annullabilità delle deliberazioni di assemblea: v. associazione, annullabilità delle deliberazioni dell’assemblea; comunione, annullabilità delle deliberazioni della assemblea; condominio, deliberazioni assembleari del assemblea.
approvazione del bilancio da parte dell’assemblea: l’approvazione del bilancio sociale è atto di esclusiva competenza dell’
assemblea ordinaria (v. assemblea ordinaria di società ), con il quale la stessa approva il bilancio di esercizio (v. bilancio, assemblea di esercizio) redatto dagli amministratori (v.). Questi redigono solo un progetto di bilancio. L’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci è necessaria perche´ questo acquisti efficacia giuridica. Esso deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l’assemblea che dovrà discuterlo. Durante i quindici giorni che precedono l’assemblea il bilancio deve restare depositato in copia insieme con la relazione degli amministratori e dei sindaci nella sede della società affinche´ i soci possano prenderne visione. L’assemblea può approvare o non approvare il bilancio, in questo secondo caso gli amministratori devono riformularlo e ripresentarlo all’assemblea per l’approvazione. Ev dubbio se l’assemblea abbia il potere di modificare, essa stessa, il bilancio: la maggioranza della dottrina è per la tesi positiva, ma non mancano autorevoli opinioni contrarie, fondate sulla constatazione che il nuovo c.c. attribuisce alle società una competenza speciale, limitata a specifiche materie. Tale corrente dottrinaria ritiene che l’assemblea possa approvare o disapprovare il bilancio in blocco senza potersi sostituire agli amministratori nella redazione dello stesso.
biglietto di ammissione all’assemblea: titolo di legittimazione consegnato dalla società al socio che, almeno cinque giorni prima della riunione assembleare, abbia depositato presso la società le sue azioni (ex art. 2370 c.c.). Il biglietto comprova l’avvenuto deposito dei titoli e deve essere esibito dal socio al momento del suo intervento in assemblea.
competenza dell’assemblea delle società di capitali: v. assemblea di società .
competenza speciale dell’assemblea di società: principio che informa l’organizzazione interna delle società di capitali, secondo cui l’assemblea può deliberare solo nelle materie espressamente attribuite alla sua competenza. Tale principio, di origine tedesca, è stato introdotto in Italia con il codice del 1942; in precedenza vigeva il principio opposto della competenza generale dell’assemblea. L’elencazione delle materie attribuite alla competenza assembleare dall’articolo 2364 c.c. è tassativa: lo prova la norma dell’art. 2364 n. 4 con lo stabilire che l’assemblea ordinaria delibera su altri oggetti attinenti alla gestione della società se riservati alla sua competenza dall’atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Da ciò si desume che, in linea di principio, l’assemblea non può deliberare su altri oggetti attinenti alla gestione della società che non siano quelli ad essa attribuiti.
convocazione dell’assemblea: compete, di regola, agli amministratori; in via di eccezione spetta al collegio sindacale: così, in caso di omissione da parte degli amministratori (artt. 2367, comma 2o e 2406 c.c.), quando tutti gli amministratori sono cessati (art. 2386, comma 4o), quando al collegio sindacale siano stati denunciati fatti censurabili (art. 2408, comma 2o). Spetta, altresì, al presidente del tribunale in caso di omissione degli amministratori e dei sindaci; al tribunale, come organo collegiale, in caso di accertate gravi irregolarità di amministratori o dei sindaci (art. 2409, comma 3o). Gli amministratori devono convocare l’assemblea almeno una volta all’anno, entro quattro mesi o, se l’atto costitutivo lo consente, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale; quando sia venuta a mancare la maggioranza degli amministratori o debba essere integrato il collegio sindacale; quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite; quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società . Gli amministratori hanno facoltà di convocare l’assemblea anche in altri casi. Possono altresì richiedere la convocazione dell’assemblea gli azionisti che rappresentino un quinto del capitale sociale: la richiesta deve contenere l’indicazione puntuale degli argomenti da trattare. Gli amministratori devono convocare l’assemblea sociale senza ritardo: altrimenti provvederanno i sindaci o, in mancanza, la convocazione sarà disposta con decreto del presidente del tribunale. La convocazione è fatta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con almeno quindici giorni di anticipo, con indicazione del giorno, ora e luogo, nonche´ l’elenco delle materie da trattare. Tali formalità possono essere omesse in caso di assemblea totalitaria (v.). I soci che riuniscono un terzo del capitale rappresentato possono dichiarare di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione e possono chiedere il rinvio della riunione.
convocazione dell’assemblea di associazione: v. associazione, convocazione dell’assemblea di assemblea.
convocazione dell’assemblea su richiesta della minoranza: v. convocazione dell’assemblea.
assemblea degli obbligazionisti: organo assembleare delle s.p.a. composto da tutti i sottoscrittori di obbligazioni. Essa nomina un rappresentante comune (v.) e delibera sulle modificazioni delle condizioni di prestito, sulla proposta di amministrazione controllata (v.) e di concordato (v.) (art. 2415, n. 3 c.c.), sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo (art. 2415, n. 4 c.c.) e sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti (art. 2415, n. 5 c.c.). L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti quando lo ritengono necessario e quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Si applicano a detta assemblea le disposizioni relative all’assemblea straordinaria dei soci. Per la validità delle deliberazioni sull’oggetto ex n. 2 art. 2415 c.c. è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. La società non partecipa alle deliberazioni assembleari neppure se possiede obbligazioni. All’assemblea possono assistere amministratori e sindaci.
assemblea dei sottoscrittori di società per azioni: nella costituzione di una s.p.a. mediante pubblica sottoscrizione è l’assemblea che riunisce tutti i sottoscrittori delle azioni (v.). Essa è convocata dai promotori (v.) quando l’intero capitale sociale è stato sottoscritto e sia stato chiesto il versamento di tre decimi dei conferimenti in danaro. Essa è validamente costituita con la presenza di metà dei sottoscrittori e delibera a maggioranza di numero, non di quote, dei presenti. Se il contenuto del contratto di società è integralmente predeterminato nel programma, l’assemblea accerta soltanto le condizioni richieste per la costituzione della società . Altrimenti l’assemblea delibera sul contenuto dell’atto costituivo, sulla riserva di partecipazione agli utili fatta, a proprio favore, dai promotori, sulla nomina degli amministratori e dei sindaci (art. 2335, nn. 2,3,4 c.c.). L’assemblea delibera necessariamente a maggioranza: una condizione del programma che richiedesse il consenso unanime delle parti varrebbe a spogliare di ogni effettiva volontà contrattuale le singole dichiarazioni di adesione ed equivarrebbe ad una condizione che rimettesse ad un successivo accordo delle parti la determinazione, anche parziale, del contenuto del contratto. In sede di assemblea le parti agiscono, anziche´ nella loro qualità di contraenti, in quella di arbitratori: qualora l’assemblea vada deserta o si riveli impossibile la formazione di una maggioranza, il contratto di società sarà nullo.
assemblea del condominio: v. condominio, assemblea del assemblea.
deliberazione dell’assemblea di associazione: v. associazione, deliberazioni dell’assemblea di assemblea.
deliberazioni dell’assemblea nel condominio: v. condominio, deliberazioni assembleari del assemblea.
assemblea di associazione: v. associazione, assemblea dell’assemblea; associazione, assemblee parziali dell’assemblea.
assemblea di fabbrica: il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea è disciplinato dall’art. 20 dello Statuto dei lavoratori. Il diritto di assemblea è espressione della più generale libertà di opinione ed organizzazione sindacale individualmente garantita a ciascun lavoratore, ma la legge ne determina i soggetti legittimati alla promozione, ed anche le modalità e limiti di esercizio, cosicche´ il diritto medesimo finisce per inserirsi nella linea statutaria di promozione e sostegno della organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro. Mentre titolari del diritto di assemblea sono tutti i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro con l’azienda, legittimate alla indizione delle stesse sono esclusivamente le rappresentanze sindacali aziendali (v.), che possono esercitare il diritto singolarmente o congiuntamente. Il potere di indizione non spetta invece alle organizzazioni sindacali esterne, fatto salvo il caso di prima convocazione proprio al fine di costituire la rappresentanze sindacali aziendali. Il diritto può essere esercitato (ai sensi dell’art. 35 dello Statuto) in unità produttive con più di quindici dipendenti, ma è frequente l’abbassamento di tale soglia da parte dei contratti collettivi, così come l’estensione da parte degli stessi della titolarità del potere di convocazione anche ai sindacati esterni. Viene negato l’esercizio del diritto di indizione da parte di singoli lavoratori o di loro coalizioni spontanee, mentre sono da considerarsi illegittime disposizioni contrattuali che esproprino le rappresentanze sindacali aziendali del potere di indizione a vantaggio esclusivo delle organizzazioni sindacali esterne. Nel limite di dieci ore annue, e fatte salve anche le condizioni di miglior favore introdotte dalla contrattazione collettiva, le assemblee possono essere tenute durante l’orario di lavoro con diritto alla retribuzione. Il limite è da riferirsi al solo diritto a percepire la retribuzione, mentre sono da ritenersi ammissibili riunioni, anche durante l’orario, oltre le dieci ore quali espressioni del diritto di sciopero o forme di azione diretta. Le assemblee possono essere generali o riguardare gruppi di lavoratori, come quelli addetti a singoli reparti o appartenenti a specifiche categorie, iscritti a determinati sindacati, o del solo personale femminile: dovendosi ritenere sussistente la più ampia libertà di valutazione delle rappresentanze sindacali aziendali circa gli interessi omogenei in base ai quali organizzare l’esercizio del diritto. Quanto all’ordine del giorno esso deve riguardare materie, in generale, di interesse sindacale o del lavoro, che non possono essere limitate, quindi, agli interessi della categoria professionale, dovendosi invece ricomprendervi ogni materia che, in base alla concreta esperienza del sindacato, sia assunta dallo stesso come oggetto della sua azione. I limiti comunque non riguardano le assemblee non retribuite. L’esercizio del diritto non è subordinato ad alcuna specificazione preventiva al datore di lavoro dell’ordine del giorno e si ritengono illegittime le clausole della contrattazione collettiva che eventualmente dispongano in tal senso o che limitino le materie delle quali è consentito trattare. L’onere di comunicazione dell’assemblea si applica però anche alle riunioni non retribuite o tenute fuori dell’orario di lavoro, essendo finalizzato a consentire l’ordinato svolgimento delle stesse. Alle riunioni hanno diritto di partecipare dirigenti esterni, cioè non facenti parte delle rappresentanze sindacali aziendali, di ogni livello (nazionale, regionale, locale) dell’ organizzazione sindacale che ha costituito le rappresentanze sindacali aziendali, con il solo e consueto onere di comunicazione preventiva al datore di lavoro. Il datore di lavoro può verificare la qualifica ma non opporre un rifiuto all’ingresso di questi dirigenti. Controverso è il diritto di partecipazione di soggetti diversi: si è però ammessa, in particolare, la partecipazione di tecnici esterni in determinate ipotesi, come quella delle assemblee sui temi della salute in fabbrica in relazione alla previsione dell’art. 9 dello Statuto dei lavoratori. Ove non ci sia un’indicazione spontanea da parte dell’imprenditore circa i locali, essi possono essere scelti dalle rappresentanze sindacali aziendali, con l’unico limite di consentire la continuazione dell’attività produttiva ai lavoratori che non intendano partecipare (e sempre che ciò sia in concreto possibile) e di non porre in pericolo la sicurezza di persone ed impianti. Sovente i contratti collettivi pongono l’onere di concordare preventivamente i locali da destinare. Avverso le limitazioni da parte del datore di lavoro è esperibile l’azione per la repressione del comportamento antisindacale (v.), si concretino esse nella negazione del diritto, nell’impedimento comunque frapposto al suo esercizio, nella concessione discriminatoria ad alcune rappresentanze sindacali aziendali, nella negazione ad altre. Egualmente antisindacale è da qualificarsi l’indizione dell’assemblea da parte del datore di lavoro così come la sua (non richiesta) partecipazione diretta o tramite dirigenti aziendali.
assemblea di seconda convocazione: è l’adunanza dei soci di società di capitali convocata per l’ipotesi che l’assemblea di prima convocazione sia andata deserta. Nell’avviso di prima convocazione dell’assemblea può essere indicato anche il giorno della seconda convocazione con il solo limite che quest’ultima non può avvenire nel giorno fissato per la prima (art. 2369, comma 2o, c.c.). Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che sarebbero dovuti essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitali rappresentata dai soci intervenuti (art. 2369, comma 3o, c.c.); l’assemblea straordinaria, invece, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale, a meno che l’atto costitutivo non richieda una maggioranza più elevata (art. 2369, comma 3 c.c.). Anche in seconda convocazione è, tuttavia, necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le seguenti deliberazioni: cambiamento dell’oggetto sociale, trasformazione della società , scioglimento anticipato di questa, trasferimento della sede sociale all’estero ed emissione delle azioni privilegiate (art. 2369, comma 4o, c.c.).
assemblea di società: organo delle società di capitali composto da tutti i soci aventi diritto di voto (v.). Ad essa è riservata la deliberazione degli atti di maggiore importanza per la vita della società . Elementi essenziali dell’assemblea sociale sono: l’adunanza dei soci, la discussione contestuale degli argomenti all’ordine del giorno, aperta a tutti gli aventi diritto, nonche´ la decisione secondo il principio di maggioranza (v.). L’assemblea delle società di capitali delibera a maggioranza di capitale, non di numero di soci. Si discute se un simile organo esista all’interno delle società di persone, in quanto il codice non ne fa menzione. La giurisprudenza ritiene che il consenso dei soci possa esprimersi anche al di fuori dell’assemblea; ma è certo che il contratto sociale possa prevedere il metodo assembleare. In tal caso si ritiene che debbano essere presenti requisiti minimi per l’esistenza di una struttura assembleare, quali la convocazione dei soci, ad opera degli amministratori, in un dato luogo, l’indicazione dell’oggetto da trattare, la previsione della presenza di un numero minimo di soci.
assemblea di società a responsabilità limitata: organo della s.r.l., di cui fanno parte tutti i soci aventi diritto di voto, con i medesimi poteri e le competenze dell’assemblea di s.p.a., salvo che per gli aspetti che seguono: l’assemblea è convocata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci (art. 2484, comma 1o, c.c.); ogni socio dispone di un voto ogni mille lire di valore della sua quota; ciascun socio ha diritto ad almeno un voto nell’assemblea (art. 2485 c.c.). L’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; l’assemblea straordinaria con il voto favorevole dei soci che rappresentino due terzi del capitale sociale (art. 2486, comma 1o, c.c.). Tali maggioranze valgono solo salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, il quale può richiedere maggioranze meno elevate o maggioranze più elevate oppure l’unanimità dei consensi.
assemblea di società di capitali in liquidazione: l’assemblea di una società di capitali non perde le proprie funzioni per il verificarsi di una causa di scioglimento della società fino a che non si è compiuta per intero la liquidazione della società stessa (art. 2451 bis c.c.). La liquidazione comporta però una riduzione delle funzioni ordinarie dell’assemblea; potrà solo adottare le deliberazioni di nomina, revoca, sostituzione dei liquidatori, nonche´ quelle che determinano o modificano i loro poteri: approvare il bilancio annuale, sostituire, eventualmente, i sindaci e adottare ogni altra deliberazione compatibile con lo stato di liquidazione, come le eventuali deliberazioni modificative dello statuto necessarie ai fini della liquidazione.
assemblea di società per azioni: organo della s.p.a. di cui fanno parte tutti i soci aventi diritto di voto. Essa può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Delibera a maggioranza assoluta, salvo che l’atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. L’atto costitutivo può imporre determinate maggioranze per la nomina alle cariche sociali (art. 2368, comma 1o c.c.). L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che l’atto costitutivo non richieda una maggioranza più elevata (art. 2368, comma 2o, c.c.). La maggioranza valida per le deliberazioni si calcola ordinariamente, sulla base del capitale rappresentato in assemblea, e non sulla base dell’intero capitale sociale: in tal modo, l’assenteismo dei soci non impedisce il funzionamento dell’assemblea. Per l’assemblea di seconda e terza convocazione v. l’apposita voce. V. assemblea ordinaria; assemblea straordinaria; assemblea straordinaria in terza convocazione.
divisione di poteri tra assemblea ed amministratori: principio che informa di se´ i rapporti tra assemblea ed amministratori di una società i capitali: una volta nominati, e fino alla loro sostituzione, gli amministratori esercitano in piena autonomia le loro funzioni di gestori di impresa sociale.
invalidità delle deliberazioni di assemblea: v. associazione, annullabilità delle deliberazioni dell’assemblea; comunione, annullabilità delle deliberazioni della assemblea; condominio, deliberazioni assembleari del assemblea.
limiti alla rappresentanza nell’assemblea: v. rappresentanza, limiti alla assemblea in assemblea.
assemblea ordinaria di società: l’assemblea di una società di capitali e di una società cooperativa è detta ordinaria quando delibera sulle seguenti materie: 1) approvazione del bilancio; 2) nomina degli amministratori, sindaci e presidente del collegio sindacale; 3) determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dall’atto costitutivo; 4) altri oggetti attinenti alla società e riservati alla sua competenza dall’atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonche´ sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci (art. 2364, comma 1o, c.c.); 5) la revoca degli amministratori (art. 2383, comma 3o, c.c.); 6) la determinazione degli utili di bilancio da dividere tra i soci (art. 2433, comma 1o, c.c.); 7) l’autorizzazione all’acquisto di proprie azioni (art. 2357, comma 1o, c.c.). L’assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’atto costitutivo può , però , stabilire un termine maggiore, non superiore, in ogni caso, a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che l’atto costitutivo non richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina a cariche sociali l’atto costitutivo può stabilire norme particolari.
presidente dell’assemblea: nelle società di capitali ha la funzione di presiedere l’assemblea dei soci. Ev indicato nell’atto costitutivo o è designato dagli intervenuti (art. 2371 c.c.); è assistito da un segretario designato allo stesso modo (art. 2371, comma 1o, c.c.). Il assemblea assemblea e il segretario devono sottoscrivere il verbale da cui risultano le deliberazioni assembleari. La dottrina concordemente ritiene, nel silenzio della legge, che il assemblea abbia i seguenti poteri: dichiarare aperta la seduta, porre in discussione le materie all’ordine del giorno, dare la parola, moderare la discussione e, in generale, assicurare l’ordinato svolgimento dei lavori assembleari, proclamare il risultato delle votazioni e dichiarare chiusa la seduta. Si discute se abbia altri poteri, come quello di controllare le condizioni di legittimazione degli intervenuti e di decidere se ammetterli o no al voto. Si discute anche se i poteri del assemblea siano poteri propri, oppure poteri derivati, cioè poteri spettanti, in linea di principio, all’assemblea ed esercitati dal assemblea assemblea per delega tacita di questa. La dottrina prevalente propende per la seconda soluzione, la quale comporta che, se vengono sollevati dubbi su una decisione del assemblea assemblea, questi deve rimettere la questione al voto dell’assemblea.
rappresentanza dei soci in assemblea: v. rappresentanza, assemblea dei soci in assemblea.
assemblea speciale: nelle s.p.a. nelle quali esistono speciali categorie di azioni (v.), è l’assemblea di cui fanno parte gli azionisti appartenenti alla stessa categoria. Le deliberazioni dell’assemblea plenaria dei soci, se pregiudicano i diritti dei soci di una determinata categoria, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale dei soci delle categorie interessate (art. 2376 c.c.). All’assemblea speciale si applicano le disposizioni relative alle assemblea straordinarie.
assemblea straordinaria di società: l’assemblea di una società di capitali e di una società cooperativa è detta straordinaria quando delibera nelle seguenti materie (art. 2365 c.c.): 1) modificazione dell’atto costitutivo (art. 2436 c.c.); 2) emissione di obbligazioni (artt. 2410 c.c. e 2420 bis c.c.); 3) nomina e poteri dei liquidatori (art. 2450 c.c.). Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio, in quanto dette deliberazioni sono soggette all’iscrizione nel registro delle imprese e a questo fine richiedono un titolo per l’iscrizione particolarmente qualificato quale, appunto, il verbale di un notaio. L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se l’atto costitutivo non prevede una maggioranza più elevata.
assemblea straordinaria in terza convocazione: l’assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa può essere convocata per la terza volta entro trenta giorni dalla seconda, se i soci intervenuti in questa non rappresentano la parte di capitale necessaria alla deliberazione. L’assemblea in terza convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano un quinto del capitale sociale, salvo la previsione nell’atto costitutivo di maggioranze più elevate (art. 2369 bis, commi 1o e 2o). Ev però necessario il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti la riduzione di capitale, quando non siano imposte dalla legge per le deliberazioni di fusione e scissione, nonche´ per le deliberazioni previste dall’art. 2369, comma 4o, c.c. (indicate alla voce assemblea di seconda convocazione).
assemblea totalitaria: è l’assemblea della società per azioni (v.) nella quale sia rappresentato l’intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori e sindaci (art. 2366, comma 3o, c.c.). In tal caso l’assemblea si considera regolarmente costituita anche in mancanza del previo adempimento delle formalità ordinariamente necessarie per la sua convocazione (art. 2366, commi 1o e 2o, c.c.). (v. convocazione dell’assemblea). Se tuttavia tale formalità non sono state adempiute, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato (art. 2366, comma 3o, c.c.).
Assegno di conto corrente postale | | | Assemblea generale delle N.U. |