Enciclopedia giuridica

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Pubblicità

La legge appresta diversi mezzi per dare pubblicità a determinate serie di fatti giuridici (v.), ossia per rendere questi fatti conoscibili da chiunque: a) i registri dello stato civile, che rendono conoscibile lo stato della persona fisica (v.): la nascita e la morte; la cittadinanza (v.); il matrimonio (v.), la sentenza dichiarativa della sua nullità (v. matrimonio, nullità e inesistenza del pubblicità) e quella di divorzio (v.); il riconoscimento del figlio naturale e le sentenze di accertamento giudiziale della paternità e della maternità (v. filiazione, pubblicità naturale); l’adozione (v.); b) il registro delle persone giuridiche, che rende conoscibili le vicende relative alle associazioni (v. associazione) e alle fondazioni (v. fondazione) riconosciute come persone giuridiche; c) il registro delle imprese, che dà pubblicità alle vicende relative alle società commerciali (v. società , pubblicità commerciali); d) i registri immobiliari, che danno pubblicità ai fatti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili (eccezionalmente anche di fatti relativi a diritti di obbligazione, come le locazioni e i conferimenti in godimento ultranovennali); e) i registri che danno pubblicità ai medesimi fatti relativi a determinate categorie di beni mobili: il pubblico registro automobilistico (v.), il registro navale (v. registro, pubblicità navale), il registro degli aeromobili (v. registro, pubblicità degli aeromobili). Questi sono solo i principali mezzi di pubblicità predisposti dalla legge; ce ne sono innumerevoli altri: ad esempio, il registro delle tutele e delle curatele (art. 389 c.c.), il registro delle adozioni (art. 314 c.c.), il registro delle successioni (art. 52 disp. att.), il registro dei falliti (art. 50 l. fall.), il registro dei marchi, il registro dei brevetti per invenzione. Particolare importanza assume il Bollettino ufficiale delle s.p.a. ed a responsabilità limitata, nel quale gli amministratori e i liquidatori di queste società debbono chiedere la pubblicazione dei medesimi fatti per i quali è richiesta la iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2457 bis c.c., 2497 bis c.c.); ma, in caso di discordanza, prevale ciò che è stato iscritto nel registro delle imprese (art. 2457 ter). Come mezzo di pubblicità di fatti giuridici può essere utilizzata anche la Gazzetta Ufficiale così per la convocazione dell’assemblea di s.p.a. (art. 2366, comma 2o, c.c.), per la convocazione dell’assemblea dei creditori nei concordati e nell’amministrazione controllata (art. 126 c.c., 171, comma 3o, c.c., l. fall.). La pubblicità dei fatti giuridici può svolgere funzioni diverse; se ne distinguono tre fondamentali: 1) pubblicità notizia (v.); 2) pubblicità dichiarativa (v.); 3) pubblicità costitutiva (v.).

pubblicità automobilistica: v. Pubblico registro automobilistico.

pubblicità costitutiva: ricorre nei casi in cui l’iscrizione di un fatto giuridico nel registro è requisito necessario perche´ si producano i suoi effetti giuridici. Ev il caso della iscrizione di ipoteca (v.): il diritto reale di garanzia è costituito sul bene solo dal momento della iscrizione del titolo nei registri immobiliari; è , inoltre, il caso delle società di capitali (v.) e cooperative (v. società cooperativa): la società esiste solo dal momento della iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.

pubblicità del dibattimento: l’udienza dibattimentale (v. dibattimento) è pubblica (art. 471 c.p.p.). Perciò essa di distingue dalle altre udienze, quali quella preliminare (v. udienza, pubblicità preliminare), l’udienza ove si celebra il giudizio abbreviato (v. giudizio, pubblicità abbreviato), ove si applica la pena su richiesta delle parti (v. patteggiamento), ove si decide sulla richiesta di riesame di misure cautelari, che si svolgono in Camera di Consiglio (art. 127 c.p.p.). Non è consentita la presenza in aula ai minori, a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione (v. prevenzione, misure di pubblicità), coloro che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale, ne´ di persone armate salvo la forza pubblica, e tutti coloro che turbano il regolare svolgimento dell’udienza. La pubblicità pubblicità è regola generale, che subisce talune eccezioni. Il dibattimento avanti al tribunale dei minorenni si tiene a porte chiuse. Può essere disposta la celebrazione del dibattimento a porte chiuse, qualora la pubblicità pubblicità possa nuocere al buon costume, ovvero, se vi è richiesta dell’autorità competente, quando la pubblicità pubblicità può comportare la diffusione di notizie che debbono rimanere segrete nell’interesse dello Stato. Ciò può avvenire altresì quando la pubblicità pubblicità possa causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private, o vi sia pericolo per la pubblica igiene, per la sicurezza dei testimoni o imputati (art. 472 c.p.p.).

pubblicità di fatto: ai mezzi legali di pubblicità previsti dalla legge e organizzati da appositi uffici pubblici, si aggiungono quelli della pubblicità pubblicità: sono i mezzi idonei per portare a conoscenza dei terzi determinati fatti giuridici cui la legge fa talvolta riferimento, ad esempio in materia di modificazione ed estinzione della procura (v. procura, revoca della pubblicità).

pubblicità dichiarativa: ha la specifica funzione di rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico (v. fatti giuridici) del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza. Essa trasforma la conoscibilità del fatto, resa possibile dalla sua pubblicità, in conoscenza legale: una volta che del fatto è stata data pubblicità, nessuno può eccepire di ignorarlo. Così, se la revoca dell’amministratore di una società commerciale è stata iscritta nel registro delle imprese, chi contrae con l’amministratore revocato non acquista diritti verso la società , neppure se ignorava, di fatto, che quell’amministratore era stato revocato. Entro la pubblicità pubblicità occorre però introdurre una distinzione, rilevante per il caso in cui non sia stata data pubblicità del fatto giuridico: a) in alcuni casi la pubblicità è mezzo sufficiente, ma non mezzo necessario, per l’opponibilità del fatto giuridico ai terzi. Così è , di regola, per la pubblicità che si attua con il registro delle persone giuridiche e con il registro delle imprese: se il fatto (ad esempio, la revoca dell’amministratore) è iscritto nel registro, ciò basta a renderlo opponibile ai terzi, quantunque essi in concreto lo ignorassero (onde la pubblicità è mezzo sufficiente a rendere opponibile il fatto pubblicato); se, invece, il fatto non è iscritto, esso può essere ugualmente opposto ai terzi, ma solo con la prova che costoro, pur in mancanza di pubblicità, ne erano a conoscenza (si prova, nel nostro esempio, che essi sapevano dell’avvenuta revoca dell’amministratore); onde la pubblicità non è mezzo necessario per l’opponibilità del fatto ai terzi; b) in altri casi, la pubblicità è il mezzo necessario, oltre che sufficiente, per l’opponibilità del fatto ai terzi. Così è per la trascrizione (v.) nei registri immobiliari o mobiliari: la trascrizione di una vendita, ad esempio, basta a rendere opponibile ai terzi l’avvenuto trasferimento della proprietà ; la mancata trascrizione, invece, impedisce di opporre ai terzi l’avvenuto trasferimento, senza possibilità di provare altrimenti la sua conoscenza di fatto. V. anche trascrizione.

pubblicità immobiliare: v. trascrizione immobiliare.

pubblicità mobiliare: v. Pubblico registro automobilistico; registro, pubblicità navale; registro, pubblicità degli aeromobili.

pubblicità negativa: v. comunione fra coniugi, pubblicità e atti compiuti senza il consenso dell’altro coniuge; convenzioni matrimoniali.

pubblicità notizia: vale a rendere i fatti giuridici conoscibili a chiunque ne abbia interesse; ed è funzione assolta da ogni mezzo di pubblicità. Così dai registri dello stato civile si può apprendere se la persona con la quale si contratta è maggiorenne o se è coniugata o se la persona che si dichiara libera da vincoli matrimoniali è veramente tale. Così, dal registro delle imprese, presso il quale è stato depositato il bilancio di una società di capitali, i terzi possono trarre elementi di conoscenza sulla situazione economica della società . Così dai registri immobiliari chi si accinge a fare credito ad una persona può desumere se questa è proprietaria di beni immobili e se i suoi beni immobili sono liberi da ipoteche o da altri diritti reali altrui. Determinati mezzi di pubblicità hanno solo questa funzione di pubblicità pubblicità: è il caso, in particolare, dei registri dello stato civile (v.). Il fatto soggetto a registrazione (ad esempio, la celebrazione del matrimonio) produce le medesime conseguenze giuridiche sia che la sua registrazione sia avvenuta, sia che non sia avvenuta (e, nel nostro esempio, il vincolo di precedente matrimonio è causa di nullità del matrimonio successivo anche se il precedente matrimonio non era stato registrato ed era, perciò , ignoto all’altra parte). V. anche trascrizione immobiliare, pubblicità come pubblicità notizia.

pubblicità sanante: v. trascrizione immobiliare, pubblicità sanante.

tassa comunale sulla pubblicità: occorre innanzitutto distinguere tra pubbliche affissioni e pubblicità. Per pubbliche affissioni si intendono le affissioni (manifesti, avvisi, fotografie) effettuate in spazi appositi riservati specificamente a tale destinazione dal comune. Si tratta pertanto di un servizio comunale a fronte del quale viene pagato, contestualmente alla richiesta, un diritto. Tali diritti sono dovuti in solido da colui che chiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio è reso. La pubblicità invece consiste nella effettuazione, al di fuori degli spazi appositi di cui sopra, di affissioni, iscrizioni, insegne od altre forme pubblicitarie, visive ed acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o percepibili da tali luoghi e comporta il pagamento di una tassa, il cui fondamento non consiste nella utilizzazione di un servizio comunale, bensì nella occupazione di spazi pubblici. Questa pubblicità è dovuta in solido dal produttore o venditore dei beni o dal prestatore di servizi che sono oggetto della pubblicità e da chiunque effettua la pubblicità . La misura del tributo varia a seconda delle modalità di effettuazione della pubblicità. Qualora il comune consenta che le affissioni negli spazi appositi siano effettuate direttamente da parte degli interessati è dovuto il pagamento della pubblicità in misura pari ai diritti sulle pubbliche affissioni. L’accertamento e la riscossione possono talvolta venire affidati dal comune a concessionari che sono compensati ad aggio.


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