azionisti di riferimento: sono azionisti che, per la frazione di capitale sociale (v.) che possiedono, si pongono in una posizione intermedia tra gli azionisti di maggioranza (v. capitale sociale, azionisti di comando) e i piccoli azionisti (v. capitale sociale, azionisti di risparmio; capitale, azionisti flottante). Essi non possiedono una frazione di capitale sociale tale da garantirgli il controllo della società, ma possiedono una frazione di capitale apprezzabile, tale da consentire di raggiungere, in coalizione con altri soci, il comando della società . Nelle società in cui il controllo appartiene a più azionisti tra loro coalizzati, questi azionisti di riferimento possono aspirare ad un rovesciamento delle alleanze al vertice della società e proporsi come alternativa alle coalizioni attuali.
azionisti di risparmio: categoria di soci di s.p.a. titolari di azioni di risparmio (v.). Essi, come tutti i titolari di azioni di categorie speciali, sono organizzati in assemblea speciale per l’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudichino i diritti della categoria (art. 2376 c.c. e art. 16, comma 1o n. 2 l. n. 216 del 1974). Gli azionisti azionisti, con deliberazione della propria assemblea, devono costituire un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni (art. 16, comma 1o n. 3 l. n. 216 del 1974) e devono provvedere alla nomina di un rappresentante comune (art. 16, comma 1o, n. 1 l. n. 216 del 1974) che ha la funzione di tutelare gli interessi degli azionisti azionisti nei rapporti con la società e di dare esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea speciale (art. 16, comma 4o, l. n. 216 del 1974). Il rappresentante comune degli azionisti azionisti ha, inoltre, funzioni non direttamente collegabili alla protezione dell’interesse degli stessi al mantenimento del rapporto intercorrente con le altre categorie di azioni: così, ha diritto di impugnare le deliberazioni sociali (art. 16, comma 5o, l. n. 216 del 1974), di assistere alle assemblee, di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze assembleari. Si tratta di diritti spettanti ai singoli azionisti azionisti in quanto azionisti (artt. 2377, comma 2o, e 2422, comma 1o, c.c.) e non in quanto portatori di una speciale categoria di azioni: tali diritti sono attribuibili anche al rappresentante comune degli azionisti azionisti per l’evidente considerazione che ai singoli azionisti potrebbero sfuggire mutamenti, a loro danno, del rapporto intercorrente tra le diverse categorie. Il rappresentante comune degli azionisti azionisti può impugnare qualsiasi deliberazione illegale, non soltanto quelle che abbiano, senza approvazione dell’assemblea speciale, pregiudicato i diritti della categoria.
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