Enciclopedia giuridica

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Contratto

V. fonti, contratto delle obbligazioni; proprietà , modi di acquisto della contratto.

contratto accessorio: v. contratti, contratto astratti.

accettazione del contratto: v. accettazione, contratto della proposta contrattuale.

accordo di simulazione del contratto: v. simulazione del contratto, accordo di contratto.

adesione al contratto plurilaterale: una specifica forma di proposta contrattuale (v.) è l’adesione di nuove parti, quando sia consentita, ad un già formato contratto plurilaterale: l’adesione di nuovi membri ad una associazione (v.) o di nuovi soci ad una cooperativa (v.), la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nel caso dell’aumento di capitale (v. capitale sociale, aumento del contratto) di una s.p.a.. Nei contratti plurilaterali a struttura aperta (associazioni, società cooperative) l’adesione di nuove parti non implica modificazione del contratto originario. La proposta di adesione, detta anche richiesta di ammissione, deve essere rivolta all’organo costituito per l’attuazione del contratto (e, di regola, al consiglio di amministrazione) o, in mancanza, a tutti gli originari contraenti (art. 1332 c.c.) ed, essendo diretta alla modificazione (soggettiva) del contratto plurilaterale, deve rivestire la stessa forma richiesta per questo. L’adesione successiva ha, giuridicamente, la medesima natura della originaria partecipazione al contratto: l’aderente si pone, al pari delle parti originarie, nella posizione di contraente; l’incontro delle volontà dell’aderente e delle parti preesistenti vale ad integrare l’originario contratto di associazione. L’adesione si perfeziona, secondo i principi generali sulla formazione del contratto, nel momento dell’incontro delle dichiarazioni di volontà dell’aderente e dell’associazione: momento che sarà diverso a seconda che l’iniziativa dell’adesione sia assunta, come è più frequente, dell’aderente (aderente proponente, associazione accettante) oppure dall’associazione (associazione proponente, aderente accettante) e che coinciderà , nel primo caso, con il momento in cui all’aderente venga notificata la deliberazione di ammissione oppure, nel secondo caso, con quello in cui l’associazione riceva notizia dell’accettazione dell’aderente (art. 1326 c.c.). A loro volta, l’organo, o gli organi contraenti, sono liberi di accettare o rifiutare la richiesta di ammissione del nuovo membro, senza essere tenuti a motivare la ragione della scelta, che è atto di autonomia contrattuale (v.), incensurabile e insindacabile. Niente autorizza a configurare, per l’ipotesi di adesione successiva, un obbligo a contrarre che sicuramente manca all’atto della costituzione: come i contraenti originari non sono tenuti, all’atto della stipulazione del contratto di associazione, a contrarre con quanti si dimostrino portatori di interessi omogenei ai loro, così non vi sono tenuti successivamente alla costituzione. La clausola dell’atto costitutivo e dello statuto che, in adempimento dell’art. 16 c.c., prevede le condizioni per l’ammissione dei nuovi associati, si rivolge agli organi interni dell’associazione ed impone loro di astenersi, nell’accoglimento o nella reiezione delle domande di ammissione, ai criteri da essa previsti. La clausola non è , invece, rivolta ai terzi e non vale, come si è , talvolta, ritenuto, quale offerta contrattuale al pubblico (v. offerta al pubblico) ai sensi dell’art. 1336 c.c.. Significativo al riguardo è l’art. 2525 c.c., il quale stabilisce, in rapporto alle cooperative (v. società cooperativa), che l’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato; norma, questa, che colloca l’aspirante socio nella posizione di proponente ed attribuisce alla società la facoltà di esprimere o di non esprimere, attraverso la deliberazione degli amministratori, l’accettazione contrattuale; norma che toglie alla clausola dell’atto costitutivo sulle condizioni per l’ammissione dei nuovi membri ogni valore di offerta al pubblico e ne rivela l’efficacia meramente interna, di clausola rivolta a vincolare l’operato degli amministratori. Nel contratto plurilaterale a struttura chiusa l’adesione di nuove parti richiede una previa modificazione del contratto: a norma dell’art. 2252 c.c. nelle società di persone; secondo la tecnica dell’aumento di capitale nelle società di capitali (artt. 2438 ss.). La deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale è, al tempo stesso, deliberazione modificativa del contratto di società , ed offerta al pubblico ex art. 1336. c.c.. Dall’art. 2439, comma 2o, c.c. risulta che l’importo del capitale in aumento è , di regola determinante della volontà espressa della deliberazione di aumento del capitale sociale: l’offerta al pubblico potrà , perciò , dirsi accettata solo se l’intero aumento deliberato venga sottoscritto. Ne deriva che ciascuna sottoscrizione può rivelarsi o quale accettazione conforme alla proposta contrattuale (e sarà tale se con essa concorrono tante altre sottoscrizioni quante occorrono perche´ risulti sottoscritto l’intero capitale aumentato) o quale accettazione non conforme alla proposta. La sottoscrizione dell’aumento di capitale, quando è effettuata da nuovi soci, avendo i vecchi soci rinunciato al diritto di opzione o avendolo ceduto, vale come adesione di nuove parti al contratto di società ; non richiede, tuttavia, la medesima forma imposta per la costituzione della società , che a questo modo si rivela quale forma dell’atto costitutivo in quanto tale, non quale forma del contratto di società di capitali.

contratto a esecuzione continuata: v. contratti, contratto a esecuzione continuata.

contratto a esecuzione differita: v. contratti, contratto a esecuzione differita.

contratto a esecuzione istantanea: v. contratti, contratto a esecuzione istantanea.

contratto a favore del terzo: le parti del contratto contratto sono: a) lo stipulante, che è colui che contratta a favore di un terzo; b) il promittente, che è colui che si obbliga verso lo stipulante ad eseguire la prestazione a favore di un terzo. Il contratto contratto può avere il contenuto più diverso: verso il terzo il promittente può assumere una obbligazione, di dare, di fare o di non fare; ma può anche trasferire al terzo o costituire a suo favore un diritto reale. Si può stipulare una vendita a favore di terzo: Tizio vende un bene a Caio; Caio si obbliga verso il venditore Tizio a pagare il prezzo, ma si obbliga a pagarlo non a Tizio, bensì a Sempronio, che non è parte del contratto, ma è il terzo a favore del quale Tizio ha stipulato. Oppure: Tizio, stipulando a favore di Sempronio, si obbliga a pagare a Caio il prezzo della vendita di un bene da Caio a Sempronio. Si è ammessa la transazione (v.) a favore di terzo; si è qualificato contratto contratto il contratto fra soci con il quale questi si obbligano reciprocamente a reintegrare il capitale della società . Una figura tipica è l’assicurazione sulla propria vita a favore di un terzo (art. 1920 c.c.); l’assicurato contratta con l’assicuratore e si obbliga a pagargli i premi dell’assicurazione; ma alla morte dell’assicurato pagherà un capitale o una rendita al terzo designato dall’assicurato (generalmente, il coniuge o i figli). Perche´ ricorra la figura del contratto contratto non è però sufficiente che un terzo ricavi un indiretto beneficio da un contratto intercorso fra altri: è necessario, precisa la Cassazione, che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo, nel senso che esse, nella qualità di contraenti, abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto, come elemento del sinallagma. Perciò , il contratto di vendita da Tizio a Caio, nel quale sia detto che Tizio utilizzerà il prezzo della vendita per tacitare le pretese di Sempronio sul bene venduto, non è un contratto a favore di Sempronio e non attribuisce a questo il diritto di esigere da Caio il prezzo della vendita. Nel contratto contratto, a differenza che nel contratto per persona da nominare (v.), non occorre l’accettazione del terzo: questi acquista il diritto verso il promittente per effetto della stipulazione a suo favore (art. 1411, comma 2o, c.c.). Ev però possibile che il terzo dichiari di non voler profittare della stipulazione a suo favore; è possibile, ancora, che lo stipulante revochi la stipulazione a favore del terzo (ma solo finche´ questi non abbia dichiarato di volerne profittare: art. 1411, comma 3o, c.c.). La prestazione, in questi casi, resta a beneficio dello stipulante, salvo che le parti non abbiano diversamente disposto o che la natura del contratto non lo consenta (art. 1411, comma 4o, c.c.). La stipulazione a favore di terzi è valida solo se lo stipulante vi abbia interesse (art. 1411, comma 1o, c.c.). Si comprende la ragione di questo requisito se si considera che ogni contratto deve avere una causa (v.), ossia una giustificazione economicocontrattosociale. Occorre, dunque, che lo stipulante abbia un proprio interesse a procurare un beneficio al terzo: questo suo interesse può essere di natura patrimoniale o non patrimoniale: nel primo caso deriva dal fatto che fra stipulante e terzo preesiste un interno rapporto (cosiddetto rapporto di valuta), in forza del quale lo stipulante sia debitore del terzo. Così, nel caso della vendita con pagamento del prezzo a favore di un terzo: se lo stipulante è debitore del terzo, in base a un preesistente contratto, egli ha interesse a estinguere questo debito; e, stipulando a favore del suo creditore, ottiene che il suo debitore paghi al suo creditore (questo nuovo rapporto fra stipulante e promittente ha il nome di rapporto di provvista). La mancanza di un interesse dello stipulante rende nulla la stipulazione a favore di terzo: così se si accerta che il preesistente contratto fra stipulante e terzo, in base al quale il primo si considera debitore del secondo, era un contratto nullo e che il debito, pertanto, non era sorto, la nullità di questo preesistente contratto renderà nulla anche la successiva stipulazione a favore di terzo. Questa non ha più una causa, una giustificazione dell’atto di disposizione a favore altrui: la nullità del rapporto di provvista si ripercuote sul rapporto di valuta, rendendolo nullo. Non necessariamente però l’interesse dello stipulante ha natura patrimoniale e presuppone un preesistente rapporto di provvista tra lui e il terzo: chi stipula una assicurazione sulla propria vita a favore del coniuge o dei figli vi ha certo interesse (vuole procurare ai suoi familiari un capitale o una rendita per quando non potrà più provvedere loro), ma questo interesse si basa sui rapporti affettivi che lo legano alla propria famiglia e non ha natura patrimoniale. Anche qui l’atto di disposizione ha una causa, che è (come nella donazione) lo spirito di liberalità . Ma se il matrimonio venisse annullato, cadrebbe l’assicurazione sulla propria vita a favore del (non più ) coniuge: la liberalità , giustificata dal rapporto coniugale, non sorreggerebbe più l’atto di disposizione a favore altrui. Il promittente può opporre al terzo le eccezioni basate sul contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti con lo stipulante (art. 1413 c.c.). Così, se si è obbligato a pagare una somma di danaro al terzo, non potrà opporre al terzo l’eccezione di compensazione con un proprio credito verso lo stipulante. Il che val quanto dire che il terzo acquista, in forza della stipulazione a suo favore, un proprio diritto verso il promittente, e non acquista diritti quale cessionario dello stipulante.

contratto aleatorio: v. contratti, contratto aleatori.

contratto amministrativo: tipo di contratto che ha le sue radici nella giurisprudenza amministrativa francese (contrat administratif). I criteri che lo distinguono dal contratto di diritto privato attengono ai soggetti, all’oggetto, alle clausole contrattuali e alla giurisdizione competente. In genere, almeno uno dei soggetti stipulanti è pubblico, ma può anche aversi un contratto contratto tra privati, quando una o entrambe le parti agiscano per conto dello Stato o per l’esecuzione di un servizio pubblico. L’oggetto del contratto attiene, normalmente, all’esecuzione di un servizio pubblico e, proprio per garantire l’interesse generale, sono inserite nel contratto clausole esorbitanti dal diritto comune dei contratti (es. clausola risolutiva unilaterale). La giurisdizione spetta in via esclusiva al giudice amministrativo. In Italia, la dottrina prevalente ha escluso questa categoria contrattuale; l’introduzione, con l’art. 11 l. 241/90, della convenzione sostitutiva di provvedimento (v.) richiede, invece, una nuova considerazione del fenomeno.

contratto a premi: v. contratti di borsa, contratto a premio.

contratto astratto: v. contratti, contratto astratti.

contratto a titolo gratuito: ricorre quando in un contratto la prestazione di una parte non trova giustificazione in una controprestazione dell’altra parte, come nel caso della donazione (v.), del comodato (v.), del mandato (v.) gratuito, del deposito (v.) gratuito, del mutuo senza interessi (v. mutuo gratuito). Il contratto contratto va distinto dal contratto con causa di liberalità (v.).

contratto a titolo oneroso: è il contratto in cui la causa (v.) si basa su uno scambio di prestazioni. L’idea dello scambio tra prestazioni implica quella della loro corrispettività : ciascuna delle parti si obbliga ad una prestazione per avere in cambio la prestazione cui si è obbligata l’altra parte; e ciascuna prestazione è , rispetto all’altra, una controprestazione. Del contratto si parla anche, perciò , come contratto a prestazioni corrispettive: la prestazione di ciascuna parte trova giustificazione (o, come si suole dire, trova causa) nella prestazione dell’altra. Si possono individuare diversi schemi causali do perche´ tu dia (vendita, permuta, mutuo ecc.); do perche´ tu faccia (mandato, appalto, lavoro ecc.); faccio perche´ tu dia (gli stessi contratti dal punto di vista dell’altro contraente); do perche´ tu non faccia (patto di non concorrenza di un imprenditore verso corrispettivo in danaro); non faccio perche´ tu non faccia (patto di non concorrenza reciproca fra imprenditori). Nella terminologia latina, tuttora di uso frequente nei paesi di common law, si parla di contratti do ut des, do ut facias, facio ut des ecc.. Questo rapporto di corrispettività tra le prestazioni è , tradizionalmente, detto sinallagma, con una locuzione tramandata dal code Napole´ on (art. 1102): esprime l’idea di un legame reciproco fra le due prestazioni, di una loro interdipendenza. Il sinallagma risulta dal contratto, ne costituisce la causa (cosiddetto sinallagma genetico), ma si realizza nella fase di esecuzione del contratto, quando ciascuna delle parti esegue la propria prestazione (cosiddetto sinallagma funzionale). Solo allora lo scambio previsto dal contratto si compie effettivamente; la funzione economicocontrattosociale del contratto contratto si attua. V. anche causa di liberalità .

contratto autonomo: v. contratti, contratto astratti.

contratto autonomo di garanzia: nel nostro sistema legislativo la fideiussione (v.) è la sola garanzia personale tipica; sulla più vasta scena internazionale è però nota, accanto alla fideiussione, un’altra garanzia personale, nella quale il vincolo di accessorietà dell’obbligazione di garanzia si configura in termini diversi. Questo diverso contratto contratto è da tempo praticato in Germania come Garantievertrag; nel mondo anglosassone e, più in generale, nel commercio internazionale si articola nella varia tipologia del bid bond (v.), quale garanzia di buona esecuzione rispetto all’offerta contrattuale, del performance bond (v.), quale garanzia di buona esecuzione di un contratto, del repayement bond (v.), quale garanzia del rimborso di anticipi. Da noi si parla di contratto contratto (o di garanzia automatica o garanzia a prima richiesta o garanzia a semplice richiesta); e lo si costruisce, per sottrarlo all’applicazione delle norme sulla fideiussione, come contratto atipico, avente una propria causa, diversa dalla causa della fideiussione. L’essenza di questo atipico contratto, diverso dalla fideiussione, sta nel fatto che il garante, generalmente una banca o una compagnia di assicurazione, ossia un soggetto di sicura solvibilità , rinuncia a sollevare, nei confronti della controparte, qualsiasi eccezione relativa al sottostante rapporto garantito; sicche´ sarà il debitore, qualora il pagamento eseguito dal garante risultasse non dovuto (o perche´ il contratto principale era invalido o inefficace o, più semplicemente, perche´ il debitore principale aveva già adempiuto), a dover agire in ripetizione di indebito nei confronti dell’accipiens. Il contratto contratto è , perciò, solo relativamente autonomo dal rapporto principale: l’accessorietà è inoperante nei rapporti fra garante e creditore garantito; è , invece, operante nei rapporti fra debitore principale e creditore garantito: proprio perche´ l’obbligazione del garante è accessoria a quella del debitore principale il pagamento ricevuto dal garantito, se non giustificato dal rapporto principale, è soggetto a ripetizione. Infatti, il debitore garantito, che agisca in ripetizione nei confronti dell’accipiens addurrà che il pagamento da questo ricevuto è privo di causa (v.), essendo stato eseguito in forza di un contratto accessorio, in quanto contratto di garanzia, al contratto di cui si allega l’invalidità o l’inefficacia o il già avvenuto adempimento. Si ammette però che il garante possa e, anzi, debba rifiutare il pagamento in presenza di una prova documentale (v.) o, comunque, certa ed evidente della mala fede del creditore, come quando il garante sia in grado di opporre il documento dal quale risulta che il debito garantito è già stato pagato o, comunque, di una prova evidente che il rapporto principale si è estinto. Si ammette anche che l’escussione della garanzia possa, su richiesta del garante, essere inibita dal giudice con provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., mentre si è dubitato che il debitore sia legittimato a chiedere che il pagamento sia inibito al garante, potendo egli ottenere soltanto che al garante sia inibita, ove paghi al creditore in mala fede, l’azione di regresso nei suoi confronti. L’interesse meritevole di tutela, che giustifica il contratto contratto alla stregua dell’art. 1322, comma 2o, c.c., è stato talora ricercato in una sua asserita diversità strutturale rispetto alla fideiussione: si è detto che nel primo, a differenza che nella seconda, non c’è necessaria coincidenza fra debito principale e debito di garanzia, la garanzia automatica essendo prestata per tenere indenne il creditore di obbligazioni non pecuniarie, come nei sopra citati casi del bid bond e del performance bond. Sta di fatto però che la fideiusso indemnitatis, è concepibile anche al di fuori del contratto, come obbligazione strettamente accessoria all’obbligazione principale. D’altra parte, la clausola di rinuncia alle eccezioni basate sul rapporto sottostante è largamente praticata nelle fideiussioni prestate a favore delle banche, dove l’obbligazione garantita ha per oggetto una somma di danaro; ed è vano ricercare, per queste clausole, una giustificazione diversa da quella indicata per il contratto. La vera ragione per la quale la garanzia automatica è giudicata valida risiede, piuttosto, nella grande diffusione internazionale di questa figura: non si può , pena l’isolamento commerciale del nostro paese, giudicare per noi nullo un contratto contratto universalmente considerato valido. La Cassazione muove dalla considerazione che le esigenze del commercio internazionale sempre più esteso e dei connessi rapporti interbancari hanno determinato la prassi di contratti fideiussori in parte svincolati dal negozio principale garantito; i giudici di merito ribadiscono che disconoscere la possibilità in esame equivarrebbe ad ostacolare una serie vieppiù imponente di traffici giuridici, che hanno trovato invece in questo strumento un fattore consolidato di speditezza ed affidabilità , e soprattutto riconoscono la permeabilità del nostro ordinamento, oltre che alle esigenze economiche, anche alle influenze di figure giuridiche già codificate all’estero. Il che val quanto dire che il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2o, c.c., può essere espresso, oltre che rispetto al nostro ordinamento giuridico, anche rispetto ad ordinamenti di omogenea civiltà giuridica. Si comprende poi che, una volta entrata nel nostro sistema sulla spinta delle esigenze del commercio internazionale, la garanzia a prima richiesta ha finito con il legittimarsi anche dove, come nelle ordinarie garanzie pretese dalle banche ai propri clienti, le esigenze del commercio internazionale non vengono in diretta considerazione. Sicche´ può dirsi che la permeabilità del nostro ordinamento, messa in evidenza dalla giurisprudenza, ha per gradi successivi investito le operazioni connesse al commercio internazionale e, non potendosi distinguere fra rapporti internazionale e rapporti interni, quelle inerenti al corrente finanziamento bancario.

contratto aziendale: indica ogni contratto che consente all’imprenditore il godimento di beni aziendali (v.) non suoi. Il concetto ha precipuo rilievo nell’ambito del trasferimento di azienda (v. cessione dell’azienda): la successione in tali contratti è parte integrante del trasferimento dell’azienda, per cui la possibilità di escludere la loro successione è subordinata alla stessa condizione prevista per il trasferimento dei beni aziendali. Infatti se il contratto contratto del quale si sia esclusa la successione ottiene il godimento di un bene aziendale che, in rapporto a quella determinata impresa, appaia essenziale alla organizzazione aziendale, non potrà applicarsi la disciplina relativa al trasferimento dell’azienda, ma quella relativa al trasferimento dei singoli beni aziendali.

contratto bancario: è il contratto con il quale una banca realizza la sua funzione intermediatrice nella circolazione del danaro. I contratti bancari si dividono in due categorie: i contratti attivi, per mezzo dei quali la banca realizza la funzione di esercizio del credito (apertura di credito, anticipazione bancaria, sconto); i contratti passivi, per mezzo dei quali la stessa realizza la funzione di raccolta del risparmio (deposito bancario). Vi sono, inoltre, i contratti bancari afferenti i c.d. servizi accessori della banca, in particolare: a) il servizio delle cassette di sicurezza; b) il servizio dell’amministrazione dei titoli; c) il servizio di incasso, acquisto o vendita di titoli o di valuta estera; d) i servizi accessori a quelli dei contratti principali sopra indicati. Tali contratti sono disciplinati dal c.c., dalla legge bancaria e da leggi speciali. Si tratta di contratto contratto c.d. di massa, con clausole predisposte uniformemente dalla banca per la generalità dei clienti.

contratto bilaterale: il contratto è bilaterale quando le parti sono due, e necessariamente due, come ad esempio nella vendita (venditore e compratore) o nella locazione (locatore e locatario); si contrappone al contratto plurilaterale (v.).

causa del contratto: v. causa, contratto del contratto.

cessione del contratto: v. cessione del contratto.

contratto collegato: v. collegamento contrattuale.

contratto come accordo costitutivo di rapporti patrimoniali: il rapporto giuridico, che il contratto costituisce, regola o estingue, deve essere un rapporto giuridico patrimoniale: deve, cioè , avere ad oggetto cose o prestazioni personali suscettibili di valutazione economica. Con il che l’art. 1321 c.c. ripete un requisito proprio sia dei beni (v.) (art. 814 c.c.), sia delle prestazioni (v.) che formano oggetto dell’obbligazione (art. 1174 c.c.): coordina il concetto di contratto con i concetti di bene e di prestazioni oggetto di obbligazione; dà coerenza ad un sistema entro il quale il contratto è un modo di acquisto della proprietà o degli altri diritti oppure è una fonte di obbligazioni oppure è, infine, l’una e l’altra cosa insieme. Il requisito della patrimonialità delimita l’area del contratto; vale ad escludere, in particolare, che sia qualificabile come contratto il matrimonio: qui un rapporto giuridico, il rapporto di famiglia, si costituisce per accordo delle parti, come nel contratto; ma non si tratta di un rapporto giuridico patrimoniale, che trasferisca diritti o che sia fonte di obbligazioni (gli obblighi del diritto di famiglia non sono obbligazioni). Perciò, al matrimonio si applicano le specifiche norme che ad esso rivolge il primo libro del c.c.; non si applicano, invece, le norme che il quarto libro dedica al contratto in generale.

contratto come accordo di due o più parti: il contratto è , per l’art. 1321 c.c., l’accordo di due o più parti (v. parti del contratto). Il contratto può essere bilaterale (v. contratto bilaterale) o plurilaterale (v. contratto plurilaterale). V. anche contratto unilaterale.

contratto commutativo: v. contratti, contratto commutativi.

contratto comunicatorius: con tale termine si designano quei contratti che aut facta communicant aut res, aut hinc res inde facta, ad utilitatem communem. Con tale termine ci si riferisce, all’epoca di Grozio, ai contratti con comunione di scopo (v.) in contrapposizione ai contratti diremptorii, ossia ai contratti di scambio (v.).

contratto con causa mista: v. causa, contratto mista.

conclusione del contratto: v. cognizione, principio della contratto.

contratto concluso per telefono: si considera un contratto tra presenti per quanto riguarda il tempo e un contratto fra persone lontane, per quanto riguarda il luogo del contratto, che è concluso nel luogo in cui si trova il proponente nel momento in cui riceve l’accettazione.

contratto con comunione di scopo: v. comunione, contratto con contratto di scopo.

condizione del contratto: v. condizione.

condizioni generali di contratto: v. condizioni generali di contratto.

contratto con effetti obbligatori: v. contratti, contratto con effetti obbligatori.

contratto con effetti reali: v. contratti, contratto con effetti reali.

contratto con obbligazioni del solo proponente: nel contratto contratto il silenzio del destinatario della proposta (v.) è valutato come tacita accettazione; e il contratto si perfeziona se, entro il termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, il destinatario non rifiuti la proposta (art. 1333 c.c.). La norma è formulata con riferimento ai contratti con effetti obbligatori; non vale per quelli con effetti reali. In quanto basata sul consenso tacito del destinatario della proposta, non è applicabile ai contratti formali e, in particolare, alla donazione. Una linea sottile sembra separare il contratto contratto, così come regolato dall’art. 1333 c.c., cui sono normalmente sottoposte la fideiussione (v.) e la promessa del fatto del terzo (v.), dall’atto unilaterale soggetto a rifiuto del destinatario, qual è la remissione (v.) del debito. Ev una linea che può scomparire agli occhi di chi si limita a considerare le modalità di formazione del vincolo: perche´ mai il mancato rifiuto ha valore di tacita accettazione nel primo caso e non anche nel secondo? e perche´ mai il rifiuto è , nel secondo caso, atto unilaterale a se´ stante, mentre è mancata accettazione di proposta nel primo caso? Quella linea di demarcazione rivela, tutto il suo spessore se si guarda oltre il momento perfezionativo del vincolo: dell’essere questo un vincolo contrattuale, quantunque formato a norma dell’art. 1333 c.c., deriva la sua soggezione indiscriminata a tutte le norme regolatrici che siano compatibili con la sua unilateralità , ossia con l’assenza di un soggetto definibile come l’altro contraente. Esiste, perche´ si tratta di un contratto, una comune intenzione delle parti, da indagare in sede di interpretazione, a norma dell’art. 1362 c.c.; assume rilievo, nel caso di proposta proveniente da incapace naturale, lo stato soggettivo di buona o di mala fede dell’altro contraente (art. 428, comma 2o, c.c.); acquista valore, nel caso di errore (v.), la sua riconoscibilità da parte dell’altro contraente (art. 1428 c.c.) o, nel caso del dolo (v.), la conoscenza dei raggiri da parte del contraente che ne ha tratto vantaggio (art. 1439, comma 2o, c.c.). Si può discutere se e in presenza di quali condizioni il destinatario di un atto unilaterale possa essere equiparato al contraente, agli effetti dell’applicazione di questa o di quella delle norme sui contratti (artt. 1428 e 1439, comma 2o, c.c.); ma la soluzione affermativa, nei casi in cui risulterà ammissibile, dipenderà solo dall’esito positivo del giudizio di compatibilità richiesto dall’art. 1324 c.c.

contratto consensuale: v. contratti, contratto consensuali e reali.

conservazione del contratto: è un generale principio, che trova varie applicazioni in materia contrattuale (v. conversione, contratto del contratto nullo; interpretazione del contratto), secondo il quale l’ordinamento tende, finche´ è possibile, ad attribuire effetti ad una dichiarazione di volontà ; la legge esprime il proprio favore per la conclusione degli affari, anziche´ per la loro mancata conclusione, per la circolazione della ricchezza anziche´ per la sua immobilità.

contratto con se stesso: è il contratto che la medesima persona conclude in proprio e quale rappresentante altrui oppure quale rappresentante di soggetti diversi: ha, ad esempio, una procura per vendere e, giovandosi di questa, vende a se stesso; oppure ha la procura per vendere di Tizio e, al tempo stesso, la procura per comperare di Caio e, giovandosi di entrambe, vende a Caio la cosa di Tizio. Egli firma due volte il medesimo contratto: una prima volta, come venditore, firma in nome del rappresentato; una seconda volta, come compratore, firma in proprio oppure in nome del terzo dal quale ha ricevuto una procura a comperare. Anche in questo caso, come in ogni altro caso di contratto concluso in conflitto di interessi, il contratto è annullabile, sempre su domanda del rappresentato (e, nel secondo esempio fatto, di ciascuno dei rappresentati), a meno che il rappresentante non fosse stato specificamente autorizzato a contrattare con se stesso oppure il contenuto del contratto non fosse determinato in modo tale (ad esempio, si trattava di merci a prezzo imposto o di titoli con quotazione di borsa) da escludere la possibilità di un conflitto di interessi (art. 1395 c.c.). In questo caso, tuttavia, il conflitto di interessi si presume, e la prova contraria dovrà essere data dal rappresentante. L’autorizzazione del rappresentato è, in linea di principio, sufficiente, non dovendosi, in presenza di essa, fornire l’ulteriore prova della impossibilità del conflitto di interessi. Tuttavia, l’art. 1395 c.c. richiede una autorizzazione specifica al fine di evitare che il rappresentante abusi dell’autorizzazione ricevuta, contrattando con se stesso a condizioni di netto sfavore per il rappresentato. Questo requisito di specificità viene interpretato dalla giurisprudenza in modo rigoroso: l’autorizzazione, per essere valida, deve predeterminare il contenuto del contratto. V. anche conflitto di interessi.

contenuto del contratto: il contratto contratto è il regolamento contrattuale, l’insieme delle clausole volute dalle parti o inserite nel contratto in forza della legge, degli usi (v.) o dell’equità (v.). In questo senso di contratto contratto ne parla l’art. 1322, comma 1o, c.c. (come ne parlano gli artt. 1431, 1432 c.c.), con norma da coordinare con l’art. 1374 c.c., che indica le fonti di integrazione del contratto contratto. V. anche autonomia contrattuale.

contrarietà a norme imperative del contratto: si può dire, in via preliminare, che il contratto (o l’atto unilaterale) è invalido quando è in contrasto con una norma imperativa. Ma l’invalidità , si deve subito avvertire, può essere di due specie: il contratto che contrasta con norme imperative può essere nullo, o, semplicemente, annullabile; e si deve altresì avvertire che la legge può prefigurare, per la violazione di norme imperative, conseguenze diverse dalla invalidità . La nullità è , fra le due specie di invalidità , quella di portata generale: non occorre, perche´ un contratto sia nullo, che la nullità sia prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una data norma imperativa; basta che una norma imperativa sia stata violata. L’annullabilità ha, invece, carattere speciale: ricorre quando sia stata espressamente prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una norma imperativa. Questa regola fondamentale è posta dall’art. 1418, comma 1o, c.c.: il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Le ipotesi per le quali la legge dispone diversamente possono essere: a) ipotesi per le quali è prevista quella forma di invalidità diversa dalla nullità che è l’annullabilità del contratto. Sono, per i contratti (e gli atti unilaterali) in generale, l’incapacità di contrarre delle parti (artt. 1425 ss. c.c.) e i vizi del consenso (v.) (artt. 1427 ss. c.c.); il conflitto di interessi (v.) fra rappresentato e rappresentante (artt. 1394 ss. c.c.); mentre altre specifiche cause di annullabilità sono previste in relazione a singoli contratti, come il contratto di assicurazione (v.) (art. 1892 c.c.) o il contratto di lavoro (v.) (art. 2098 c.c.), o in relazione a singoli atti unilaterali, come le deliberazioni dei partecipanti alla comunione (v.) (artt. 1109, 1137 c.c.), le deliberazioni delle società (art. 2377 c.c.) e delle associazioni (art. 23 c.c.); b) ipotesi nelle quali la legge assicura l’effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi dalla invalidità del contratto, come ad esempio l’assoggettamento delle parti ad una specifica sanzione amministrativa o come l’obbligo di rimuovere la situazione creata con la violazione della norma imperativa (così è per la violazione del divieto di acquisto di azioni proprie o di acquisto di azioni della società controllante, che per gli artt. 2357 ss. c.c. importano non la nullità dell’acquisto, ma l’obbligo di alienare le azioni acquistate in violazione del divieto). Sono considerate quali norme imperative, secondo le classificazioni generali delle norme giuridiche, le norme non derogabili per volontà delle parti: le si identifica, generalmente, per il fatto che non contengono l’inciso salvo patto contrario, salva diversa volontà delle parti. Ad esse si contrappongono le norme dispositive, che invece ammettono, con un inciso del genere ora indicato, una diversa volontà delle parti, e le norme suppletive, che prevedono la disciplina di un dato rapporto per l’ipotesi in cui vi abbiano provveduto gli interessati, generalmente introdotte dall’inciso se le parti non dispongono diversamente o simili. Ma ciò vale solo come criterio di massima: una norma può essere ritenuta dispositiva e non imperativa, anche in mancanza di un inciso che renda palese la sua natura, se dall’insieme del sistema di norme entro cui opera appare evidente che si tratta di norma derogabile. Talvolta la legge, per rendere certo che una data norma ha natura di norma imperativa, prefigura le conseguenze della sua violazione e formula incisi come a pena di nullità , o avvertimento come altrimenti il contratto è nullo e simili. Così, ad esempio, l’art. 1351 non si limita a dire che il contratto preliminare (v.) deve essere fatto nella forma prescritta per il contratto definitivo, ma precisa: il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma ecc. (precisazione, a rigore, superflua, dato che la nullità sarebbe senz’altro derivata dalla applicazione generale del principio dell’art. 1418, comma 1o, c.c.; utile, tuttavia, per eliminare ogni possibile dubbio sulla natura imperativa della norma). Fra le norme imperative, la cui violazione rende nullo il contratto, bisogna annoverare, oltre che le norme nazionali, quelle comunitarie. E si deve anche considerare che il giudice nazionale, può dichiarare la nullità di un contratto per violazione di norme imperative straniere, quando secondo le preleggi egli debba applicare il diritto straniero. Rievocate queste prime nozioni sulla classificazione delle norme giuridiche, si deve però precisare che il concetto di norma imperativa, rilevante ai fini dell’art. 1418, comma 1o, c.c, è più rigoroso di quello indicato. Il grado di imperatività della norma violata, richiesto ai fini della nullità del contratto, è più elevato di quello che si esprime nella constatazione della non derogabilità per volontà delle parti. Questo più alto grado di imperatività è postulato dalla riserva finale dell’art. 1418, comma 1o, c.c.: se la violazione di norma imperativa non comporta nullità quando la legge dispone diversamente, e se questa diversa disposizione legislativa non deve necessariamente consistere nella esclusione espressa della nullità , potendo questa essere desumibile dalla ragione del divieto, occorre identificare criteri atti a distinguere norma imperativa da norma imperativa. Questi criteri si sono ormai consolidati in giurisprudenza: deve trattarsi di un comando o di un divieto qualificabile come assoluto, siccome posto a tutela di un interesse generale: a) comando o divieto assoluto è quello che non solo non ammette una diversa volontà delle parti, ma neppure, siccome posto a tutela di un interesse generale, una eccezione o esonero previsti dalla stessa legge; b) comando o divieto posto a tutela dell’interesse generale è quello formulato dalla legge o da fonti a questa equiparate, non da fonti normative di grado inferiore. Sono da considerare imperative, in linea di principio, le norme penali: il fatto che un precetto sia penalmente sanzionato esprime, infatti, il più alto grado di imperatività, mostra come il precetto sia posto a salvaguardia di un valore di rilevante importanza. Ma ciò vale solo in linea di principio: non vale quando la sanzione penale risulti posta a presidio, anziche´ dell’interesse generale, delle esigenze di governo dei pubblici poteri; non a protezione cioè dello Statocontrattocomunità , bensì a garanzia dell’efficiente azione dello Statocontrattopersona. Significativo al riguardo è l’art. 2098 c.c.: il contratto di lavoro concluso in violazione delle norme sul collocamento può essere annullato, salva l’applicazione delle sanzioni penali. La giurisprudenza ritiene annullabile, anche se lede un bene sanzionato penalmente, il contratto estorto con truffa. Qui vale la considerazione che la fattispecie penale della truffa, così, come descritta dall’art. 640 c.p. corrisponde a quella civile del dolo, che per l’art. 1439 c.c. è causa di annullamento del contratto.

convalida del contratto: v. convalida, contratto del contratto.

conversione del contratto: v. conversione, contratto del contratto nullo.

danno per la risoluzione del contratto: la parte inadempiente è tenuta a risarcire il danno cagionato alla controparte: il danno per l’inadempimento (v.) o il danno per il ritardo (v. mora del debitore), se la parte esegue con ritardo la prestazione; il contratto, se a causa del suo inadempimento il contratto è risolto (art. 1453, comma 1o, c.c.). Si intende che il risarcimento del danno per inadempimento o per ritardo non è legato ai presupposti della risoluzione (v.): può essere ottenuto anche se l’inadempimento non rivesta il requisito dell’importanza di cui all’art. 1455 c.c., o in caso di ritardo, anche se il termine non fosse qualificabile come essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c.. L’offerta del debitore di un adempimento tardivo non impedisce al creditore di ottenere la risoluzione del contratto; non è , tuttavia, priva di effetti sul risarcimento del danno, valendo ad impedire la maturazione degli interessi ulteriori e degli ulteriori danni. La parte che chiede il risarcimento del danno ha l’onere di provare di avere subito un danno per l’altrui inadempimento o per il ritardo nell’adempimento e di provare, altresì, l’ammontare del danno subito.

contratto definitivo: è il contratto alla cui conclusione è diretto il contratto preliminare (v.).

contratto dell’incapace: v. incapacità legale.

contratto del rappresentante: v. rappresentante, contratto del contratto.

contratto di accertamento: è il contratto atipico (v.) con il quale le parti mirano ad eliminare l’incertezza relativa a situazioni giuridiche fra esse intercorrenti, e si vincolano reciprocamente ad attribuire al fatto o all’atto preesistente gli effetti che risultano dall’accertamento contrattuale, con preclusione di ogni ulteriore contestazione al riguardo. L’esigenza di eliminare l’incertezza è sicuramente interesse meritevole di tutela, la certezza dei rapporti giuridici essendo un valore protetto dall’ordinamento giuridico. Tuttavia, il contratto contratto in tanto può assolvere la funzione riconosciutagli in quanto la situazione giuridica che con esso viene accertata effettivamente preesistesse, e fosse una situazione obiettivamente incerta. Perciò, è nullo il contratto con il quale si dichiari, per errore o volutamente, di accertare una situazione inesistente, oppure si dichiari di accertare una situazione in realtà già certa. Il rapporto giuridico accertato trova pur sempre la propria fonte nel fatto o nell’atto che l’aveva originariamente prodotto; ma il contratto contratto fa sì che gli effetti prodotti dalla fonte originaria siano quelli contrattualmente accertati, sicche´ il contratto contratto ha sempre effetto retroattivo ed è integrato, per gli elementi eventualmente mancanti, dal contratto preesistente oggetto di accertamento. V anche accertamento, contratto contrattuale.

contratto di adesione: v. contratto in serie.

contratto di agenzia: v. agente, contratto di commercio.

contratto di alimenti: v. alimenti, contratto di contratto.

contratto di appalto: v. appalto.

contratto di associazione: v. associazione, contratto come contratto.

di banca: v. contratto bancario.

contratto di borsa: v. contratti di borsa.

contratto di brokeraggio: v. broker.

contratto di commissione: v. commissione.

contratto di consorzio: v. consorzio.

contratto di conto corrente bancario: v. conto corrente, contratto bancario.

contratto di convivenza: è quel contratto che ha per oggetto la regolazione dei rapporti patrimoniali tra conviventi (v. anche famiglia, contratto di fatto). Tale contratto, nel nostro ordinamento, non può avere per oggetto la disciplina di doveri quali la fedeltà , l’assistenza morale, la collaborazione, la coabitazione, perche´ tali doveri, essendo privi del requisito della patrimonialità della prestazione (v. prestazione, patrimonialità della contratto), non possono essere validamente dedotti come oggetto di un contratto. Per la contrarietà all’ordine pubblico (v.) il contratto contratto non può avere per oggetto neppure la disciplina dell’esecuzione di prestazioni di carattere sessuale, l’assunzione di un determinato cognome, la procreazione o la non procreazione, i rapporti di filiazione e l’esercizio della potestà dei genitori. Il contenuto del contratto contratto deve quindi ridursi alla previsione dell’impegno reciproco di contribuire alle necessità del me´ nage mediante la corresponsione (periodicamente o una tantum) di somme di danaro, ovvero tramite la messa a disposizione di propri beni o della propria attività lavorativa, eventualmente anche soltanto domestica; alla previsione della reciproca assistenza materiale per il caso di necessità ; alla previsione di una forma di comunione (v.) (ordinaria) di tutti o di alcuni dei beni da acquistare durante la convivenza; alla previsione dell’effettuazione di prestazioni di carattere economico per il periodo successivo alla rottura, purche´ tale clausola non sia diretta a configurare una sanzione diretta a scoraggiare il convivente a porre fine alla convivenza, ma solo a predisporre una forma di soccorso per il soggetto sprovvisto della fonte di reddito su cui prima (cioè durante la convivenza) poteva contare. Relativamente alla forma di tale contratto (v. forma del contratto) non è richiesta dall’ordinamento alcuna forma particolare, ma è opportuna l’adozione della forma dell’atto pubblico (v.) soprattutto per la donazione (v.) (art. 782 c.c.), nelle ipotesi in cui l’attribuzione patrimoniale di uno dei conviventi non sia accompagnata dalla previsione di un’attribuzione patrimoniale corrispettiva da parte dell’altro convivente. In altri ordinamenti nel contratto contratto viene spesso prevista anche la disciplina degli effetti giuridici destinati a prodursi dopo la morte di uno dei contraenti, quale strumento per assicurare la tranquillità economica del coniuge superstite. Nel nostro ordinamento, dato il divieto di patti successori (v.), è possibile ottenere effetti simili solo attraverso il ricorso allo strumento del contratto a favore del terzo (v.) con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante (art. 1412 c.c.) in cui il convivente è terzo beneficiario della prestazione dovuta dal promittente, o con la stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita (v.) a favore del convivente, terzo ai sensi dell’art. 1920 c.c.

contratto di deposito: v. deposito, contratto di contratto.

contratto di distribuzione: l’imprenditore industriale o agricolo vende i propri prodotti o direttamente ai consumatori oppure ad altri imprenditori commerciali, che agiscono come rivenditori al dettaglio. Spesso c’è l’intermediazione, nella circolazione dei prodotti, di rivenditori all’ingrosso, i quali comperano dal produttore e rivendono ai dettaglianti, che a loro volta vendono ai consumatori. La prima ipotesi, quella della diretta vendita dal produttore al consumatore, è la meno frequente (ed è rarissima per l’imprenditore agricolo): la distribuzione dei prodotti sul mercato, specie quando si tratta di produzione in serie su larga scala, richiede una complessa e capillare organizzazione, ramificata sul territorio e richiede magazzini per la conservazione dei prodotti, opportunamente dislocati, che spesso il produttore rinuncia a costruire. Di qui quella specifica attività imprenditoriale che è l’attività commerciale in senso stretto, di intermediazione nella circolazione dei beni: di acquisto e di rivendita, dal produttore al grossista, dal grossista al dettagliante, da questo infine al consumatore (cosiddetto canale lungo della distribuzione). A questo modo il produttore trasferisce sui rivenditori dei suoi prodotti, in prima battuta sui rivenditori all’ingrosso, oneri e rischi della distribuzione: spetta al grossista ogni onere inerente ai tempi e ai luoghi della distribuzione, in particolare gli oneri (o i connessi rischi) del magazzinaggio delle merci e del loro trasporto ai rivenditori al dettaglio; incombe sul grossista, in quanto proprietario delle merci che acquista per rivendere, il rischio dell’invenduto. Oneri e rischi che trovano rimunerazione nel maggior prezzo che il grossista esige dai dettaglianti rispetto a quello che corrisponde al produttore. Il grossista a sua volta, trasferisce parte di questi oneri e di questi rischi sui rivenditori al dettaglio, che ne caricano la relativa rimunerazione sul prezzo di vendita al pubblico, contribuendo così al noto fenomeno della progressione dei prezzi della produzione al consumo. La traslazione, dal produttore ai rivenditori, del principale rischio della distribuzione, ossia il rischio dell’invenduto, dipende dal fatto che per la distribuzione si utilizza il contratto di vendita: il rivenditore diventa proprietario dei beni che acquista dal produttore ed è obbligato a pagarne il prezzo; se, a sua volta, non riesce a collocarli sul mercato, l’invenduto è suo, sua è la perdita. Ev pero possibile utilizzare, per la distribuzione, una diversa figura contrattuale, il cosiddetto contratto di conto deposito (v.) che consente di addossare al produttore, esonerandone il rivenditore, il rischio dell’invenduto. Altri contratti di distribuzione sono la somministrazione (v.), la concessione di vendita (v.), il franchising (v.).

contratto di dominio: figura contrattuale prevista dalla legge tedesca, in forza della quale una società si assoggetta alla direzione di un’altra. Per il diritto italiano un simile contratto è considerato nullo; nonostante la nullità , però, un simile contratto produce, quale fatto giuridico, gli effetti giuridici previsti per il controllo di società (art. 2359 c.c.).

contratto di durata: v. contratti, contratto di durata.

contratto di edizione: è il contratto con il quale l’autore concede all’editore, per una durata che non può superare i vent’anni, l’esercizio del diritto di utilizzazione dell’opera, che l’editore si impegna a pubblicare ed a mettere in commercio. Anche se la legge (art. 119 l. 22 aprile 1941, n. 633) parla di diritti trasferiti e di alienazione degli stessi, la durata temporanea del diritto attribuito all’editore impedisce di parlare di trasferimento e la comune opinione è che si tratti di concessione del godimento, temporaneo, del diritto di pubblicazione per le stampe. Il contratto contratto può avere ad oggetto anche un’opera non ancora creata, se l’autore si impegna a consegnarla entro una data determinata: il contratto contratto non può eccedere la durata di dieci anni, trascorsi i quali l’editore non ha più diritti esclusivi sull’opera. Ev nullo il contratto contratto che abbia ad oggetto tutte le opere o le categorie di opere che l’autore possa creare, senza limiti di tempo. Il contratto contratto non è necessariamente oneroso: può non essere previsto alcun compenso per l’autore. Il rischio economico della pubblicazione è , in ogni caso, a carico dell’editore; la pubblicazione avviene per conto e a spese dell’editore stesso. Si qualifica pure come contratto contratto il contratto per la pubblicazione di un periodico, intervenuto tra il titolare della testata e l’editore.

contratto di factoring: v. factoring.

contratto di fideiussione: v. fideiussione, contratto di contratto.

contratto di finanziamento: è la denominazione utilizzata, nel linguaggio corrente, per designare la promessa di mutuo (v. mutuo, promessa di contratto).

contratto di formazione e lavoro: il contratto contratto è un contratto di lavoro a termine con causa mista, nel quale oltre allo scambio tra lavoro e retribuzione si aggiunge in capo al datore di lavoro l’obbligo di impartire o contribuire ad impartire una formazione professionale al lavoratore. Introdotto in Italia con la l. 19 dicembre 1984, n. 863, l’istituto è stato ampiamente aggiornato dall’art. 16 del d.l. n. 299 del 1994, convertito in l. 19 luglio 1994, n. 451. Possono essere assunti con contratto contratto i soggetti di età compresa tra i sedici e i trentadue anni, ma la gravità della crisi economica attraversata dalle regioni meridionali ha indotto di recente l’esecutivo ad introdurre una norma (art. 18, comma 11o, d.l. 4 agosto 1995, n. 326) che consente alle commissioni regionali per l’impiego, nei territori del Mezzogiorno, di deliberare l’elevazione dell’età massima prevista per la stipula del contratto contratto; possono stipulare contratto contratto anche gruppi di imprese, associazioni professionali, sociocontrattoculturali, sportive, fondazioni nonche´ datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali. I contenuti formativi devono essere definiti in un progetto che può essere approvato in via sindacale o, alternativamente, per il tramite di commissioni regionali per l’impiego (v. commissioni, contratto regionali per l’impiego), ovvero secondo modalità , procedure e criteri definiti dalla contrattazione collettiva di livello nazionale e recepiti con decreto del Ministero del lavoro (per quelli stipulati a livello locale è comunque necessaria l’approvazione delle commissioni regionali per l’impiego); tale progetto deve contenere l’indicazione del numero di lavoratori che si intende assumere, dell’inquadramento iniziale e finale, del risultato formativo da conseguire e dei tempi e modalità della formazione. Nella predisposizione dei progetti di formazione devono essere rispettati i principi di non discriminazione (v.) diretta e indiretta (v. azioni positive). Ev esclusa (art. 8 l. 29 dicembre 1990, n. 407) la possibilità di stipulazione di contratto contratto per l’acquisizione di qualifiche riferite a mansioni elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi; sono poi escluse le imprese che hanno effettuato licenziamenti collettivi nei dodici mesi precedenti per le medesime qualifiche, che hanno in atto sospensioni dal lavoro con intervento della cassa integrazione guadagni (v.) straordinaria e quelle che non hanno provveduto alla trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato di almeno il 50% dei contratti di formazione e lavoro stipulati e scaduti nei ventiquattro mesi precedenti. Al contratto contratto sono connessi sgravi sulla contribuzione previdenziale ed assistenziale che variano a seconda dei territori in cui sono stipulati (maggiori nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate) e della tipologia di impresa (artigiana, commerciale o industriale, di piccole o di grandi dimensioni). La violazione degli obblighi di formazione contenuti nel progetto comporta la trasformazione ex tunc del contratto contratto in contratto a tempo indeterminato con revoca degli sgravi contributivi. Il contratto, in quanto a termine, deve essere stipulato con l’osservanza della forma scritta e con consegna al dipendente del progetto formativo che lo riguarda. Il contratto contratto è definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto contratto mirato alla acquisizione di professionalità intermedie o elevate, con durata massima di ventiquattro mesi; in tal caso i contratti devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa; b) contratto contratto mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo, con durata massima di dodici mesi; la formazione minima deve essere in tal caso non inferiore a venti ore. Per tale ultima tipologia contrattuale i benefici contributivi (di cui sopra) trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto contratto così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto contratto medesimo. I lavoratori assunti con contratto contratto possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione; i contratti collettivi possono inoltre prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione. Alla scadenza del contratto contratto di cui alla lett. a il datore di lavoro trasmette alla sezione circoscrizionale per l’impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato; alla scadenza del contratto contratto di cui alla lett. b il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta. Nell’ambito dei provvedimenti finalizzati allo sviluppo dell’occupazione giovanile l’art. 15 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in l. 19 luglio 1994, n. 451, prevede, nelle aree di forte disoccupazione (di cui all’art. 1 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in l. 19 luglio 1993, n. 236), la realizzazione da parte del Ministero del lavoro di piani mirati a promuovere l’inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti alle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili (v.), nonche´ la partecipazione ad iniziative formative per il recupero dell’istruzione di base, ovvero b) progetti che prevedono periodi di formazione e svolgimento di esperienze lavorative per figure professionalmente qualificate. Ai sensi dell’art. 15, l. cit., si dispone che al giovane coinvolto in tali progetti sia garantito un emolumento del tutto analogo a quello previsto a favore dei soggetti coinvolti in lavori socialmente utili, laddove siano privi di indennità, disponendosi anche un parziale coinvolgimento economico del datore di lavoro che utilizza il giovane nei progetti di cui alla lett. b. Su questo disegno complessivo è intervenuto sotto due profili l’art. 11 del d.l. 4 agosto 1995, n. 326: da un lato prevedendo che i progetti di cui alla lett. b siano redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l’impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l’impiego; dall’altro incaricando le sezioni circoscrizionali per l’impiego di assegnare i giovani sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l’impiego.

contratto di impresa: indica ogni contratto stipulato dall’imprenditore (v.) per l’esercizio dell’attività di impresa (v.). Si tratta dei contratti: a) tra l’imprenditore e i fornitori; b) tra l’imprenditore e gli utenti dell’impresa; c) tra l’imprenditore e i suoi ausiliari (agenti di commercio, concessionari, commissionari). A questa categoria appartiene il contratto di locazione dell’immobile in cui è situata l’azienda, se questo è solo l’ambiente che ospita l’azienda stessa; se invece l’immobile è , rispetto all’impresa, strumento produttivo, esso rientra nel novero dei beni aziendali (v.). In caso di trasferimento dell’azienda, l’acquirente subentra nei contratto per l’esercizio dell’impresa solo se non è pattuito diversamente: la successione nei contratto di impresa può essere esclusa senza limiti dalle parti.

contratto di joint venture: v. joint venture.

contratto di lavoro gestorio: è il contratto di lavoro subordinato con quei dipendenti dell’imprenditore i quali, per le mansioni a cui sono ordinariamente adibiti, entrano sistematicamente in rapporto con i terzi e trattano affari in nome dell’imprenditore. Ev il caso dei dirigenti che trattano con i fornitori o con i clienti di maggior rilievo, nonche´ degli addetti a mansioni esecutive, che operano a contatto con l’ordinario pubblico degli utenti dell’impresa. Essi sono qualificati giuridicamente, rispettivamente come institori (v.), procuratori (v.) e commessi (v.). Il codice investe tali dipendenti dell’imprenditore di poteri di rappresentanza, commisurati all’ampiezza delle loro mansioni: ciò per evitare al terzo il rischio, generalmente a suo carico secondo le norme della rappresentanza (v.), dell’inefficacia del contratto contratto a causa del difetto di potere di rappresentanza dell’altro contraente (v. falsus procurator). Pertanto, chi agisce nei rapporti coi terzi assumendo una delle predette posizioni, è necessariamente dotato di potere rappresentativo. L’imprenditore non può collocare i propri dipendenti nelle posizioni predette e privarli di potere rappresentativo: egli può solo limitarlo e, in tal caso, ha l’onere di dare a tale limitazione la pubblicità prevista dal codice.

contratto di leasing: v. leasing.

contratto di mantenimento: v. alimenti, contratto di contratto.

contratto di massa: v. contratto di adesione.

contratto di prestito: il prestito assume, giuridicamente, due distinte forme: il comodato (v.), che ha per oggetto cose immobili o cose mobili infungibili; il mutuo (v.), che ha per oggetto somme di danaro o determinate quantità di cose fungibili.

contratto diremptorius: con tale termine ci si riferiva, all’epoca di Grozio, al contratto di scambio (v.) in contrapposizione a quelli con comunione di scopo (v. comunione, contratto con contratto di scopo), detti anche contratti comunicatorii (v. contratto comunicatorius).

contratto di rendita: v. rendita, contratto di contratto.

contratto di scambio: è il contratto la cui causa (v.) si basa su uno scambio di prestazioni (v. contratto a titolo oneroso).

contratto di somministrazione: v. somministrazione, contratto di contratto.

contratto di sorte: v. contratti, contratto aleatori.

contratto di sponsorizzazione: v. sponsorizzazione.

contratto di sviluppo: è il contratto con il quale un’impresa fornisce un software personalizzato e si obbliga alla manutenzione e alla assistenza del software, ossia fornisce un sistema informatico completo. La sua natura giuridica è quella di un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di un’opera dell’ingegno, qual è il programma per elaboratore. V. anche computer.

contratto di transazione: v. transazione, contratto di contratto.

contratto di trasporto: v. trasporto.

contratto di utilizzo di centri di calcolo: v. centro di calcolo, contratto di utilizzo di contratto.

contratto di viaggio: v. viaggio, contratto di contratto.

contratto dont: è il contratto di borsa a premio (v. contratti di borsa, contratto a premio) con il quale l’acquirente si riserva la facoltà , alla data della scadenza, di non dare esecuzione alla vendita dei titoli, verso pagamento di un premio quale corrispettivo di tale facoltà . Alla data della scadenza (solitamente la data della risposta premi) il compratore, che dovrà in ogni caso pagare il premio, ha convenienza a dare esecuzione al contratto contratto solo se, a quella data, i titoli valgono più del prezzo indicato nel contratto.

contratto d’opera: il contratto contratto ha la medesima struttura dell’appalto (v.): il prestatore d’opera, come l’appaltatore (v.), si obbliga verso il committente a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio; dall’appaltatore differisce, tuttavia, per il fatto che esegua l’opera o il servizio con il lavoro prevalentemente proprio (art. 2222 c.c.). Perciò , se l’appalto è il contratto del grande o medio imprenditore, il contratto contratto è il contratto del piccolo imprenditore (v.) e, in particolare dell’artigiano (v.): del falegname, ad esempio, che costruisce un mobile o del barbiere che esegue un taglio di capelli o del meccanico che ripara una autovettura. Ma con il concetto di impresa artigiana è , per la vigente legislazione, compatibile anche la produzione in serie (art. 4, l. n. 443 del 1985): perciò, è contratto contratto il contratto dell’artigiano che, su disegni e con materiali fornitigli dal committente, esegue componenti di prodotti meccanici. Il lavoro del quale si parla è lavoro autonomo: occorre, perche´ si tratti di contratto d’opera, che ci si obblighi a compiere un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.); altrimenti, si sarà in presenza di un contratto di lavoro subordinato (v.). In termini classici: si tratta di locatio operis, non di locatio operarum. Il criterio di differenziazione delle due ipotesi non sta nel fatto, normale, ma non essenziale, che il prestatore d’opera lavora nella propria bottega, o nel fatto che utilizza propri attrezzi e proprie materie prime (art. 2223 c.c.), tutto ciò essendo comune ai lavoratori subordinati a domicilio. Il criterio risiede nella esenzione del prestatore d’opera e nella soggezione, invece, del prestatore di lavoro subordinato all’altrui potere direttivo circa le modalità di esecuzione della prestazione. Il contratto contratto è , nelle ipotesi delle tradizionali prestazioni artigianali, il contratto mediante il quale il lavoratore autonomo si procura il sostentamento; parrebbe, di conseguenza, che il corrispettivo dell’opera o del servizio debba avere, nella struttura di questo contratto, la funzione di retribuire il lavoro del prestatore d’opera. Tuttavia, ai sensi dell’art. 2225 c.c., il corrispettivo si determina, quando non sia stato convenuto dalle parti (ne´ esistono tariffe professionali o usi al riguardo), non già in ragione del lavoro in concreto svolto, bensì in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Il codice addossa al prestatore d’opera, e non al committente, il rischio del lavoro: tratta il lavoratore manuale autonomo alla stessa stregua dell’appaltatore. Non solo: se, per causa a lui non imputabile (ne´ imputabile al committente), l’esecuzione dell’opera diventa impossibile al punto che nessun risultato utile sia potuto derivare al committente, il prestatore d’opera avrà lavorato invano: egli ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta (art. 2228 c.c.), ossia come nell’appalto, nei limiti in cui l’opera è utile per il committente (art. 1672 c.c.). Ancora alle norme sull’appalto l’art. 2226, comma 3o, c.c., fa riferimento per ciò che attiene ai diritti del committente in caso di difformità o di vizi dell’opera. Qui però il termine di decadenza per la denuncia è ridotto ad appena otto giorni, mentre l’azione si prescrive in un anno (art. 2226, comma 2o, c.c.), con norma di maggior favore per l’artigiano rispetto all’appaltatore. Appaltatore e prestatore d’opera producono, in linea di principio, per il mercato, ossia per una serie indeterminata di possibili committenti. Non importa, a questi effetti, che il contratto contratto abbia per oggetto singole opere o singoli servizi oppure che assuma la forma dell’appaltocontrattosomministrazione (v.), avente per oggetto la somministrazione continuativa o periodica di servizi (art. 1677 c.c.). Sempre in linea di principio, appaltatore e prestatore d’opera sono imprenditori, o sono artigiani, in grado di formare, entro margini più o meno ampi, valutazioni di mercato: se accettare o no la commissione proposta, quale corrispettivo pattuire, quante e quali commissioni accettare ecc.. Ben diversa ipotesi è quella del produttore che opera, stabilmente, per un solo, determinato imprenditorecontrattocommittente, obbligandosi nei suoi confronti come appaltatore o come prestatore d’opera. Ev il fenomeno cosiddetto del decentramento produttivo: l’officina o il laboratorio dell’appaltatore o del prestatore d’opera sono, formalmente, la sua azienda: ma sono, nella sostanza, un frammento o un reparto staccato dell’azienda dell’imprenditorecontrattocommittente.

contratto d’opera intellettuale: è il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale (art. 2230 c.c.), ossia una prestazione svolta, a favore del cliente, da esercenti le cosiddette professioni liberali (v. professioni intellettuali; professionisti intellettuali) (avvocati, medici, ingegneri, dottori commercialisti ecc.), di regola tenuti alla iscrizione nei relativi albi professionali (art. 2229 c.c.). Il c.c. regola in un medesimo titolo, dedicato al lavoro autonomo, sia il contratto d’opera manuale, sia il contratto contratto. Le due figure sono, tuttavia regolate, in modo sensibilmente diverso: il rischio del lavoro incombe, nel contratto d’opera manuale, sul prestatore d’opera; esso tutto all’opposto grava, nel contratto contratto sul cliente. L’obbligazione del prestatore d’opera manuale è sempre, come quella dell’appaltatore, una obbligazione di risultato (v. prestazione di risultato), sia che consista nell’esecuzione di un’opera, sia che consista nella prestazione di un servizio: oggetto del contratto è, in ogni caso, non il lavoro, ma il risultato del lavoro; con la conseguenza che il prestatore d’opera non può dirsi adempiente, e non ha diritto al corrispettivo, fino a quando non abbia procurato il risultato. L’obbligazione del prestatore d’opera intellettuale è sempre, per contro, un’obbligazione di mezzi (v. prestazione di mezzi): essa ha per oggetto un comportamento diligente ed esperto, l’impiego di mezzi idonei a realizzare un risultato, ma non ha per oggetto la realizzazione del risultato; con la conseguenza che egli è adempiente, ed ha diritto al compenso, se ha agito con la diligenza e la perizia richieste, mentre il cliente avrà effettuato un esborso inutile se la prestazione del professionista, per quanto diligente ed esperta, non gli abbia procurato il risultato procurato. Lo si desume dall’art. 2236 c.c., ai sensi del quale, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà , il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Non solo c’è esonero da responsabilità per colpa lieve: la norma si riferisce al dolo e alla colpa grave nell’esecuzione della prestazione e, perciò , presuppone che si tratti di una obbligazione di mezzi. La giurisprudenza tende ad applicare restrittivamente la norma, specie con riferimento a medici e chirurghi: esclude che esistano problemi tecnici di speciale difficoltà quando la diagnosi e il trattamento sanitario siano, allo stato attuale della scienza medica, mera applicazione di metodi e di tecniche idonee a garantire il risultato. In questi casi la mancata realizzazione del risultato viene assunta come prova presuntiva della negligente o imperita prestazione sanitaria, ed il professionista è considerato inadempiente e responsabile dei danni cagionati al cliente. Per l’art. 2230 c.c. al contratto contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme sul contratto d’opera manuale. Il problema si è posto per l’art. 2226 c.c., relativo alle difformità ed ai vizi dell’opera: in linea di principio se ne è esclusa l’applicazione, sul presupposto che la norma, relativa ad una obbligazione di risultato, non è applicabile ad obbligazioni di mezzi, quali sono le obbligazioni del professionista intellettuale. Si è , tuttavia, ritenuto che l’obbligazione del professionista sia obbligazione di risultato quando, come nel caso di progetto di ingegneria, abbia ad oggetto un’opera, con conseguente applicazione, in tal caso, dell’art. 2226 c.c. e, in particolare, della prescrizione (v.) annuale dell’azione, in luogo della ordinaria prescrizione decennale.

contratto do ut des: v. contratto a titolo oneroso.

contratto do ut facias: v. contratto a titolo oneroso.

durata del contratto: v. contratti, durata dei contratto.

effetti del contratto: v. durata del contratto; effetti rispetto ai terzi del contratto; effetti tra le parti delcontratto; effetti obbligatori delcontratto; effetti reali delcontratto.

effetti obbligatori del contratto: si parla di contratto contratto quando si fa riferimento alle obbligazioni che dal contratto derivano: così, l’obbligazione del venditore di consegnare la cosa venduta e quella del compratore di pagare il prezzo sono effetti obbligatori della vendita. V. contratti, contratto con effetti obbligatori.

effetti reali del contratto: si parla di contratto contratto quando si fa riferimento agli effetti traslativi prodotti direttamente dal contratto, al momento stesso della formazione dell’accordo delle parti: così il trasferimento della proprietà del venditore al compratore è un effetto reale della vendita, un effetto che si produce all’atto stesso della conclusione del contratto di vendita. V. contratti, contratto con effetti reali.

effetti rispetto ai terzi del contratto: il contratto vincola le parti, ma per regola generale, non produce effetto rispetto ai terzi (art. 1372, comma 2o, c.c.). Ev quanto si definisce come l’aspetto negativo dell’autonomia contrattuale (v.). Coerente con tale principio è la disciplina del patto di non alienare (v. patto, contratto di non alienare) e quella della promessa del fatto del terzo (v. promessa, contratto del fatto del terzo). Costituisce un’eccezione a tale principio il contratto a favore del terzo (v.).

effetti tra le parti del contratto: il contratto, una volta concluso, ha forza vincolante per le parti. Il c.c. esprime questo concetto dicendo che, per esse, il contratto ha forza di legge (art. 1372, comma 1o, c.c.): è sì, per ciascuna delle parti, un atto di autonomia privata, che esse possono compiere o non compiere; ma, una volta che l’accordo si è validamente perfezionato, le parti sono tenute a rispettarlo allo stesso modo con cui sono tenute ad osservare le leggi. Per sciogliere il contratto occorre un nuovo atto di autonomia contrattuale, uguale e contrario al precedente: è necessario, in linea di principio, il cosiddetto mutuo dissenso (art. 1372, comma 1o, c.c.), ossia un nuovo accordo fra le parti diretto ad estinguere il già costituito rapporto contrattuale (o, se si tratta di contratto sottoposto a termine finale, a estinguerlo prima del sopraggiungere del termine). Il contratto può però consentire ad una delle parti o ad entrambe la facoltà di sciogliere il contratto con il recesso unilaterale (art. 1373 c.c.) (v. recesso, contratto dal contratto), in deroga al principio per il quale il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso (art. 1372, comma 1o, c.c.).

elementi del contratto: la tradizione ci ha consegnato la distinzione fra elementi essenziali, elementi naturali, elementi accidentali del contratto, e del negozio giuridico (v.). I primi sono i generali requisiti del contratto di cui all’art. 1325 c.c., oppure sono gli elementi di identificazione dei singoli tipi contrattuali, in difetto dei quali il contratto o non è qualificabile come contratto appartenente a un dato tipo oppure, se non è qualificabile come appartenente ad altro tipo, nominato o innominato, è nullo. Così è elemento essenziale della vendita il prezzo; elementi essenziali della donazione sono lo spirito di liberalità e la forma solenne; ed un contratto traslativo della proprietà , se manchi del prezzo, non è vendita per difetto di un elemento essenziale di questo tipo contrattuale, e neppure sarà donazione se manchi della causa di liberalità : sarà perciò nullo per difetto di causa. Se poi la causa di liberalità sia presente, ma manchi la forma solenne, il contratto sarà nullo per difetto di forma. Elementi naturali, o naturalia negotii, sono invece quegli elementi, caratterizzanti i singoli tipi contrattuali, che la legge prevede con norme dispositive o suppletive, suscettibili perciò di essere eliminati per volontà delle parti, come ad esempio, gli interessi compensativi (v.) sul prezzo nella vendita, a norma dell’art. 1499 c.c.. La categoria è stata fortemente criticata, in tempi antichi come recenti, per la considerazione che con essa si confonderebbe fra elementi del contratto ed effetti dello stesso (così l’obbligazione di corrispondere gli interessi compensativi sul prezzo sarebbe una obbligazione nascente dal contratto di vendita, e perciò , un effetto di questo). La critica risente, a sua volta, dell’antica concezione che identificava il contratto con l’accordo delle parti e considerava quale effetto (ex lege) del contratto tutto ciò che non fosse stato dalle parti pattuito. Va perciò richiamato qui il concetto di contenuto legale del contratto: la categoria degli elementi naturali può sopravvivere se si considera che essa identifica quella parte del contenuto legale dei singoli tipi contrattuali che è introdotta da norme derogabili per volontà delle parti. Per elementi accidentali si intendono, tradizionalmente, quegli elementi meramente eventuali del contratto, come il termine (v.) e la condizione (v.), che nel contratto vengono inclusi per volontà delle parti e che sono destinati ad agire non sulla validità , ma sulla efficacia del contratto. Ma il termine finale può essere imposto dalla legge (per la locazione, ad esempio, è imposto dall’art. 1573 c.c. il termine finale massimo di trent’anni; per il patto di non concorrenza è imposto dall’art. 2596 c.c. il termine finale massimo di cinque anni); ed anche la condizione può configurarsi come condizione legale, cui la stessa legge subordina l’efficacia del contratto. Sicche´ entrambi possono venire in considerazione anche come elementi essenziali del contratto. L’odierna espansione dell’autonomia contrattuale ha ulteriormente sconvolto queste classificazioni: il prezzo della vendita può essere dedotto in contratto come condizione sospensiva, così assoggettando un elemento essenziale alla disciplina degli elementi accidentali. La tradizione della teoria del negozio giuridico ha incluso fra gli elementi accidentali anche l’onere (v.), sebbene si tratti di figura ammissibile solo negli atti di liberalità , inter vivos o mortis causa. L’elevata frequenza delle successioni testamentarie nel secolo scorso, e la conseguente centralità del testamento nella civilistica tedesca dell’Ottocento, avevano collocato in primo piano una figura, quale l’onere che la successiva evoluzione ha regolato entro la più specialistica trattazione degli atti di liberalità .

contratto elettronico: v. elettronico, contratto contratto.

esecuzione del contratto: l’adempimento (v.), da parte dei contraenti, delle obbligazioni assunte con il contratto prende il nome di contratto contratto o attuazione del contratto (il linguaggio del c.c. usa il secondo concetto all’art. 1332 c.c. ed il primo all’art. 1375 c.c.): l’adempimento delle prestazioni contrattuali è , sotto questo aspetto, atto di esecuzione, o di attuazione, del contratto; il loro inadempimento è inesecuzione o mancata contratto contratto. L’contratto contratto può esaurirsi rapidamente e può , all’opposto protrarsi nel tempo; il rapporto contrattuale può costituirsi e, simultaneamente, estinguersi e può , invece avere una lunga durata. Sotto questo aspetto assume rilievo la distinzione tra contratti a esecuzione istantanea, contratti a esecuzione differita, contratti a esecuzione continuata o periodica. Sono a esecuzione istantanea i contratti il cui adempimento si esaurisce, per ciascuna delle parti, nel compimento di un solo fatto simultaneo alla conclusione del contratto e senza apprezzabile intervallo di tempo rispetto ad essa. Così, la vendita (v.) si esegue, da parte del venditore, con il solo fatto di consegna della cosa e, da parte del compratore, con il solo fatto del pagamento del prezzo; e sono fatti che, normalmente, si compiono nella medesima unità di tempo della conclusione del contratto (si firma il contratto di vendita di un appartamento e, contestualmente, si consegnano le chiavi dell’appartamento venduto e si paga il prezzo). Ma può accadere, nella stessa vendita, che per l’adempimento della obbligazione di pagare il prezzo o per quella di consegnare la cosa, o per entrambe, sia fissato un termine: avremo, in tal caso, un contratto a esecuzione differita; differita, rispetto alla conclusione del contratto, al momento di scadenza del termine pattuito. In questi contratti può anche accadere che l’adempimento, anziche´ esaurirsi nel compimento di un solo fatto (come il pagamento del prezzo in unica soluzione alla scadenza prestabilita), si frazioni in una pluralità di fatti: è il caso della vendita con pagamento del prezzo a rate o del mutuo con rimborso rateale della somma. Del termine si parla, in questi casi, come di termine per l’adempimento delle singole obbligazioni contrattuali, regolato dagli artt. 1183 ss.; non già come termine del contratto. I contratti ad esecuzione istantanea o differita ammettono un termine contrattuale iniziale; non ammettono, per loro stessa natura, un termine finale. Sono ad esecuzione continuata o periodica i contratti che obbligano le parti, o una di esse, ad una prestazione continuativa o che deve essere periodicamente ripetuta nel tempo. Continuativa o periodica può essere una prestazione di dare: così la somministrazione (v.) (art. 1559 c.c.) differisce dalla vendita per il fatto che il somministrante si obbliga ad una prestazione di dare continuata nel tempo (il flusso continuativo della erogazione di energia elettrica o di acqua o di gas) o a scadenze periodiche (come nel contratto con il quale il produttore industriale si obbliga a rifornire i negozi di vendita al pubblico). Può essere una prestazione di fare: è il caso del contratto di lavoro (v.), che obbliga il lavoratore a svolgere continuativamente la propria attività alle dipendenze del datore di lavoro; dell’appalto di servizi (manutenzione periodica di impianti industriali, pulizie periodiche di locali) e così via. Può essere, infine, una prestazione di non fare, come nel caso del contratto che obbliga un imprenditore a non fare concorrenza ad un altro imprenditore. Si tratta di contratti la cui esecuzione si protrae nel tempo, e a volte per molti anni: li si definisce, sotto questo aspetto, come contratti di durata.

contratto espresso: v. accordo delle parti, contratto espresso.

contratto estimatorio: è un contratto di distribuzione, contemplato dall’art. 1556 c.c., che consente di addossare al produttore, esonerandone il rivenditore, il rischio dell’invenduto. Nella pratica si parla di conto deposito (v.).

contratto estimatorio e vendita: la traslazione, dal produttore ai rivenditori, del principale rischio della distribuzione, ossia il rischio dell’invenduto, dipende dal fatto che per la distribuzione si utilizza il contratto di vendita: il rivenditore diventa proprietario dei beni che acquista dal produttore ed è obbligato a pagarne il prezzo; se, a sua volta, non riesce a collocarli sul mercato, l’invenduto è suo, sua è la perdita. Ev però possibile utilizzare, per la distribuzione, una diversa figura contrattuale, il contratto estimatorio (v. conto deposito), che consente di addossare al produttore, esonerandone il rivenditore, il rischio dell’invenduto.

contratto facio ut des: v. contratto a titolo oneroso.

contratto fiduciario: è il contratto con il quale la proprietà di un bene viene trasferita da un soggetto ad un altro con il patto, il cosiddetto pactum fiduciae, che il secondo se ne serva per un dato fine, raggiunto il quale deve ritrasferire il bene al primo. Secondo la concezione classica, attinta dalla dottrina tedesca dell’Ottocento, si è in presenza di un contratto contratto quando la causa del contratto eccede lo scopo che le parti perseguono attraverso il contratto. Questo eccesso della causa rispetto allo scopo dei contraenti risulta da uno specifico patto fra essi intercorso, il patto fiduciario, figurante quale clausola del medesimo contratto oppure formante oggetto di una separata scrittura, che ha la funzione di riportare il contratto entro i limiti dello scopo dei contraenti. Ev , ad esempio, il caso della vendita a scopo di locazione: Tizio intende concedere a Caio il godimento di un proprio bene per un dato tempo a titolo oneroso; potrebbe concludere con lui un contratto di locazione e, se ciò facesse, ci sarebbe piena corrispondenza fra causa e scopo delle parti. Preferisce, invece, vendere a Caio per un dato prezzo, con il patto che, ad una certa data, Caio gli rivenderà il bene per un dato prezzo, inferiore al precedente. Qui le parti utilizzano un contratto, la vendita, che ha la funzione di trasferire la proprietà verso il corrispettivo di un prezzo per realizzare uno scopo diverso, corrispondente alla causa del contratto di locazione (e il prezzo originariamente pagato da Caio è calcolato come un corrispettivo del godimento del bene, mentre il minor prezzo che nella retrovendita pagherà Tizio equivarrà a ciò che, a fine locazione, è la restituzione delle mensilità anticipate). Ev ancora, il caso della vendita a scopo di mandato (v.) di vendere: Tizio vende a Caio con il patto che Caio, a sua volta, venda a Sempronio; oppure di mandato ad amministrare: Tizio vende a Caio con il patto che Caio provveda, secondo le sue istruzioni, all’amministrazione del bene e su richiesta di Tizio, glielo ritrasferisca. La teoria dell’eccesso della causa rispetto allo scopo non è , tuttavia, idonea a dare piena ragione del contratto contratto. Il trasferimento della proprietà dal fiduciante al fiduciario non è, di regola, un eccesso rispetto allo scopo perseguito dalle parti, giacche´ lo scopo delle parti non può concretamente realizzarsi se non investendo il fiduciario della formale proprietà del bene del fiduciante. Si pensi all’ipotesi, che è statisticamente la più frequente, della intestazione fiduciaria di beni: qui è vero che il fiduciario è incaricato di agire, sostanzialmente, quale mandatario del fiduciante, giacche´ si è vincolato ad eseguire le sue istruzioni, in ordine al godimento o alla disposizione del bene; ma è vero pure che l’intento perseguito dal fiduciante, e concordato con il fiduciario, è di non apparire di fronte ai terzi quale proprietario del bene. Il mandato ad amministrare è un minus rispetto allo scopo delle parti; il quale non può compiutamente realizzarsi se non con il trasferimento della proprietà del bene dal fiduciante a fiduciario. Più corretto è , dunque, qualificare il contratto contratto come il contratto mediante il quale si persegue uno scopo diverso dalla causa del contratto prescelto, avendo il pactum fiduciae la funzione di piegare il contratto prescelto alla realizzazione dello scopo perseguito. In rapporto ai casi fin qui menzionati si parla, tradizionalmente, di fiducia cum amico; si parla, invece, di fiducia cum creditore quando il contratto contratto intercorre fra debitore e creditore: il primo vende al secondo un bene con il patto che, all’atto della estinzione del debito, il creditore rivenderà il bene al debitore. Ev la vendita a scopo di garanzia, mirante a realizzare un risultato analogo al pegno (v.) o all’ipoteca (v.). Si distingue, ancora, fra fiducia dinamica, implicante un atto traslativo dal fiduciante al fiduciario, e fiducia statica: qui il fiduciario è già proprietario del bene, ma in forza del pactum fiduciae si obbliga verso il fiduciante ad esercitare il proprio diritto secondo le istruzioni di quest’ultimo ed a ritrasferirglielo su sua richiesta. Il contratto contratto si distingue dal contratto simulato (v. simulazione del contratto) per il fatto che, a differenza di questo, mira a realizzare effetti che sono voluti dalle parti: queste vogliono, nei casi ora esaminati, sia il trasferimento della proprietà da un contraente all’altro sia, in forza del patto fiduciario, il suo ritrasferimento (dal secondo al primo o dal secondo al terzo). Esso è, in linea di principio, valido ed efficace (salvo che non rivesta gli estremi del contratto in frode alla legge) e, nel caso di inadempimento del patto fiduciario (Caio tiene per se´ il bene, rifiutandosi di ritrasferirlo), si potrà agire in giudizio per l’inadempimento, anche in forma specifica. Tuttavia, il patto fiduciario ha efficacia meramente obbligatoria, non efficacia reale: vincola le parti fra loro, ma non è opponibile ai terzi. Chi acquista un bene con contratto contratto ne acquista la piena proprietà , non una proprietà limitata; e può validamente disporne. Se il fiduciario, violando il patto, vende ad un terzo, questi acquista validamente; ed il fiduciante avrà definitivamente perduto il bene (altrettanto accade se il creditore fiduciario agisce su quel bene). Altro non potrà ottenere se non la condanna del fiduciario infedele al risarcimento dei danni. Diversa soluzione vale nel sistema anglosassone, che conosce la figura del trust (v.), la quale dà luogo ad una proprietà del fiduciario, detto trustee, separata dal suo restante patrimonio e vincolata, anche rispetto ai terzi, allo scopo del trust. Si è più volte tentato, in passato, di costruire il contratto contratto come un unitario contratto, avente una propria causa, la causa fiduciae; ma è tentativo da tempo abbandonato. La costruzione oggi accreditata è quella secondo la quale il contratto traslativo ed il patto fiduciario costituiscono contratti separati, anche se tra loro collegati; la nozione di causa fiduciae altro non esprime se non il collegamento fra i due contratti. Gli autori che hanno dubitato della validità del contratto contratto ritenendo che l’atto traslativo, del quale esso si compone, sia un atto traslativo astratto (perche´ trovante causa solo nel separato pactum fiduciae), in quanto tale incompatibile con il nostro sistema, non hanno considerato che l’atto traslativo ha una propria causa (è vendita o donazione ecc.), di per se´ idonea a trasferire la proprietà , e a trasferire una proprietà piena, che abilita l’acquirente a disporre validamente del diritto acquistato. I limiti alle facoltà del proprietariocontrattoacquirente non sono intrinseci al contratto traslativo, ma derivano dal separato patto fiduciario, avente efficacia puramente interna. Bisogna fare riferimento, per comprendere il fenomeno, alla distinzione fra causa in astratto e causa in concreto (v. causa). Negli interni rapporti fra fiduciante e fiduciario la causa della vendita opera solo in astratto: il prezzo della cosa, la cui menzione nel contratto vale a qualificare questo come vendita, non potrà essere preteso. In concreto opera la causa del mandato: se il venditore, ad esempio, agisce ex vendita per il pagamento del prezzo, il compratore gli eccepirà vittoriosamente il pactum fiduciae, in forza del quale la sua posizione, è in concreto, quella di un mandatario. Nei confronti dei terzi, invece, la causa della vendita opera anche in concreto, non soltanto in astratto, e il fiduciario è , a tutti gli effetti, un compratore: i suoi creditori possono agire sul bene a lui trasferito senza che il fiduciante possa in alcun modo impedirlo. Ma il problema non finisce qui: che cosa succede se il creditore del venditorecontrattofiduciante agisce in surrogatoria (v. azione, contratto surrogatoria) verso il compratorecontrattofiduciario per il pagamento del prezzo? Neppure a lui il fiduciario potrà opporre il pactum fiduciae. La causa in astratto della vendita domina tutti i rapporti fra le parti e i terzi; la causa in concreto del mandato vale solo per gli interni rapporti fra le parti. Unico rimedio può essere, di fronte ai terzi, l’exceptio doli (v. exceptio, contratto doli generalis): se il rapporto fiduciario è , per inequivocabili segni esteriori, inconfondibile, e il terzo creditore non può avere fatto alcun ragionevole affidamento sui beni fiduciariamente affidati al fiduciario, l’azione del terzo creditore potrà essere vittoriosamente contrastata da una exceptio doli. Diverso discorso vale nei casi di affidamento di titoli a società fiduciarie: qui la legge ammette, in capo alla società , una vera e propria proprietà fiduciaria; non c’è una duplicità di contratti collegati, ma un unico contratto, e questo è , piuttosto che contratto traslativo della proprietà, contratto costitutivo, in capo alla società , di una proprietà fiduciaria. Ev , perciò, contratto tipico, avente una propria causa riconosciuta dalla legge. Qui non c’è ragione di parlare di mandato: le modalità di uso della cosa trasferita sono regolate da questo stesso contratto, non da un separato mandato. L’analogia corre con i contratti costitutivi di diritti reali minori: con il titolo che, a norma dell’art. 957 o dell’art. 1063 c.c., determina le modalità di esercizio del diritto dell’enfiteuta (v. enfiteusi) o del titolare della servitù (v.). Il contratto contratto è nullo quando, come spesso accade, costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di norma imperativa e si rivela, perciò , un contratto in frode alla legge (v. contratto illecito). Così, nel primo degli esempi precedenti, quello della vendita a scopo di locazione, il contratto contratto potrebbe essere, se oggetto del contratto è un immobile urbano, il mezzo per eludere l’applicazione delle norme sull’equo canone. Ipotesi più volte esaminata in giurisprudenza di contratto contratto illecito per frode alla legge è quella dell’unico socio di società di capitali che, per eludere l’applicazione dell’art. 2362 c.c. o dell’art. 2497 c.c., comma 2o, c.c., trasferisce fiduciariamente una frazione minima del capitale sociale ad un compiacente intestatario; e in questi casi la prova della frode della legge, e dello stesso pactum fiduciae, può essere data anche per presunzioni, come nel caso in cui il secondo socio risultava intestatario dello 0,0357, del trasferimento delle azioni e delle quote al fiduciario, il fiduciante si trova ad essere unico socio, come tale illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali. Altrettanto rigore la Cassazione manifesta in materia di fiducia cum creditore. Sia la vendita con patto di riscatto (v. vendita, contratto con patto di riscatto), sia quella con patto di retrovendita, utilizzate come vendite a scopo di garanzia, vengono considerate nulle perche´ dirette ad aggirare il divieto del patto commissorio (v. patto, contratto commissorio) (art. 2744 c.c.). La giurisprudenza ha, per gradi successivi, finito con il riconoscerlo: dapprima essa ha considerato nulla solo la vendita dal debitore al creditore sottoposta alla condizione sospensiva dell’inadempimento del primo e valida, invece, la vendita immediatamente traslativa della proprietà dal debitore al venditore, anche se con patto di riscatto o con patto di retrovendita a favore del debitore. Infine ha esteso la nullità anche a questa seconda ipotesi.

fonti di integrazione del contratto: il contratto non è solo, come si esprime l’art. 1321 c.c., frutto dell’accordo delle parti: è , piuttosto, la risultante di una pluralità di fonti, una sola delle quali è l’accordo delle parti, e neppure la più importante nel caso del contratto con prezzo o altre clausole imposte dai pubblici poteri (o in quello, che è quasi sempre ricompreso nel precedente, dell’obbligo a contrarre). Il c.c. esprime questa pluralità di fonti del regolamento contrattuale allorche´ enuncia il generale principio secondo il quale il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità (art. 1374 c.c.). Sono così indicate quattro fonti del regolamento contrattuale: 1) la volontà espressa dalle parti; 2) la legge. Il che richiama, per un verso, le norme, anche dispositive, che compongono il cosiddetto contenuto legale del contratto, ossia le norme regolatrici dei diritti e delle obbligazioni delle parti, siano esse norme sul contratto in generale oppure norme relative al singolo tipo contrattuale; per altro verso si ricollega agli artt. 1339 e 1419, comma 2o, c.c., relativi all’inserzione automatica di prezzi, di clausole, di norme imperative (v. clausole, inserzione automatica di contratto; clausole, sostituzione automatica di contratto); 3) gli usi. Sono gli usi (v.) o consuetudini, di cui all’art. 8 prel.: valgono per le materie non regolate dalla legge e, nelle materie da questa regolate, solo se richiamati espressamente; 4) l’equità . Differisce sia dalla legge sia dagli usi perche´ non è , come questi, fonte di norme generali ed astratte: è la norma del caso concreto creata dal giudice negli eccezionali casi in cui la legge consente al giudice di crearla. Ma l’equità cui allude l’art. 1374 c.c. non è quella prevista dal c.p.c.: là si tratta di decidere la controversia sottoposta all’esame del giudice, anziche´ secondo il diritto, secondo il suo libero apprezzamento (artt. 113 ss. c.p.c.). Qui si tratta invece di concorrere a determinare il contenuto di un contratto: vengono in considerazione, fra gli altri, i casi di cui agli artt. 1349, comma 1o, c.c., determinazione dell’oggetto del contratto in sostituzione del terzo che l’abbia omesso o l’abbia eseguito in modo manifestamente iniquo o erroneo (v. arbitraggio), 1384 c.c., riduzione della penale (v. clausola penale) eccessiva, 1526 c.c., attribuzione di un equo compenso o riduzione dell’indennità convenuta in casi di risoluzione della vendita a rate, 2263, comma 2o, c.c., determinazione della partecipazione del socio d’opera agli utili ed alle perdite. Vanno anche considerati tutti i casi nei quali la legge, pur senza menzionare il criterio dell’equità, attribuisce al giudice il compito di integrare il contratto, come nel caso di cui all’art. 1183 c.c. (fissazione del termine per l’adempimento) o in quello dell’art. 1331, comma 2o, c.c. (termine per l’esercizio dell’opzione), o come nei casi di cui agli artt. 1657, 1709, 1733, 1755, comma 2o, 2255, 2233, comma 1o, c.c., relativi alla determinazione giudiziale, nel silenzio del contratto e in mancanza di tariffe professionali, del corrispettivo dell’appaltatore, del mandatario, del commissionario, del mediatore, del prestatore d’opera manuale e di quello intellettuale. Tra le diverse fonti del regolamento contrattuale l’art. 1374 c.c. stabilisce una gerarchia: usi ed equità assumono carattere suppletivo; valgono solo in mancanza della volontà espressa dalle parti o di disposizioni di legge. Il carattere suppletivo degli usi rispetto alla legge è coerente con il ricordato art. 8 prel.; quanto alla volontà delle parti, questa prevale sugli usi per la evidente considerazione che le norme consuetudinarie non hanno mai natura imperativa e sono sempre derogabili per accordo fra le parti. In rapporto all’equità bisogna dire che il suo carattere suppletivo è solo normale, sussistendo casi nei quali, come nel caso della riduzione equitativa della penale eccessiva (art. 1384 c.c.), il giudice è chiamato ad esercitare un vero e proprio potere correttivo dell’autonomia privata. Alla gerarchia enunciata dall’art. 1374 c.c. la più antica dottrina sovrapponeva una diversa gerarchia, che collocava al vertice la volontà delle parti, in posizione sovraordinata rispetto alla legge, anch’essa concepita come suppletiva della volontà contrattuale. Questo retaggio dell’antico dogma della volontà , cui la giurisprudenza ha talvolta prestato adesione ha ormai esaurito la propria capacità persuasiva. Significativa conseguenza che si faceva derivare dall’antica visione era l’inapplicabilità delle norme, anche imperative, emanate successivamente alla conclusione del contratto, che non potevano dirsi conosciute dai contraenti ne´, di conseguenza, volute da essi. Il punto è che la legge è dall’art. 1374 c.c. concepita come autonoma fonte del regolamento contrattuale, concorrente con la volontà delle parti su un piano di parità : essa vincola i contraenti indipendentemente dal fatto che costoro la conoscessero al momento del contratto. Più generale conseguenza che deriva dalla concezione del contratto accolta dall’art. 1374 c.c. è che la violazione delle norme di legge o consuetudinarie e delle determinazioni equitative del giudice dà luogo a responsabilità contrattuale (v. responsabilità , contratto contrattuale), non già extracontrattuale (v. responsabilità , contratto extracontrattuale). Chi le viola ha violato il contratto, non già la legge o l’uso o il provvedimento del giudice. Diversi dagli usi normativi, richiamati fra le contratto contratto dall’art. 1374 c.c., sono gli usi contrattuali (v. usi, contratto contrattuali) o clausole d’uso (v. clausola, contratto d’uso).

forma del contratto: v. forma del contratto.

forza vincolante del contratto: v. effetti tra le parti del contratto.

contratto illecito: il contratto è nullo per illiceità della causa (v.), per illiceità dell’oggetto (v.), per illiceità dei motivi (v.) (art. 1418, comma 2o, c.c.). Le tre ipotesi compongono la figura ellitticamente designata come contratto contratto, cui alcune norme fanno riferimento: così l’art. 1417 c.c. ammette la prova per testi della simulazione (v. simulazione del contratto), se proposta dalle parti, solo qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato; così l’art. 1972 c.c. commina la nullità della transazione (v.) relativa ad un contratto contratto. Il concetto di illiceità esprime una contraddizione del contratto all’ordinamento giuridico più forte di quella espressa della sua contrarietà a norme imperative: la formula denota riprovazione per il risultato che, con il contratto, le parti si propongono di realizzare, sotto il triplice aspetto dell’oggetto che esse hanno dedotto in contratto, della causa del contratto, dei motivi del contratto. Questa più forte contraddizione si manifesta anche nella circostanza che il contratto contratto è sempre e comunque nullo o improduttivo di effetti, mentre la comune contrarietà a norme imperative (v. contrarietà a norme imperative del contratto) tollera, per riserva finale di cui al primo comma dell’art. 1418 c.c., una conseguenza diversa dalla nullità . Del principio che si desume dal confronto fra il primo ed il secondo comma dell’art. 1418 c.c. il c.c. offre diverse testimonianze: la nullità del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa (art. 2126, comma 1o, c.c.); la nullità del contratto di s.p.a. è circoscritta agli otto casi tassativamente elencati dall’art. 2332 c.c., fra i quali figura, al n. 4, l’illiceità o contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale; la conversione delle cause di nullità in cause di annullabilità delle deliberazioni assembleari trova limiti di fronte alle deliberazioni con oggetto impossibile o illecito (art. 2279 c.c.). L’oggetto, la causa e i motivi sono illeciti, secondo una formula che l’art. 1343 c.c. utilizza per la causa illecita, quando sono contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Nel suo insieme la formula legislativa esprime una esigenza di difesa dei valori fondamentali della società : di difesa sia dei valori di natura collettiva, che attengono cioè alla pacifica e civile convivenza fra gli uomini e al loro progresso economico e sociale, sia di irrinunciabili valori di natura individuale, relativi alla libertà , alla dignità , alla sicurezza dei singoli. L’atto di autonomia contrattale che, per il risultato che si presuppone, leda questi valori è illecito e, quindi, nullo. Dalle comuni norme imperative, la cui violazione di regola rende nullo il contratto a norma dell’art. 1418, comma 1o, c.c., le norme imperative, la cui trasgressione rende il contratto contratto ai sensi dell’art. 1343 c.c., differiscono sotto almeno due aspetti: a) sono sempre norme proibitive, che impongono insormontabili divieti, mentre le comuni norme imperative ex art. 1418, comma 1o, c.c., possono consistere tanto in norme proibitive quanto in norme imperative: ciò che, del resto, si ricollega alla differenza che si suole tracciare fra antigiuridicità , quale difformità al diritto, e illiceità , quale trasgressione ad un divieto; b) sono norme che si collocano al vertice della gerarchia di valori protetti dall’ordinamento giuridico: non sono solo, quali norme imperative ex art. 1418, comma 1o, c.c. norme poste a tutela di interessi generali; sono, come le definisce la Cassazione, i principi giuridici ed etici fondamentali dell’ordinamento. La difesa di questi valori fondamentali è , generalmente, realizzata con la espressa formulazione legislativa di norme che vietano determinati atti o determinate attività (e, spesso, li considerano come reati (v.), prevedendo sanzioni penali per chi li compie). Ma l’espressa formulazione legislativa di un divieto non è necessaria perche´ il giudice possa considerare illecito un contratto: è necessaria, in sede penale, per l’applicazione di una pena (in quella sede vale il principio, espresso dall’art. 25, comma 2o, Cost. e dall’art. 14 delle preleggi, secondo il quale le leggi penali si applicano solo ai casi in esse previsti); non è necessaria, in sede civile, per la dichiarazione di nullità del contratto per illiceità. Questo è illecito, oltre che per contrasto con norme imperative, anche se contrario all’ordine pubblico (v.) o al buon costume (v.). L’illiceità del contratto si articola nelle diverse forme dell’illiceità dell’oggetto, della causa, dei motivi. L’oggetto è illecito quando la cosa dedotta in contratto è il prodotto o è lo strumento di attività contrarie a norme proibitive, all’ordine pubblico o al buon costume, come nella vendita di cose rubate o di sostanze stupefacenti; o quando la prestazione dedotta in contratto è , essa stessa, attività vietata, come il contratto di lavoro (v.) per l’esecuzione di una prestazione vietata (art. 2126, comma 1o, c.c.) o come le società per svolgere e dividersi gli utili di una attività economica vietata (art. 2332, comma 1o, n. 4 c.c.), e ancora il trasporto di refurtiva o di merci di contrabbando, la locazione di una casa da gioco clandestina, l’appalto che abbia per oggetto l’esecuzione di una costruzione abusiva. Significativo, per gli atti unilaterali, è il caso delle deliberazioni assembleari nulle per illiceità (oltre che per impossibilità) dell’oggetto, a norma dell’art. 2379 c.c.: tali vengono dalla giurisprudenza considerate le deliberazioni di approvazione di un bilancio (v.) falso. Tutti gli esempi qui formulati si riferiscono a contratti e ad atti unilaterali tipici, il cui oggetto è descritto dalla legge. Il giudizio di illiceità non riguarda, dunque, l’oggetto astratto, identificato dalla definizione legislativa del tipo contrattuale, ma l’oggetto concreto, ossia quello che le parti hanno dedotto quale oggetto di quel determinato tipo contrattuale. Così la giurisprudenza può considerare nulla per illiceità dell’oggetto la deliberazione assembleare che apporvi un bilancio falso, avendo riguardo non all’astratto oggetto delle deliberazione (il bilancio), ma al suo oggetto concreto (un bilancio redatto in violazione del principio di verità ). L’illiceità della causa differisce da quella dell’oggetto perche´ investe, anziche´ la cosa o la prestazione dedotta in contratto, la funzione del contratto. Questo, può avere un oggetto illecito e, tuttavia, una causa illecita: è il caso del contratto che obblighi le parti ad una prestazione e ad una controprestazione entrambe in se´ lecite, ma delle quali è vietato lo scambio. Ciò in teoria: in pratica appare molto difficile, per non dire impossibile, identificare un caso del genere; e l’ipotesi della causa illecita finisce con l’essere assorbita da quella dell’oggetto illecito oppure da quella dell’oggetto (giuridicamente) impossibile. La differenza tra oggetto illecito e causa illecita viene, solitamente, indicata con esempi di questi genere: il contratto con il killer, che si obbliga per danaro ad uccidere qualcuno è nullo per illiceità dell’oggetto (uccidere è illecito); il contratto di protezione mafiosa, con il quale la mafia ottiene un compenso in danaro per non uccidere qualcuno, è nullo per illiceità della causa (non uccidere è lecito, illecito è lo scambio fra danaro e obbligazione di non uccidere). Il contratto con il pubblico funzionario, perche´ compia, verso corrispettivo in danaro un atto contrario ai suoi doveri, è nullo per illiceità dell’oggetto; il contratto con lo stesso, perche´ compia verso corrispettivo in danaro un atto rientrante fra i suoi doveri di ufficio, è nullo per illiceità della causa (compiere l’atto è lecito, illecito è compierlo per danaro). Altri esempi consueti di causa illecita: il contratto di prostituzione è nullo non per illiceità dell’oggetto (è lecita l’attività sessuale), ma della causa (scambio fra danaro e prestazione sessuale); la donazione di propri organi (come la donazione di un rene o la donazione del sangue) è lecita, ma ne è illecita le vendita per illiceità della causa (ossia per illiceità del loro scambio con danaro). Questi esempi non sono corretti: non uccidere, compiere i doveri del proprio ufficio, esercitare l’attività sessuale è materia che non può formare oggetto di contratto, neppure a titolo gratuito; e la differenza fra le due serie di esempi non attiene alla illiceità dell’oggetto o della causa, ma alla illiceità e alla impossibilità dell’oggetto (non uccidere, compiere gli atti del proprio ufficio sono comportamenti doverosi e, perciò, non suscettibili di formare oggetto di un vincolo contrattuale; il contratto di prostituzione è contrario al buon costume solo perche´ fa dell’attività sessuale l’oggetto di una obbligazione, non perche´ prevede un corrispettivo). Ugualmente, la vendita di organi umani è nulla perche´ questi non sono beni in senso giuridico e non possono formare oggetto di contratto; neppure la loro cosiddetta donazione è un contratto: tant’è che il rifiuto di dare esecuzione al consenso già prestato non comporta le stesse conseguenze di un inadempimento (v.) contrattuale. Il motivo per il quale le parti hanno concluso il contratto è , di regola, irrilevante per il diritto: diventa, tuttavia, rilevante quando è illecito, ossia contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Ma il motivo illecito, per rendere nullo il contratto, deve presentare due requisiti: essere il motivo esclusivo del contratto, ed essere il motivo comune ad entrambe le parti (art. 1345 c.c.). Così noleggiare una nave per esercitare con essa il contrabbando; prendere in locazione un appartamento per destinarlo a casa di appuntamenti; dare a mutuo una somma ad un giocatore d’azzardo. Questi contratti sono nulli solo se entrambe le parti sono determinate a concluderlo per il motivo illecito; ne´ basta che il motivo illecito di una sia semplicemente noto all’altra. Occorre che l’altra ne sia partecipe e miri a trarre personale vantaggio dall’attività illecita che la prima si propone di esercitare: così non basta che chi ha dato a noleggio la nave o in locazione l’appartamento o a mutuo il danaro conosca l’uso illecito che l’altra parte ne vuol fare; bisogna che, per l’elevato ammontare del nolo o del canone di locazione o tasso di interesse pattuito, superiore a quello normalmente praticato, appaia evidente che egli ha inteso profittare dell’altrui motivo illecito, che è perciò comune ad entrambi i contraenti. Nella donazione è , invece, sufficiente il motivo illecito del donante, purche´ sia determinate della liberalità e risulti dall’atto (art. 788 c.c.). Così la donazione fatta per manifestare gratitudine a chi ha prestato un favore illecito: il caso è tutt’altro che raro (donazione, ad esempio, al pubblico funzionario che si è lasciato corrompere), ma l’estremo per cui il motivo illecito deve risultare dall’atto rende difficilmente proponibile l’azione di nullità .

contratto immobiliare: è il contratto che trasferisce la proprietà o altri diritti reali su beni immobili, o che costituisce o modifica o estingue diritti reali su questi beni, ovvero che costituisce un diritto personale di godimento avente ad oggetto beni immobili. V. forma del contratto.

contratto imposto: v. autonomia contrattuale, contratto e obbligo a contrarre.

contratto in conto corrente: v. conto corrente.

contratto indiretto: si parla di contratto contratto quando un determinato contratto viene utilizzato dalle parti per realizzare non la funzione che corrisponde alla sua causa, ma: a) la funzione corrispondente alla causa di un diverso contratto, oppure b) uno scopo non realizzabile mediante alcun contratto. Qui, a differenza che nel contratto fiduciario (v.), il diverso scopo risulta realizzabile in forza del solo contratto utilizzato, senza necessità di un separato patto che lo pieghi alla funzione voluta dalle parti. Il limite di validità del contratto è lo stesso del contratto fiduciario: esso è nullo se risulta concluso in frode alla legge. Emblematica del caso sub a è la vendita per una lira o, comunque per una somma assolutamente irrisoria, dove la causa della vendita appare utilizzata per realizzare la funzione propria della donazione. La vendita nummo uno può servire per aggirare un divieto di donazione oppure per ledere i diritti dei legittimari o dei coeredi (e alle donazioni indirette fa esplicito riferimento l’art. 737, comma 1o, c.c.) o, più semplicemente, per evitare la forma solenne prescritta per la donazione. Emblematica del caso sub b è la società di comodo, che nella nostra letteratura ha rappresentato la prima ipotesi intorno alle quali si è discusso di contratto indiretto. L’art. 2248 c.c. (v. comunione, contratto di solo godimento), contrappone alla società la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose; assolve all’interno del sistema la funzione di delimitare gli ambiti di applicazione rispettivi delle norme sulla comunione, contenute nel terzo libro del c.c., e delle norme sulle società, contenute nel quinto libro. Esclude, in particolare, l’ammissibilità di una società di solo godimento: se due o più persone concludono un contratto, che definiscono come società , in base al quale conferiscono beni, ossia mirano a formare un patrimonio sociale, ma non si obbligano ad esercitare, con questo patrimonio sociale, una attività di impresa, allora il contratto dovrà, nonostante il nome datogli dalle parti, essere considerato come costitutivo di una comunione volontaria. L’art. 2248 è esplicito nell’assoggettare alle norme del terzo libro la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose; al rapporto si applicheranno, perciò , le norme del quinto libro sulla società . La norma si propone, fra l’altro, di sventare un abuso quanto mai diffuso: quello di sottrarre ai propri creditori e, fra questi, al fisco tutti o parte dei propri beni. Si costituisce una società, cosiddetta società di comodo, e si conferiscono, in essa, i propri beni, ma la si costituisce al solo scopo di trarre vantaggio dalla condizione giuridica dei beni conferiti quale patrimonio autonomo, sottratto alle pretese dei creditori dei singoli conferenti. D’altra parte, la pretesa società non svolge alcuna attività economica, ed i beni conferiti non sono, perciò , esposti ad alcun rischio. Ma le società di comodo esistono, nonostante la norma dell’art. 2248 c.c.: le parti le eludono enunciando fittiziamente, nel contratto di società , l’intento di esercitare una data attività di impresa. Normalmente, coloro che desiderano mettere al sicuro beni immobili li conferiscono in società e, quindi, dichiarano nel contratto di società che essi intendono esercitare una attività di compravendite immobiliari (cosiddette società immobiliari): il contratto di società si presenta così in piena regola; esso potrà , tutt’al più , essere attaccato dai creditori dei soci, ricorrendone i presupposti, con l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.). La Cassazione ha giudicato irrilevante la prospettazione dell’esercizio di una attività imprenditoriale nell’atto costitutivo di s.p.a., quando risulti che la società non abbia svolto attività di tal genere, ma si sia limitata al godimento di un bene immobile. Ne ha tratto la conseguenza che, nulla essendo la società , questo bene deve considerarsi oggetto di comproprietà , con l’ulteriore illazione che la cessione delle azioni è cessione dell’immobile, e con il corollario secondo il quale, l’immobile essendo un fondo rustico dato in affitto, l’affittuario può opporre al terzo acquirente il suo diritto di prelazione (v.). La frode alla legge è , in questa fattispecie, di tutta evidenza; e tuttavia bisogna superare le strettoie della tassatività dei casi di nullità della s.p.a. (art. 2332, comma 1o, c.c.). Passaggi logici necessari per superarla sono: 1) l’interpretazione del contratto secondo l’art. 1362, comma 2o, c.c., risultando dal comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto che esse avevano inteso porre ad oggetto della società il mero godimento di beni; 2) la dichiarazione di nullità per illiceità o contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale (art. 2332, comma 1o, n. 4 c.c.), essendo oggetto sociale contrario all’ordine pubblico, perche´ implicante elusione di norme imperative, quello consistente in una attività di mero godimento. C’è però un’altra strada per arrivare ad analoghi risultati; una strada battuta dalla Cassazione di fronte alla s.p.a. senza scopo di lucro. Se ne può fare, cioè , una questione di qualificazione del contratto: si può , dopo il passaggio logico indicato sub 1, correggere il nomen iuris dato dalle parti al rapporto e dire di essere in presenza, anziche´ di una società , di una comunione, allo stesso modo con cui la Cassazione qualificò come associazione non riconosciuta, anziche´ come società di capitali, una sedicente società senza scopo di lucro.

inefficacia del contratto: le cause che possono determinare l’inefficacia di un contratto valido, o di sue singole clausole, sono molteplici; e sono diverse le forme di inefficacia che possono provocare. Un contratto può essere solo temporaneamente inefficace (o solo temporaneamente efficace), come nel caso del contratto sottoposto a condizione (v.), o può essere definitivamente inefficace, come nel caso del contratto simulato (v. simulazione del contratto). Ancora: esistono forme di inefficacia assoluta, che operano sia fra le parti sia rispetto ai terzi, come accade nel caso della simulazione (e, in casi di questo genere, l’inefficacia del contratto prende anche il nome di inopponibilità ). Un caso di inefficacia relativa del contratto è quello del contratto immobiliare non trascritto: esso è, oltre che valido, pienamente efficace tra le parti, ma è inefficace rispetto ai terzi (o inopponibile a questi). Al contrario, il contratto simulato è inefficace tra le parti, ma efficace nei confronti di determinate serie di terzi. L’inefficacia può , infine, conseguire al difetto di legittimazione del soggetto che ha posto in essere l’atto, ossia della idoneità del soggetto a disporre del rapporto che forma oggetto dell’atto. Ev il caso del contratto concluso dal falsus procurator (v.): impropriamente l’art. 1398 c.c. si esprime al riguardo in termini di invalidità del contratto; è , nelle organizzazioni collettive, il caso della deliberazione assunta dall’organo collegiale fuori della propria competenza, come la deliberazione dell’assemblea di s.p.a. che, fuori dei casi di cui all’art. 2367 n. 4, c.c. disponga un atto di gestione della società . La sorte delle deliberazioni assembleari che eccedano la competenza dell’assemblea e invadano la sfera di competenza degli amministratori è , secondo il giudizio pressoche´ unanime degli interpreti, l’inefficacia: gli amministratori potranno rifiutarsi di eseguirle senza doverle impugnare a norma dell’art. 2377 c.c..

contratto inesistente: oltre che invalido (nullo o annullabile), il contratto o l’atto unilaterale può essere, secondo una categoria giuridica sconosciuta al c.c., ma utilizzata con una certa larghezza dalla giurisprudenza, inesistente. L’inesistenza è al di là della stessa nullità (v.): è inesistente il contratto o l’atto neppure identificabile come tale, privo del minimo essenziale che permetta di parlare di un certo accadimento come di un contratto o di un atto unilaterale. L’importanza della distinzione fra nullità e inesistenza sta in ciò : il contratto contratto o l’atto non produce neppure quei limitati effetti che il contratto o l’atto nullo produce. Ad esempio, di nullità del contratto per mancanza dell’accordo delle parti si può discutere se entrambe le parti hanno partecipato, con la propria dichiarazione, alla formazione del contratto. Una proposta contrattuale non seguita da alcuna accettazione (come nel caso di una lettera del proponente alla quale il destinatario della proposta non dà risposta) non è un contratto nullo per mancanza di accordo delle parti: è , semplicemente, una iniziativa di contratto assunta da un soggetto e non approda ad alcun risultato. Si deve dire che il contratto non esiste; o si può dire, ciò che è lo stesso, che si tratta di un contratto contratto. Altrettanto va detto per l’ipotesi di accettazione non conforme alla proposta: essa vale come nuova proposta e, se non accettata, riproduce la medesima situazione di una fallita iniziativa di contratto. Occorre, perciò , un simulacro esteriore di accordo, risultante da concordanti dichiarazioni delle parti: un documento firmato da entrambe le parti o una lettera di risposta affermativa alla lettera del proponente o, se si tratta di contratto non scritto, una parola o un cenno di accettazione da parte del destinatario della proposta. Altrimenti il contratto è inesistente. L’inesistenza è una categoria di antica origine: i canonisti medioevali, cui si deve la prima elaborazione del contratto, consideravano tale il matrimonio fra persone dello stesso sesso, e lo consideravano inesistente perche´ contrario al concetto naturale di matrimonio, pur in mancanza di una norma di diritto che avesse contemplato questa ipotesi. Oggi si fa largo uso del concetto di inesistenza, più che per i contratti, per quegli atti unilaterali che sono le deliberazioni assembleari (v. deliberazione assembleare): la giurisprudenza considera inesistente la deliberazione ogni qualvolta ritiene assente quel minimo di elementi che permetta di parlare di deliberazione; ma c’è qui una ragione specifica che spiega il largo ricorso al concetto di inesistenza: se si facesse valere la contrarietà di queste deliberazioni alle norme di legge sul funzionamento dell’assemblea, esse sarebbero semplicemente annullabili, per la speciale regola di cui all’art. 2377 c.c. con la conseguenza che, decorso il breve termine per l’annullamento, diventerebbero inattaccabili.

contratto in frode alla legge: una serie di ipotesi nelle quali il c.c. considera illecita la causa del contratto è quella dei contratti conclusi in frode alla legge (art. 1344 c.c.). Ev in frode alla legge il contratto che costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa: le parti mirano a realizzare un risultato che la legge vieta; ma, per non incorrere nell’applicazione della norma proibitiva che vieta di realizzarlo, esse utilizzano una o più contratti in se´ leciti in modo da realizzare, in concreto, un risultato equivalente a quello vietato. A rigore, piuttosto che la causa, è in questi casi il motivo ad essere illecito, come la stessa relazione al re precisa. Sicche´ la formula dell’art. 1344 c.c. (si reputa altresì illecita la causa), che ha costituito un inutile rompicapo per gli interpreti, sembra essere null’altro che una non controllata emersione della legislativamente accantonata concezione soggettiva della causa. Così, per aggirare il divieto del pegno o dell’ipoteca con patto commissorio (art. 2744 c.c.), si fa talvolta ricorso alla vendita a scopo di garanzia nella forma della vendita con patto di riscatto o con patto di retrovendita. Il debitore vende al creditore un proprio bene per un prezzo determinato in misura corrispondente al suo debito capitale e interessi (ma non pagato perche´ compensato con il preesistente debito). Se, alla scadenza, il debitore potrà pagare il suo debito, eserciterà il diritto di riscatto o di retrovendita e riavrà la cosa venduta; altrimenti, questa resterà definitivamente al creditore. In questo caso, la prova del preesistente debito del venditore verso il compratore, la corrispondenza fra prezzo di vendita e importo del preesistente debito (e, eventualmente, l’esiguità del primo rispetto al valore della cosa venduta), la ulteriore prova che il prezzo di vendita non fu pagato, bastano per considerare quella vendita con patto di riscatto o di retrovendita come un contratto in frode al divieto di patto commissorio (v.), come tale nulla (la giurisprudenza in materia, dopo varie oscillazioni, sembra orientata in questo senso). Altro caso: per eludere il divieto di donazione del tutore (art. 779 c.c.) si dona ad un terzo con il segreto patto che, a sua volta, doni al tutore; per eludere il divieto di cessione dei diritti dai figli minori ai genitori o dal minore al tutore (artt. 323, 378 c.c.) si cede il diritto ad un terzo con il patto segreto che, a sua volta, lo ceda dal genitore o al tutore. Qui, se si dà la prova del patto segreto, si può ottenere la dichiarazione di nullità dei due contratti, entrambi in frode alla legge. Ancora: per eludere il diritto di prelazione (v.) del conduttore (v.) si vende al un parente entro il secondo grado (ipotesi per la quale l’art. 38, comma 8o, l. n. 392 del 1978 esclude il diritto di prelazione), ma con il segreto patto di rivendita al terzo. Anche qui si è elusa l’applicazione di una norma imperativa; ma se si tratta di prelazione contrattuale, l’avente diritto alla prelazione non potrà invocare l’art. 1344 c.c.. Ev comune nozione che altro dalla frode alla legge sia la frode al terzo o frode ai creditori, ai quali è dato di reagire, ricorrendone i presupposti, con l’azione revocatoria (v. azione, contratto revocatoria).

contratto in nome altrui: v. rappresentanza.

contratto innominato: v. contratto atipico; autonomia contrattuale.

contratto in serie: è (detto anche contratto standard o contratto di massa o contratto per adesione) il contratto il cui contenuto è , in tutto, predeterminato da una delle parti e l’altra non può trattare: può solo prendere o lasciare, o concludere il contratto così oppure rifiutarsi di concluderlo. Il contratto contratto si lega alle esigenze di come è programmazione aziendale proprie della produzione industriale su larga scala di beni o di servizi, del commercio su larga scala, dell’attività delle banche, delle imprese di assicurazione, degli enti erogatori di pubblici servizi. Come i beni o i servizi sono prodotti o sono distribuiti secondo procedimenti di produzione o di distribuzione uniformi, così vengono regolati in modo uniforme i rapporti contrattuali con i consumatori dei prodotti o con gli utenti dei servizi (oppure con gli addetti alla distribuzione dei prodotti, come gli agenti, i concessionari ecc.). Il nesso fra produzione o distribuzione su larga scala e contrattazione uniforme è evidente: l’impresa che produce o distribuisce su larga scala deve, per organizzare e programmare l’attività produttiva o distributiva, poter conoscere in anticipo quali siano il prezzo e le condizioni di vendita dei propri prodotti; ed analoghe considerazioni valgono per le altre attività economiche su larga scala. V. anche condizioni generali di contratto; clausole vessatorie.

integrazione del contratto: v. integrazione del contratto.

contratto inernazionale: è il contratto che presenta punti di collegamento con Stati diversi, o per la diversa nazionalità dei contraenti o perche´ destinato a essere eseguito in uno Stato diverso dalla nazionalità comune ai contraenti. V. anche arbitrato internazionale.

interpretazione del contratto: v. interpretazione del contratto.

contratto intuitu personae: si è in presenza di un contratto contratto quando l’identità o le qualità personali di uno dei contraenti sono determinanti del consenso dell’altro o degli altri contraenti: non l’alternativa se concludere o non concludere il contratto viene qui in considerazione, bensì l’alternativa se concluderlo con quella data persona o con un’altra. L’interesse tutelato dalla regola dell’intrasmissibilità , intrasmissibilità , ad esempio, del mandato per morte del mandatario (art. 1722 n. 4 c.c.), non è , in tal caso, quello del successore del contraente: è , invece, l’interesse della controparte (l’interesse del mandante, nell’esempio ora formulato). Ne´ l’intrasmissibilità del contratto è la sola forma di tutela che nel contratto contratto, riceve l’interesse dell’altro contraente: talvolta il contratto contratto si trasmette al successore; ma all’altro contraente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto. Ciò è , ad esempio, quanto l’art. 1918, commi 3o, e 4o, c.c., prevede per il caso di alienazione della cosa assicurata: l’acquirente subentra nel contratto di assicurazione, ma l’assicuratore può recedere dal contratto; ed è quanto prevede, per i contratti relativi all’azienda (v. azienda, cessione dell’contratto) ceduta, l’art. 2558, comma 2o, c.c.: l’intuitu personae opera qui come giusta causa di recesso del terzo contraente. V. anche contratto personale.

invalidità del contratto: si può dire che il contratto è invalido quando è in contrasto con una norma imperativa. Ma l’invalidità si deve subito avvertire, può essere di due specie: il contratto che contrasta con norme imperative può essere nullo, o, semplicemente annullabile; e si deve altresì avvertire che la legge può prefigurare, per la violazione di norme imperative, conseguenze diverse dalla invalidità . La nullità è , fra le due specie di invalidità , quella di portata generale: non occorre, perche´ un contratto sia nullo, che la nullità sia prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una data norma imperativa; basta che una norma imperativa sia stata violata. L’annullabilità ha, invece, carattere speciale: ricorre quando sia stata espressamente prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una norma imperativa. V. anche annullabilità ; nullità del contratto; contrarietà a norme imperative del contratto; contratto illecito.

contratto isolato: si parla di contratto contratto per indicare il contratto che è frutto di trattative intercorse fra le parti contraenti, nel corso delle quali esse discutono ciascuna delle condizioni che formeranno il contenuto del futuro contratto; è l’ipotesi in cui le parti contraenti si trovano tra loro su un piede di parità economica (sono entrambe grandi imprese oppure sono entrambe comuni privati di analoga condizione economica) e possono, perciò , mercanteggiare ciascuna clausola del contratto (ad esempio, il prezzo della vendita, le modalità e i tempi di pagamento, la qualità della merce venduta, le garanzie offerte dal venditore o dal compratore e così via. V. anche contratto in serie.

legato di contratto: è il legato (v.) con il quale viene attribuito al legatario il diritto di pretendere dall’onerato la stipulazione o di un contratto fra l’onerato e l’onorato o fra l’onerato e un terzo.

minuta di contratto: con essa le parti concordano su alcuni estremi del futuro contratto, ma non ancora su tutti, rimettendo ad una ulteriore trattativa l’accordo sui punti non ancora concordati. In questo caso, se non si raggiunge il successivo accordo sui punti mancanti, non si potrà fare ricorso all’art. 2932 c.c. (che ha cura di precisare che si può ottenere una sentenza sostitutiva del contratto non concluso solo se possibile) e si dovrà ritenere di essere in presenza di un contratto con oggetto non determinato ne´ determinabile, come tale nullo).

contratto misto: spesso il contratto atipico (v.) risulta dalla combinazione in unico contratto di più contratti tipici; anche contratti tipici, d’altra parte, possono risultare dalla sintesi di altri contratti tipici. Riguardando il fenomeno dal punto di vista della causa (v.) si parla allora di contratti con causa mista (v. causa, contratto mista). Così un contratto può essere, ad un tempo, atto a titolo oneroso e atto di liberalità: è il caso del contratto mixtum cum donatione, come la vendita per un prezzo inferiore al valore di mercato del bene, quando il venditore sia a ciò mosso da liberalità verso il compratore.

contratto mixtum cum donatione: v. contratto misto.

motivi del contratto: sono le ragioni soggettive che inducono le parti al contratto: sono diversi per un contraente e per l’altro (la ragione per cui si compera un bene, la ragione per cui lo si vende) e possono essere i più diversi sia per l’uno che per l’altro (le mille ragioni per le quali ci si può indurre a comperare, le mille ragioni per le quali ci si può indurre a vendere). Sono, di regola, irrilevanti per il diritto; acquistano rilevanza solo in due casi: nel caso di motivo illecito (v. contratto illecito) e nel caso di errore di diritto (v. errore, contratto di diritto) sui motivi; casi ai quali va aggiunto quello, non previsto dalla legge, della presupposizione (v.).

mutuo dissenso nel contratto: v. effetti tra le parti del contratto.

contratto noch: è il contratto di borsa a premio (v. contratti di borsa, contratto a premio) in cui il compratore o il venditore si riserva la facoltà , verso il pagamento di un premio, rispettivamente di acquistare o di vendere una quantità di titoli multipla di quella stabilita nel contratto. Se il premio viene pagato dal compratore, a questi converrà , alla data della risposta premi, acquistare una quantità multipla di titoli oggetto del contratto se a quella data il prezzo degli stessi è aumentato rispetto a quello indicato nel contratto; l’inverso avverrà nel caso del venditore. In termine anglosassone tale contratto è detto put of more.

contratto normativo: è un contratto che ha la funzione di regolare tra le parti rapporti giuridici futuri. L’essenza del contratto contratto sta nel fatto che le parti determinano, in tutto (contratto tipo) o in parte (contratto contratto in senso stretto), il contenuto di futuri ed eventuali contratti, che però restano libere di concludere o non concludere. Solo se e solo quando il contratto particolare sia stato da esse concluso, il contratto contratto produrrà su di loro effetti vincolanti; e li produrrà , secondo l’opinione più diffusa, direttamente (cosiddetta efficacia reale del contratto contratto), senza bisogno di una loro apposita dichiarazione di volontà in tal senso (cosiddetta efficacia obbligatoria del contratto contratto). Nel linguaggio corrente il contratto normativo assume talora il nome di convenzione: ad esempio, convenzione di corrispondenza fra banche, per concordare le regole destinate a governare i loro interni rapporti di dare e di avere (se e in quanto, fra le banche stipulanti la convenzione, interverranno rapporti di creditocontrattodebito, questi saranno regolati nel modo precedentemente convenuto). Spesso la medesima funzione normativa è assolta, anziche´ da un contratto, da un atto unilaterale (v.), quale la deliberazione (v.): così i regolamenti approvati dall’assemblea di consorzi o di cooperative per regolare i futuri ed eventuali contratti con i singoli consorziati o soci, aventi ad oggetto la fruizione dei servizi consortili o cooperativi.

norme generali sul contratto: la regolazione del contratto si articola, nel c.c., in due serie di norme: una prima serie riguarda i contratti in generale (artt. 1321 – 1469 c.c.); una seconda serie regola, invece, i singoli contratti, ossia quei contratti, e sono tanti, che trovano nel c.c., o in altre leggi, una disciplina particolare, specifica di quei determinati tipi contrattuali (vendita, locazione, mandato ecc.). Questa serie di norme è contenuta, in gran parte, nel quarto libro del c.c., di seguito alle norme sui contratti in generale (artt. 1470 – 1986 c.c.); ma vari contratti sono regolati altrove, nel secondo libro, come la donazione, e nel quinto libro, come il contratto di lavoro (v.), il contratto d’opera (v.), il contratto di società . Altri contratti ancora sono regolati da leggi speciali, come il contratto di edizione, regolato dalla legge sul diritto di autore, oppure da fonti non scritte: così quei contratti di borsa che sono regolati dagli usi, come l’ordine di borsa. Fra la prima e la seconda serie di norme c’è questo rapporto: a) le norme sui contratti in generale sono norme comuni a tutti i contratti e si applicano a ciascuno di essi (art. 1323 c.c.); b) le norme sui singoli contratti valgono solo per i contratti sui quali si riferiscono; c) quando ad una medesima fattispecie (ad esempio, inadempimento del contraente) risulti in astratto applicabile sia una norma sui contratti in generale (ad esempio, le norme sulla risoluzione per inadempimento) sia una norma relativa al singolo contratto (ad esempio le norme sulla risoluzione della vendita per vizi della cosa venduta), la seconda è , sempre in linea di massima, destinata a prevalere sulla prima, in applicazione del principio secondo il quale le norme speciali derogano a quelle generali (perciò , l’azione di risoluzione della vendita per vizi della cosa venduta è soggetta ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1595). Può però accadere che la prima e la seconda si integrino fra di loro formando una nuova norma che risulta dalla combinazione di entrambe. Così l’art. 1662 c.c., che permette la risoluzione dell’appalto in corso d’opera, se questa non procede in conformità del contratto e l’appaltatore non vi si conforma nel termine fissatogli dal committente, deroga ai principi generali sui contratti, che non ammettono la risoluzione se non è scaduto il termine per l’adempimento. Ma la norma speciale dell’art. 1662 c.c. viene integrata con le norme generali quando si decide che, ove le difformità siano insanabili, il committente può agire per la risoluzione ex art. 1453 c.c. senza alcun invito all’appaltatore. Qui ci si avvale della norma speciale (che permette la risoluzione in corso di contratto), e, ad un tempo, della norma generale (che prevede il rimedio generale della risoluzione) per formare una ulteriore norma: l’appalto può essere risolto anche in corso d’opera (secondo la norma speciale) con l’azione di risoluzione (secondo la norma generale) quando la difformità dell’opera in corso sia insanabile (ipotesi non prevista ne´ dalla norma speciale, ne´ da quella generale).

nullità del contratto: v. invalidità del contratto; contrarietà a norme imperative del contratto; contratto inesistente; contratto illecito.

oggetto del contratto: v. oggetto del contratto; arbitramento; biancosegno; contenuto del contratto.

contratto oneroso: v. contratto a titolo oneroso; atti, contratto a titolo oneroso.

parti del contratto: il contratto è , per l’art. 1321 c.c., l’accordo di due o più parti. Il contratto è bilaterale quando le parti sono due, e necessariamente due, come ad esempio nella vendita (venditore e compratore) o nella locazione (locatore e locatario); è plurilaterale quando le parti possono essere più di due, come nel contratto di società , di associazione o di consorzio, che può anche essere formato da due parti (art. 2247 c.c. per la società ), ma può essere formato da una moltitudine di parti (migliaia o, addirittura, milioni, come accade nelle grandi s.p.a. quotate in borsa o nelle associazioni di massa, come i partiti politici e i sindacati). Si parla, tradizionalmente, anche di contratto unilaterale: tale contratto è il contratto a titolo gratuito, dal quale sorgono obbligazioni a carico di una sola parte. Il concetto di parte del contratto non coincide con quello di persona: per parte si deve intendere centro di interessi; e ciascuna parte di un contratto può essere formata da più persone (cosiddetta parte complessa plurisoggettiva), come ad esempio nel caso in cui i comproprietari vendano o diano in locazione la cosa comune. Perciò , la vendita o la locazione resta un contratto bilaterale anche se ad essa partecipano più di due persone: come venditori o come locatori. Esse costituiscono, in ogni caso, un’unica parte venditrice o locatrice, oppure compratrice o locataria.

contratto per adesione: v. contratto in serie.

contratto per l’utilizzazione di computers: v. computer, contratto per l’utilizzazione del contratto.

contratto per persona da nominare: al momento della conclusione del contratto una delle parti può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che acquisterà i diritti e assumerà le obbligazioni derivanti dal contratto (art. 1401 c.c.). Questa riserva di nomina del contraente può avere una duplice ragion d’essere: a) può trarre origine da una preesistente procura rilasciata dalla persona da nominare (la procura anteriore al contratto di cui all’art. 1402, comma 2o, c.c.); b) può , in mancanza di una preesistente procura, basarsi sulla semplice aspettazione della parte che il terzo accetterà , successivamente alla conclusione del contratto, di acquistare i diritti e di assumere le obbligazioni che ne derivano (l’accettazione della persona nominata, di cui al medesimo art. 1402, comma 2o, c.c.). In entrambi i casi il contratto rimanda al fenomeno della rappresentanza (v.). Nel primo caso la riserva di nomina del contraente equivale a riserva di successiva contemplatio domini: gli effetti che nella rappresentanza discendono dalla spendita, da parte del rappresentante, del nome del rappresentato qui sono prodotti dalla successiva nomina della persona del contraente. Una volta che la parte abbia sciolto la riserva e nominato il contraente, il contratto contratto non differisce in nulla dal contratto concluso a mezzo di rappresentante. Ma la parte può non sciogliere la riserva e decidere di restare essa stessa nella condizione di contraente. Il caso corrisponde a quello del mandatario che, benche´ munito di procura, abbia omesso la contemplatio domini. Nel secondo caso il termine di confronto è il contratto concluso dal falsus procurator, suscettibile di ratifica da parte del dominus: l’accettazione da parte del terzo nominato rende efficace la dichiarazione di nomina (art. 1402, comma 2o, c.c.), con effetto retroattivo, ossia dal momento della conclusione del contratto (art. 1404 c.c.). La riserva di nomina del contraente, nella versione sub a, è frequente nel caso di chi svolge professionalmente attività di compravendita di immobili: si compera, secondo la formula ricorrente, per se´ o per persona da nominare, evitando così di dover fare un secondo passaggio di proprietà quando si sarà trovato un nuovo compratore (funzione analoga può svolgere la cessione del contratto preliminare). Ma spesso accade che la parte stipulante e la persona successivamente nominata siano soggetti solo formalmente distinti: la seconda può essere, semplicemente, una costituenda società cui il compratore intende intestare l’immobile acquistato. La dichiarazione di nomina del contraente, cosiddetta electio amici, deve essere fatta nel termine stabilito nel contratto o, in mancanza, entro tre giorni (art. 1402, comma 1o, c.c.). La giurisprudenza ammette anche una riserva senza limiti di tempo. La electio deve naturalmente essere accompagnata dalla accettazione del terzo o dalla dimostrazione della procura da questo rilasciata (art. 1402, comma 2o, c.c.). Dichiarazioni di nomina, procura e accettazione del terzo debbono rivestire la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto, anche se non prescritta dalla legge (art. 1403, comma 1o, c.c.); e, se per il contratto sono previste forme di pubblicità (v.), come la trascrizione (v.) nei registri immobiliari, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina (art. 1403, comma 2o, c.c.). Si è già rilevato che l’accettazione del terzo produce effetti corrispondenti a quelli della ratifica del contratto del falso rappresentante: la persona nominata e accettante acquista i diritti e assume le obbligazioni contrattuali con effetto retroattivo, dalla data del contratto (art. 1404 c.c.). Tuttavia, in mancanza di nomina o di accettazione, il contratto contratto produce effetto tra i contraenti originari (art. 1405 c.c.); e questo fa differire il contratto contratto dal contratto del falso procuratore (v. falsus procurator), che in mancanza di ratifica è inefficace. La quale differenza si spiega per la considerazione che, nel nostro caso, la parte contratta per se´ o per persona da nominare: se il terzo accetta, cade la seconda alternativa, ma resta la prima.

contratto personale: si suole parlare, indifferentemente di contratto contratto e di contratto intuitu personae. Le due figure, tuttavia, divergono fra loro, soprattutto in sede di circolazione del contratto. La categoria del contratto contratto trova una considerazione legislativa unitaria nell’art. 2558 c.c., che esclude dalla successione nei contratti relativi all’azienda (v. azienda, cessione dell’contratto) ceduta i contratti che abbiano, per l’alienante, carattere personale, ed è altre volte presupposta da specifiche disposizioni come, ad esempio, quella che dichiara sciolto, per morte del mandante, il mandato che non abbia per oggetto il compimento di atti inerenti all’esercizio di un’impresa (art. 1722, n. 4 c.c.). Il contratto è personale quando siffatto carattere riveste la stessa alternativa se concludere o non concludere il contratto: quando l’interesse all’affare, che nel contratto trova la propria realizzazione, trae origini dalle personali valutazioni del contraente e non c’è come nella contrapposta categoria dei contratti impersonali, quella immanenza dell’interesse all’affare nel patrimonio del soggetto, che giustifica il subingresso nel contratto da parte di chi succeda nel restante patrimonio. L’interesse tutelato dal principio di intrasmissibilità è , in questi casi, quello del successore del contraente: l’interesse, ad esempio, del successore del mandante (nel mandato non relativo all’esercizio di un’impresa) a non essere vincolato da un contratto indipendente dalle esigenze di gestione del patrimonio del de cuius; o l’interesse dell’acquirente dell’azienda a non essere obbligato da un contratto riflettente una valutazione di interessi personali dall’alienante e non riconducibile alle esigenze di gestione dell’impresa (come l’adesione dell’imprenditore ad associazioni di categoria, la partecipazione a comitati e così personae. via). V. anche contratto intuitu

contratto plurilaterale: il contratto è plurilaterale quando le parti possono essere più di due, come nel contratto di società (v.), di associazione (v.), di consorzio (v.), che può anche essere formato da due parti (art. 2247 c.c. per le società ), ma può essere formato da una moltitudine di parti (migliaia o, addirittura, milioni, come accade nelle grandi s.p.a. quotate in borsa o nelle associazioni di massa, come i partiti politici e i sindacati). V. anche parti del contratto; comunione, contratto con contratto di scopo.

contratto plurilaterale con comunione di scopo: v. comunione, contratto con contratto di scopo; contratto plurilaterale.

contratto preliminare: il contratto contratto è un contratto con effetti obbligatori: le parti si obbligano, l’una nei confronti dell’altra, a concludere un futuro contratto, che in rapporto al primo si suole definire come contratto definitivo, del quale predeterminano il contenuto. La figura emblematica è il preliminare di vendita: esso non trasferisce la proprietà della cosa da una parte all’altra; è , invece, fonte dell’obbligazione, per una, di vendere, e per l’altra di comprare. Il trasferimento della proprietà si avrà solo quando, in adempimento del preliminare, le parti concluderanno il contratto definitivo. Con la conclusione di questo, il preliminare esaurisce la propria funzione: il definitivo può anche non conformarsi ai contenuti predeterminati nel preliminare; è il definitivo la fonte esclusiva dei diritti e delle obbligazioni inerenti al tipo contrattuale voluto dalle parti. Il c.c. si occupa del contratto contratto sotto un duplice aspetto: ne prescrive la forma, che deve essere, a pena di nullità , quella stessa che la legge richiede per il contratto definitivo (art. 1351 c.c.). Prevede, inoltre, l’eventualità che una delle parti non adempia il preliminare nel termine in esso fissato o in quello derivante dalla natura o dall’oggetto del contratto; l’altra parte può rivolgersi al giudice ed ottenere, se il preliminare non lo esclude, l’esecuzione forzata dell’obbligazione di contrattare: il giudice emetterà una sentenza che tiene luogo del contratto, ossia che produce gli effetti del contratto non concluso (art. 2932 c.c.). Così, se è inadempiuto un preliminare di vendita, la sentenza stessa trasferisce la proprietà della cosa oggetto del preliminare, mentre l’obbligazione di pagarne il prezzo subisce una metamorfosi nella prassi giudiziaria: si converte in condizione sospensiva (v. condizione, contratto sospensiva) cui è subordinato l’effetto traslativo della sentenza. Se, tuttavia, il promittente alienante avrà nel frattempo alienato il bene ad un terzo, il promissario non avrà altro rimedio se non l’azione di danni verso il promittente. Il contratto contratto è fonte di un vincolo solo personale; non è opponibile al terzo avente causa del promittente alienante, neppure se esso, all’atto dell’acquisto, fosse stato consapevole del precedente contratto contratto; nel qual caso la giurisprudenza accorda al promissario acquirente, ma è soluzione discutibile, l’azione di danni anche nei confronti del terzo, a titolo di responsabilità extracontrattuale per concorso colposo nell’altrui inadempimento contrattuale. Il contratto definitivo produce effetti ex nunc: trasferisce, nel caso di definitivo di vendita, la proprietà della cosa alla data del definitivo. Produce, del pari, effetto ex nunc la sentenza ex art. 2932 c.c.. Con il vero e proprio contratto contratto non va confuso il contratto, che nella pratica viene spesso indicato con lo stesso nome, già definitivo ma ancora mancante dei requisiti necessari per valere come titolo per la trascrizione (v.). Qui le parti non si obbligano a vendere e a comperare, ma vendono e comprano; solo si impegnano reciprocamente a ritrovarsi in un secondo momento per riprodurre il contratto già definitivo in un documento avente la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In questo caso, se una delle parti non adempie, l’altra non deve chiedere al giudice una sentenza che, a norma dell’art. 2932 c.c., tenga luogo del contratto concluso (ma, semmai, una sentenza che accerti la sottoscrizione del contratto per formare il titolo necessario per la trascrizione); e può direttamente agire, se è il compratore, per la consegna della cosa (che è già sua per effetto traslativo del contratto) o, se è il venditore, per il pagamento del prezzo. L’importanza della distinzione fra vero e proprio preliminare e definitivo da riprodurre documentalmente emerge, fra l’altro, nell’ipotesi di perimento della cosa: nel secondo caso, essendo la proprietà già passata al compratore, il perimento della cosa, per causa non imputabile all’alienante, non libera l’acquirente dall’obbligazione di pagare il prezzo. Quando il preliminare inadempiuto obbliga al trasferimento della proprietà di una cosa determinata o alla costituzione o al trasferimento di altro diritto, la domanda di esecuzione in forma specifica non può essere accolta, dispone il secondo comma dell’art. 2932 c.c., se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile. L’applicazione della norma ha dato luogo alla prassi giudiziaria in forza della quale la sentenza traslativa ex art. 2932, comma 1o, c.c. viene emessa sotto la condizione sospensiva della esecuzione della controprestazione. Può anche accadere che il giudice debba integrare il contenuto contrattuale: o desumendo dagli atti di causa i confini e i dati catastali dell’immobile promesso in vendita, non figuranti nel preliminare, o accogliendo la domanda di riduzione del prezzo per la presenza di vizi della cosa o, quando sussiste pericolo di rivendica del bene promesso in vendita o di revoca del trasferimento per insolvenza del promittente alienante e conseguente fallimento, sospendendo l’esecuzione della obbligazione di pagamento del prezzo o, qualora il preliminare rechi la clausola per persona da nominare e il promissario acquirente abbia, in corso di causa, effettuato la nomina, trasferendo il bene al terzo nominato.

contratto preliminare unilaterale: è il contratto con il quale solo una delle parti si impegna a concludere il contratto definitivo; il contratto contratto differisce dal patto di opzione (v. opzione, patto di contratto) perche´ quest’ultimo è già un contratto definitivo, destinato a perfezionarsi con l’accettazione dell’optante, mentre il contratto contratto obbliga il promittente alla conclusione di un futuro contratto, ulteriore rispetto al preliminare. V. anche contratto preliminare.

prestazione caratteristica del contratto: il criterio della contratto contratto è adottato dalla convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva in Italia con la l. 18 dicembre 1984, n. 975, per determinare la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in caso di conflitti di legge nello spazio (v. diritto, contratto internazionale privato).

programma di contratto: con il contratto contratto le parti si impegnano, semplicemente, ad instaurare fra loro trattative per la formazione di un possibile contratto, del quale non hanno ancora concordato alcun punto essenziale, fissando tempi e modalità delle trattative che si sono obbligate a condurre. Nella formazione di contratti internazionali questo programma reca alcune clausole caratteristiche: la clausola di riservatezza (confidentiality agreement), con la quale le parti si impegnano a mantenere segreta la trattativa e segrete le informazioni che si scambiano, oltre che a non fare copie dei documenti ricevuti ed a restituirli in casi di rottura della trattativa; la clausola di esclusiva (standstill agreement), con la quale le parti si impegnano a mantenere inalterato, durante la trattativa, lo stato di fatto e di diritto della cosa che ne forma oggetto.

prova del contratto: v. prova, contratto del contratto.

pubblicità del contratto: la contratto contratto consiste essenzialmente nella sua trascrizione (v.) in appositi pubblici registri. Questa è prevista sia per i contratti immobiliari sia per i contratti che hanno per oggetto beni mobili registrati (v. beni, contratto mobili iscritti in pubblici registri) (navi, aeromobili, autoveicoli), ed è il mezzo necessario per dare pubblicità (v.) al contratto (artt. 2643, 2683 c.c.), ossia per portarlo a conoscenza dei terzi. Il contratto è , anche senza la trascrizione, pienamente valido, ed è pienamente efficace fra le parti: trasferisce, fra le parti, la proprietà della cosa, costituisce il diritto reale sulla cosa altrui e così via. Solo a seguito della trascrizione, tuttavia il contratto è legalmente noto ai terzi, o come si dice, è ad essi opponibile: l’effetto prodotto dal contratto, come il passaggio della proprietà di una cosa da un soggetto ad un altro o come la costituzione del diritto reale sulla cosa esce dalla sfera soggettiva delle parti e diventa un fatto giuridico che si considera noto a tutti, anche a chi eventualmente lo ignorasse (cosiddetta presunzione legale di conoscenza). I terzi dovranno, dalla data della trascrizione del contratto considerare quel dato bene non più di Tizio, ma di Caio (oppure dovranno considerarlo non più in piena proprietà di Tizio, ma gravato dal diritto di superficie o di usufrutto ecc. di Caio). Con la conseguenza che, se vorranno comprarlo, dovranno comprarlo non più da Tizio, ma da Caio (o, nell’altro esempio non acquisteranno da Tizio che la nuda proprietà , risultando il bene gravato dal diritto reale di Caio). La trascrizione del contratto nei pubblici registri assolve, nella circolazione dei beni immobili o dei beni mobili registrati, una funzione analoga a quella che il possesso assolve nella circolazione dei beni mobili (v. acquisto, contratto a non domino). Se più persone acquistano, con successivi contratti, la stessa cosa mobile da un medesimo dante causa, ne diventa proprietaria quella tra esse che per prima ha conseguito il possesso (art. 1155 c.c.). Se la stessa situazione si ripete per un bene immobile o per un mobile registrato, prevale quella di esse che ha per prima trascritto il contratto: questa, anche se è stata l’ultima a comperare, può opporre l’acquisto alle altre; le altre, pur avendo acquistato prima, non possono opporle il loro contratto perche´ l’hanno trascritto successivamente (art. 2644 c.c.). Resta però aperto il problema se chi trascrive per primo nella consapevolezza del precedente acquisto altrui (o del precedente preliminare di compravendita altrui) sia esposto all’azione dei danni del primo acquirente (o del primo promissario acquirente).

contratto put: è il contratto di borsa a premio (v. contratti di borsa, contratto a premio) in cui il venditore si riserva la facoltà , alla data della scadenza, di non dare esecuzione alla vendita dei titoli, verso pagamento di un premio quale corrispettivo di tale facoltà . Alla data della risposta premi, che solitamente è la data dell’esecuzione del contratto di borsa a termine, al venditore converrà eseguire la vendita se la quotazione dei titoli oggetto del contratto contratto è inferiore al prezzo stabilito e pagare il prezzo maggiorato del premio; viceversa gli converrà rinunciare alla vendita e pagare il solo premio.

qualificazione del contratto: la qualificazione è l’operazione mirante ad identificare l’astratto tipo legale cui sussumere il concreto contratto, in vista dell’assoggettamento del secondo alla disciplina particolare del primo. La Cassazione suole scomporre l’operazione in due fasi, l’una consistente nell’individuazione della comune intenzione delle parti, l’altra concernente l’inquadramento della fattispecie nello schema legale corrispondente. Questa seconda fase viene ulteriormente scomposta in descrizione del modello della fattispecie giuridica e giudizio sulla rilevanza giuridica qualificante degli elementi di fatto in concreto accertati. Il tutto per concludere che solo la prima fase è di pertinenza esclusiva del giudice di merito; mentre la seconda è suscettibile di riesame in sede di legittimità anche per ciò che attiene alla rilevanza giuridica qualificante. Un problema di qualificazione sorge in molteplici ordini di casi. Anzitutto quando nessun nomen iuris è fornito dalle parti, come nel caso di contratto tacito. Qui il problema di qualificazione è tutto rimesso al giudice, che lo risolverà attribuendo rilevanza giuridica qualificante agli elementi di fatto dedotti dalle parti. Talvolta la stessa legge offre un criterio per identificare l’elemento di fatto qualificante: così l’art. 2223 c.c. impone la qualificazione del contratto, come vendita o come contratto d’opera (v.) con materia fornita dal prestatore d’opera, a seconda che risulti che le parti abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia oppure l’ opus. Un problema di qualificazione sorge, in secondo luogo, quando c’è uno scarto fra il nomen iuris dato dalle parti al contratto e l’effettivo contenuto di questo: le parti, ad esempio, hanno scritto di voler l’una vendere e l’altra comperare l’edificio che sarà costruito dalla seconda: ma la seconda risulta obbligata verso la prima ad eseguire la costruzione. Sicche´ il giudice supererà il significato letterale delle parole usate dai contraenti e deciderà che non si tratta di vendita (di cosa futura), bensì di appalto, applicando di conseguenza le norme relative a questo tipo contrattuale, anziche´ quelle della vendita. Maggiore gravità il problema di qualificazione presenta quando il concreto contratto oppone resistenza alla sua riconduzione ad un dato tipo legale: o per la presenza in esso di elementi estranei alla fattispecie del tipo legale o per la contemporanea presenza di elementi caratterizzanti più tipi legali. In questo ordine di casi l’operazione di contratto concreto può condurre ad esiti clamorosi, addirittura drammatici. Una s.r.l. (v.), con clausola statutaria che vieta la distribuzione degli utili e ne impone la devoluzione a fini ideali, è stata dalla giurisprudenza qualificata come associazione (v.) e, potendo le associazioni conseguire il riconoscimento della personalità giuridica (v. associazione, contratto riconosciuta) solo per atto amministrativo, come associazione non riconosciuta (v. associazione, contratto non riconosciuta) con la conseguenza (ecco l’esito drammatico dell’operazione di qualificazione) che i loro amministratori si troveranno a rispondere personalmente delle obbligazioni assunte, a norma dell’art. 38 c.c. L’esito, per quanto clamoroso, è ineccepibile: il contratto associativo con scopo ideale è associazione e non società ; e la responsabilità personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta attiene al contenuto legale inderogabile del contratto. Analoghi esiti drammatici l’operazione di qualificazione può avere nel caso delle società di comodo. Sempre in questo ordine di casi l’operazione di qualificazione ammette una soluzione ulteriore rispetto alla scelta di uno tra i diversi tipi contrattuali aventi una disciplina particolare: ammette, a norma dell’art. 1322, comma 2o, c.c., la qualificazione del contratto come contratto atipico (v.).

contratto qui re contrahitur: v. contratto reale.

contratto reale: il contratto si perfeziona con l’accordo delle parti: da quel momento esso produce tutti i suoi effetti, siano essi effetti reali oppure effetti obbligatori. In linea generale, l’accordo delle parti è necessario e sufficiente per perfezionare il contratto: la consegna della cosa che forma oggetto del contratto è esecuzione del già perfezionato contratto. In alcuni casi, tuttavia, esso è necessario, ma non sufficiente: occorre, oltre all’accordo delle parti, la consegna della cosa che forma oggetto del contratto. I contratti che, secondo il principio generale, si perfezionano per il solo accordo delle parti sono detti contratti consensuali; agli altri si suole dare, invece, il nome di contratti reali. Sono contratti reali, oltre alla donazione (v.) manuale di modico valore, il deposito (v.), il comodato (v.), il mutuo (v.), il contratto costitutivo di un pegno (v.), il riporto (v.), il contratto estimatorio (v.). In questi occorre, oltre all’accordo delle parti, la consegna della cosa che forma oggetto del contratto: così il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinche´ se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 c.c.). Nei contratti consensuali, che si perfezionano con il solo accordo delle parti, la legge protegge l’interesse alla prestazione di entrambe le parti. Nel contratto contratto, invece, il contratto si perfeziona solo con la consegna; la legge giudica meritevole di protezione l’interesse alla prestazione di una sola delle parti: così, se la cosa è stata data in comodato, è protetto l’interesse del comodante alla restituzione (oltre che alla custodia) della cosa; non è protetto l’interesse del comodatario a ricevere la cosa in prestito. Onde il contratto si perfeziona, e produce effetti obbligatori, solo al momento in cui il comodante consegna la cosa al comodatario. Non va trascurato che la consegna della cosa svolge una specifica funzione anche nei contratti consensuali. Se, con successivi contratti, una parte aliena un medesimo bene mobile a più soggetti, prevale fra questi quello che per primo consegue il possesso di buona fede del bene (art. 1155 c.c.); se concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento sulla medesima cosa (il proprietario, ad esempio, dà in locazione lo stesso appartamento a due diversi locatori), prevale tra essi quello che per primo ha conseguito il godimento della cosa (art. 1380 c.c.). Ev un criterio di soluzione del conflitto fra più contraenti che si affianca agli altri criteri: fra più acquirenti di un bene immobile o di un bene mobile registrato prevale quello fra essi che per primo ha trascritto l’acquisto (art. 2644, comma 2o, c.c.); fra più cessionari di un medesimo credito prevale quello di essi che per primo ha notificato la cessione al debitore (art. 1265 c.c.). Non suscita scandalo, perciò , che in una serie di contratti onerosi la legge abbia elevato la consegna della cosa, con norma rivelatasi solo suppletiva, al rango di elemento perfezionativo del contratto. Significativa, a questo proposito, è la circostanza che la notificazione al debitore, che è criterio di preferenza nel caso di doppia cessione del medesimo credito, costituisca elemento perfezionativo del contratto, in alternativa con l’accettazione del debitore, nel caso del pegno (v.) di crediti (art. 2800 c.c.).

recesso dal contratto: v. recesso, contratto dal contratto.

requisiti del contratto: il c.c. scompone il concetto di contratto in quattro distinti contratto contratto (art. 1325 c.c.): l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma. In relazione a ciascuno di essi formula poi alcuni principi fondamentali sul contratto in generale. V. oggetto del contratto; causa; accordo; forma del contratto.

rescissione del contratto: v. rescissione, contratto del contratto.

rettifica del contratto: v. rettifica, contratto del contratto.

risoluzione del contratto: v. risoluzione del contratto.

scioglimento del contratto: v. effetti tra le parti del contratto.

contratto simulato: v. simulazione del contratto.

contratto sottoposto a condizione: v. condizione.

contratto sottoposto a termine: v. termine, contratto del contratto.

contratto spread: è il contratto di borsa a termine (v. contratti di borsa, contratto a termine) con il quale un contraente, pagando una somma di danaro detta premio, acquista la facoltà , da esercitarsi entro un definito periodo di tempo, di acquistare o vendere una determinata quantità di titoli oggetto del contratto a due prezzi (detti basi) distinti, l’uno per l’acquisto e l’altro per la vendita, oppure di abbandonare il premio. Il pagamento del premio e le facoltà predette sono in rapporto di corrispettività . Il contratto contratto è anche detto a triplice facoltà, costituisce sostanzialmente una combinazione tra il contratto stellage (v.) e il contratto noch (v.). Esso è assai diffuso negli Stati Uniti, mentre non è in uso in Italia.

contratto standard: v. contratto in serie.

contratto stellage: è il contratto di borsa a premio (v. contratti di borsa, contratto a premio) con il quale una parte, pagando una somma di danaro detta premio, acquista la facoltà di scegliere, alla data dell’esecuzione del contratto, se comprare o vendere i titoli oggetto dello stesso ed al prezzo nello stesso determinato. Se alla scadenza il guadagno conseguente alla speculazione, al rialzo o al ribasso, è superiore all’ammontare del premio, colui che lo ha pagato ha guadagnato, viceversa ha guadagnato colui che ha ricevuto il premio. Esiste un rapporto di corrispettività tra la facoltà di comprare e vendere e il premio pagato: entrambi costituiscono l’oggetto giuridico del contratto contratto. La parte che paga (o promette di pagare) il premio non può recedere dal contratto, ma è obbligata ad eseguirlo, pur essendo a sua discrezione la prestazione da eseguire. Il contratto contratto viene concordato tra chi, speculando contemporaneamente al rialzo o al ribasso, prevede un forte sbalzo nell’andamento dei prezzi e chi, al contrario, ritiene che i prezzi saranno stabili. Ev detto anche contratto a doppia facoltà e, in termine anglosassone, put and call.

contratto tacito: v. accordo delle parti, contratto tacito.

contratto tipo: v. contratto normativo.

trascrizione del contratto: v. pubblicità del contratto; trascrizione immobiliare; trascrizione mobiliare.

contratto traslativo: è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di altri diritti. V. contratti, contratto con effetti reali; principio consensualistico.

contratto unilaterale: si parla, tradizionalmente, di contratto contratto per indicare il contratto a titolo gratuito (v.), dal quale sorgono obbligazioni a carico di una sola parte.

usi interpretativi del contratto: v. usi, contratto interpretativi del contratto.


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