Enciclopedia giuridica

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Comportamento antisindacale

Il comportamento antisindacale cui si riferisce l’art. 28 statuto dei lavoratori non viene individuato nei suoi elementi strutturali, venendo ad assumere i caratteri di una fattispecie aperta, così come è avvenuto anche in altri ordinamenti e come appare più congruo nei casi in cui si mira a controllare l’esercizio dinamico di un potere.

beni protetti nei confronti del comportamento antisindacale: l’art. 28 statuto dei lavoratori ha individuato specificamente i valori la cui lesione assume i connotati di un comportamento antisindacale. Essi sono la libertà e l’attività sindacale, e il diritto di sciopero. Per dottrina e giurisprudenza dominanti, la formula normativa si riferisce senza dubbio ai diritti sindacali elementari espressamente menzionati nella loro dimensione più estesa, quindi anche se lesi alla stregua di interessi individuali, e ancorche´ tutelati da altre norme di legge (c.d. plurioffensività del comportamento antisindacale) seguendo la procedura ex art. 28 statuto dei lavoratori, dal sindacato. Pacificamente affermata è altresì l’irrilevanza degli elementi soggettivi (dolo o colpa) del datore di lavoro o di chi comunque attui un comportamento antisindacale, essendo sufficiente ad integrare la fattispecie in esame l’obiettiva portata lesiva della condotta posta in essere.

comportamento antisindacale nel pubblico impiego: nell’ambito dell’estensione della disciplina prevista nello statuto dei lavoratori ai rapporti di lavoro e di impiego negli enti pubblici (v.), economici e non, l’art. 28 statuto dei lavoratori ha dato luogo ha frequenti controversie. Scontata l’applicabilità della norma ai rapporti di lavoro negli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, secondo quanto previsto dalla prima parte dell’art. 37 statuto dei lavoratori, l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, non intaccato neppure dalla legge quadro sul pubblico impiego (l. 29 marzo 1983, n. 93), ha risolto la questione ritenendo utilizzabile l’art. 28 anche nei confronti degli enti pubblici non economici, ma esclusivamente per la violazione di diritti sindacali in senso stretto, id est di situazioni soggettive proprie della organizzazione sindacale ricorrente. Le controversie relative ai c.d. diritti sindacali derivati, correlati cioè a posizioni soggettive dei singoli dipendenti, invece, non si distaccano dalla competenza del giudice amministrativo, pur riconoscendosi ora al sindacato la possibilità di agire innanzi a quest’ultimo anche in via diretta ed autonoma, non subordinata cioè alla previa iniziativa del singolo dipendente. Quanto allo Stato, la giurisprudenza non ha concesso alcuna apertura, continuando a ravvisare un limite insuperabile all’intervento ex art. 28 del giudice del lavoro nei confronti della P.A. nelle diversità esistenti tra lavoro pubblico e lavoro privato nonche´ nella presunta inesistenza di una situazione conflittuale economica tra dipendenti pubblici e P.A.. Si è invece riconosciuta la possibilità al sindacato di tutelare i diritti sindacali esclusivi dinanzi al giudice ordinario e nella normale sede contenziosa, e i diritti sindacali c.d. derivati dinanzi al giudice amministrativo, anche mediante azione autonoma. La situazione è peraltro radicalmente mutata in seguito alla l. 12 giugno 1990, n. 146, in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali. L’art. 6 di codesta legge, infatti, ha aggiunto 2 commi all’art. 28 statuto dei lavoratori proprio circa la sua applicabilità nel settore statale e negli enti pubblici non economici. Facendo ciò , la legge ha però distinto la giurisdizione competente a seconda che il comportamento antisindacale sia venuto, o meno, a ledere anche situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego. Nel secondo caso il ricorso va indirizzato al pretore competente per territorio. Altrimenti, trattandosi di provvedimenti lesivi delle menzionate situazioni soggettive e ove se ne chieda la rimozione, l’azione va proposta innanzi al Tar competente per territorio, avanti al quale è ammessa opposizione entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto, con successiva sentenza immediatamente esecutiva. L’art. 7 della l. n. 146 del 1990, infine, ha espressamente previsto l’applicabilità dell’art. 28 statuto dei lavoratori anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l’attività del sindacato previste dagli accordi di cui alla leggecomportamento antisindacalequadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983) e dai contratti collettivi di lavoro, purche´ entrambi applicabili nei servizi garantiti dalla legge medesima. L’art. 68 d. leg. n. 29 del 1993 ha comunque risolto la questione, devolvendo al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro delle amministrazioni pubbliche, seppure con una temporanea permanenza della giurisdizione amministrativa per il periodo della c.d. fase transitoria. In particolare comportamento antisindacale secondo l’art. 68, lett. n comportamento antisindacale sono devolute al giudice ordinario le controversie, attinenti al rapporto di lavoro in corso, in tema di diritti sindacali, comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, nonche´ del diritto di sciopero e violazione di clausole concernenti i diritti e l’attività del sindacato contenute nei contratti collettivi. V. anche sciopero, comportamento antisindacale nei servizi pubblici essenziali.

repressione del comportamento antisindacale: l’art. 28 statuto dei lavoratori prevede la possibilità di agire nei confronti del comportamento antisindacale mediante un procedimento sommario. Legittimati ad agire sono gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, che vi abbiano interesse, solitamente individuati nelle strutture provinciali (ora comprensoriali) del sindacato interessato, sebbene la giurisprudenza spesso parli semplicemente di strutture minime delle associazioni sindacali. Il procedimento, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, si conclude con un decreto immediatamente esecutivo con il quale il Pretore adito ordina la cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione dei relativi effetti. Avverso tale decreto è ammessa opposizione avanti lo stesso organo giudicante (l. 8 novembre 1977, n. 847), il quale decide questa volta con sentenza, anch’essa immediatamente esecutiva, verso la quale è proponibile appello al tribunale. In caso di inottemperanza tanto al decreto quanto alla sentenza il datore di lavoro risulta punibile ai sensi dell’art. 650 c.p. (inosservanza di provvedimenti dell’autorità , arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a £. 400.000), con pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 c.p..

soggetto attivo del comportamento antisindacale: la norma (art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300), menziona espressamente il datore di lavoro come soggetto attivo (e, quindi, legittimato passivo dell’azione ex art. 28 statuto dei lavoratori) del comportamento antisindacale, ma ciò non significa che il comportamento antisindacale debba essere posto in essere personalmente dal datore di lavoro. Si ritiene al contrario che il comportamento antisindacale possa essere attuato da un soggetto diverso che comunque svolga attività imputabili al datore di lavoro, al quale ultimo, tuttavia, risulta essere imputabile la condotta illecita.


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