accertamento amministrativo: l’accertamento è un procedimento di scienza mirante ad attribuire una qualità giuridica ad una persona, ad una cosa, ad un rapporto. Esso può vertere sull’esistenza, sulla misurazione e sull’analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali e giuridici. Ad esempio, per le persone, gli esami (scolastici, di concorso ecc.) sono accertamenti di attitudini, di conoscenze scientifiche o professionali, di capacità tecniche o culturali. Per le cose si hanno le verificazioni (ad esempio verificazione periodica di pesi e misure), le classificazioni (di strade ecc.); le collaudazioni (accertamenti di conformità di cose a prescrizioni tecniche).
accertamento contrattuale: è il contratto con il quale due o più parti, sul presupposto che sussista incertezza in ordine ad una situazione giuridica tra loro preesistente, rimuovono l’incertezza determinando, con efficacia tra loro vincolante, gli effetti che tale situazione avrebbe prodotto. Poiche´ la causa (v.) di tale contratto consiste nella rimozione di una situazione di incertezza, tale contratto è nullo, per mancanza della causa, nel caso in cui la situazione che le parti hanno affermato come esistente non esista, ovvero nel caso in cui si dichiari di accertare una situazione in realtà già certa. Si differenzia dalla transazione (v.), essenzialmente per la mancanza delle reciproche concessioni e dalla confessione (v.), perche´ quest’ultima è una dichiarazione di scienza (v. atti giuridici, dichiarazione di scienza come accertamento ) e non una dichiarazione di volontà , e inoltre perche´ l’accertamento accertamento ha per oggetto rapporti giuridici, mentre la confessione ha per oggetto fatti. Il contratto di accertamento è un contratto atipico (v. contratti, accertamento atipici). V. anche contratto, accertamento di accertamento.
accertamento del consulente tecnico: v. consulente tecnico.
accertamento della proprietà: può essere atto di riconoscimento dell’altrui proprietà da parte di un privato oppure sentenza di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria in base ad un’azione di accertamento (v. azione, accertamento di accertamento della proprietà ). Il primo è valido solo se contenuto in un contratto di accertamento (v. contratto, accertamento di accertamento), avente la funzione di eliminare una effettiva situazione di incertezza. Il mero atto di riconoscimento della proprietà altrui è inefficace perche´ produrrebbe effetti equivalenti ad un astratto trasferimento della proprietà , privo del requisito della causa (v.), mentre per il prevalente orientamento giurisprudenziale non è ammissibile nel nostro sistema: l’art. 1988 c.c. attribuisce efficacia solo al riconoscimento dell’altrui diritto di credito (v. promessa, accertamento di pagamento e ricognizione di debito) e non a quello dell’altrui diritto reale. Costituisce un’eccezione la c.d. ricognizione dell’enfiteusi (v.), prevista dall’art. 969 c.c., ai sensi del quale il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio
accertamento delle entrate: si tratta del procedimento attraverso il quale l’amministrazione competente appura la ragione del credito dello Stato, l’ammontare relativo e la persona del debitore, iscrivendo il corrispondente credito tra le competenze dell’anno finanziario. Esso si effettua mediante speciali atti amministrativi, diversi a seconda dei vari tipi di entrate.
accertamento dell’usucapione: l’azione (v.) che tende a provocare una sentenza che accerti l’avvenuto acquisto della proprietà per usucapione (v.) costituisce azione di accertamento (v. azione, accertamento di accertamento della proprietà ).
accertamento del passivo: è la fase della procedura fallimentare in cui viene verificato lo stato passivo (v.) predisposto dal giudice delegato e sono esaminate le domande di ammissione al passivo pervenute successivamente o presentate all’adunanza stessa (art. 96 l. fall.). Dopo che i creditori del fallito hanno depositato nella cancelleria del tribunale le domande di ammissione al passivo, il giudice delegato, assistito dal curatore, verificati i documenti giustificativi e i titoli prodotti (formazione dello stato passivo) procede al loro esame. In un secondo momento viene convocata l’adunanza dei creditori e, alla presenza del curatore e con l’intervento del fallito, si procede alla verificazione dello stato passivo: il giudice, tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati, apporta allo stato passivo le modificazioni e le integrazioni che ritiene necessarie (art. 96 l. fall.); al termine lo sottoscrive e lo rende esecutivo con decreto (art. 97 l. fall.). I creditori, le cui domande non sono state del tutto ammesse o sono state ammesse con riserva, possono presentare opposizione contro detto decreto entro quindici giorni dal deposito in cancelleria.
accertamento incidentale: v. pregiudiziale nel procedimento civile.
negozio di accertamento: v. accertamento contrattuale.
sentenza di accertamento: v. sentenza, accertamento di accertamento.
accertamento tecnico preventivo: è un procedimento di istruzione preventiva, dettato dalla necessità di evitare che traccie materiali lasciate dai fatti sulle cose possano mutare o essere cancellate per effetto del trascorrere del tempo o di interventi umani (art. 696 c.p.c.). (R.Tramontano).
Accertamenti sanitari sul lavoratore | | | Accertamento tributario |