Enciclopedia giuridica

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Competenza del giudice amministrativo



conflitti di competenza del giudice amministrativo: i competenza del giudice amministrativo competenza del giudice amministrativo sorgono quando una pluralità di giudici afferma o nega allo stesso tempo di essere competenti alla trattazione di una determinata causa. Essi possono essere risolti solo attraverso lo strumento dell’istanza di regolamento di competenza che viene decisa dal Consiglio di Stato. Al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa spetta di risolvere i competenza del giudice amministrativo competenza del giudice amministrativo tra loro stessi ed i Tar. I competenza del giudice amministrativo competenza del giudice amministrativo fra il complesso Tarcompetenza del giudice amministrativoConsiglio di Stato e Tar Siciliacompetenza del giudice amministrativoC.G.A. sono invece risolti dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato integrata da due magistrati della C.G.A. (art. 5, comma 5o, d. leg. 6 maggio 1948, n. 654). (Marsilio).

criteri di determinazione della competenza del giudice amministrativo: l’istituzione dei tribunali amministrativi regionali ha comportato la necessità di individuare criteri di ripartizione della competenza fra gli stessi. Si è reso, cioè , necessario determinare la parte di giurisdizione spettante a ciascun Tar e la sua sfera di attività. I criteri specificati dalla legge (artt. 2 e 3, l. n. 1034 del 1971) sono tre: la sede dell’organo o dell’ente che ha emanato l’atto, l’efficacia territoriale dell’atto, la sede di servizio del pubblico impiegato. Il criterio della sede dell’organo attribuisce la competenza al Tar della regione in cui sia compresa la circoscrizione dell’organo che ha emanato l’atto impugnato. Ciò vale sia per le autorità statali periferiche, sia per le regioni e per gli enti locali, sia per gli enti pubblici infraregionali. Si applica il medesimo criterio nel caso di ente pubblico ultraregionale, qualora l’atto abbia efficacia limitata all’ambito regionale. Il criterio dell’efficacia dell’atto fa, invece, riferimento all’ambito territoriale su cui incide l’atto. In questo modo, il provvedimento dell’autorità centrale avente efficacia solo in ambito regionale dovrà essere impugnato presso il corrispondente Tar e non presso quello del Lazio. Il criterio della sede di servizio ha carattere speciale e riguarda soltanto il pubblico impiego. Esso consente all’interessato di proporre ricorso al Tar nel cui ambito territoriale ha sede l’ufficio presso cui lo stesso prestava servizio al momento dell’emissione dell’atto. Tale criterio non si applica ne´ agli atti antecedenti all’instaurazione del rapporto di servizio ne´ a quelli posteriori alla sua cessazione. (Gallo).

modificazione della competenza del giudice amministrativo: normalmente, la competenza del giudice amministrativo per territorio è derogabile nel processo amministrativo. Di conseguenza, l’unico strumento utilizzabile per rilevare l’incompetenza è il regolamento di competenza (v. regolamento preventivo di competenza del giudice amministrativo) che viene deciso dal Consiglio di Stato. L’istanza di regolamento deve essere notificata a tutte le parti costituite, le quali possono aderire alla stessa evitando la decisione del Consiglio di Stato. In questo modo, se tutte le parti sono d’accordo, su loro istanza il presidente del Tar a quo trasmette gli atti al Tar indicato. Entro 20 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta trasmissione, la parti devono costituirsi davanti al nuovo giudice. (Gallo).

competenza del giudice amministrativo per connessione: per competenza del giudice amministrativo competenza del giudice amministrativo s’intende il legame, oggettivo o soggettivo, fra due cause. In virtù di tale legame, nel processo civile, se le cause pendono di fronte allo stesso giudice questo disporrà la riunione; se invece le cause pendono di fronte a giudici diversi, le ordinarie regole di competenza sono derogate. La legge non prevede casi specifici di competenza del giudice amministrativo competenza del giudice amministrativo nell’ambito del processo amministrativo in ragione del fatto che esso non verte, come il processo civile, su un rapporto ma consiste nella valutazione della legittimità di un atto amministrativo. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’esistenza di ipotesi di questo genere. Fra queste, s’individua il caso d’impugnazione di atto applicativo e di atto presupposto, riconoscendo la competenza al giudice adito per l’annullamento dell’atto presupposto quando il vizio dell’atto applicativo sia da esso fatto derivare. Allo stesso modo, esiste, qualora vengano impugnati un atto normativo ed il conseguente atto applicativo e si riconosca la competenza al giudice adito per l’atto normativo, quando l’illegittimità dell’atto applicativo sia da esso fatto derivare. (Gallo).

regolamento preventivo di competenza del giudice amministrativo: di norma, la competenza del giudice amministrativo territoriale è derogabile dalle parti. In alcuni casi specifici, però , la competenza del giudice amministrativo territoriale non è derogabile: ciò avviene con riferimento alla sfera di competenza della sezione autonoma di Bolzano del Tar del Trentino Alto Adige (v. Tar, sezione autonoma di Bolzano del competenza del giudice amministrativo) e per il Tar della Sicilia. Tali deroghe si spiegano con la particolare conformazione di questi giudici, che li rendono infungibili rispetto agli altri Tar. La normale derogabilità della competenza territoriale impedisce che l’inosservanza venga rilevata d’ufficio e, conseguentemente, l’incompetenza non costituisce motivo di nullità della sentenza. Ciò premesso, il modo specifico per far valere il vizio d’incompetenza territoriale è la proposizione dell’istanza di regolamento di competenza al Consiglio di Stato. Il termine per la proposizione del ricorso è di 20 giorni dalla data di costituzione in giudizio. Nel ricorso deve essere indicato il giudice ritenuto competente; non sono ammesse indicazioni alternative. Il ricorso deve essere notificato alle parti costituite e quindi depositato presso la segreteria del Tar presso cui pende il giudizio. In questa fase, le altre parti possono manifestare adesione alla richiesta di spostamento della causa presso altro Tar ed allora si provvede al trasferimento della stessa d’ufficio al Tar ritenuto competente. In caso contrario, il presidente del Tar presso cui pende la causa ordina la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato e la sospensione del processo in corso. Il procedimento presso il Consiglio di Stato viene deciso in camera di consiglio in via definitiva. Qualora il ricorso riceva accoglimento, il ricorrente dovrà riassumere la causa innanzi al giudice competente entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Nel caso in cui, invece, il ricorso venga rigettato, il processo prosegue automaticamente presso il primo Tar. In margine si rileva che le questioni di distribuzione di materie fra Tar e relativa sezione staccata non sono vere e proprie questioni di competenza e, conseguentemente, le relative eccezioni vengono valutate dal presidente del Tar con ordinanza non impugnabile. (Marsilio).


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