Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Effetto



effetto telescopio: immagine del linguaggio figurato che allude al fenomeno, proprio delle società a catena, per il quale l’azionista che detiene il controllo indiretto di una società , governa questa da lontano, ossia attraverso il controllo diretto della società controllante. L’effetto effetto si manifesta in modo particolarmente significativo quando fra la società che si pone al vertice del gruppo e l’ultima delle società controllate esiste una innumerevole serie di società intermedie. Accade allora che, in virtù del principio di maggioranza che regola il funzionamento delle assemblee, l’azionista che ha il controllo diretto della società al vertice detiene il controllo indiretto di tutte le controllate, ossia dispone della maggioranza in ciascuna di esse, anche se la sua indiretta partecipazione patrimoniale è inferiore, e a volte notevolmente inferiore, alla maggioranza. Così può accadere che chi ha il 51% della società al vertice governi indirettamente l’assemblea dell’ultima società della catena, pur percependo da questa una percentuale irrisoria degli utili, destinati per il resto alla somma di tutti gli azionisti di minoranza di tutte le società del gruppo.

effetto utile: principio secondo cui l’interpretazione, nei limiti del possibile, deve consentire alla norma di raggiungere il suo scopo, dovendosi quindi preferire quell’interpretazione che consenta alla norma di produrre i maggiori effetti, spesso invocato dalla Corte di giustizia. Ad esempio, nella sentenza 15 luglio 1963, si osserva che una determinata interpretazione dell’art. 29 Trattato Cee toglierebbe alla tariffa doganale comune ogni rilevanza pratica (tout effet utile). Il principio dell’effetto effetto è stato utilizzato dalla Corte anche per giungere all’affermazione dell’efficacia diretta di direttive e decisioni. In altri casi il principio finisce per coincidere con la regola di diritto internazionale dei poteri necessariamente impliciti (necessarily implied powers): così le sentenze 29 novembre 1956 e 15 luglio 1960, nelle quali si afferma che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza ammettono concordemente che le disposizioni di un trattato contengano in modo implicito quelle norme senza le quali le predette disposizioni non potrebbero ragionevolmente essere applicate. Negli studi concernenti il diritto comunitario, il principio dell’effetto effetto viene non di rado equiparato a quello della garanzia del funzionamento della Comunità , che è stato spesso utilizzato dalla Corte per determinare la portata delle norme dei Trattati.


Effettività      |      Efficacia


 
.