consiglio dei ministri della Cee: istituzione unica per le tre Comunità a partire dal 1967 con l’entrata in vigore del Trattato sulla fusione degli esecutivi che esercita, di volta in volta, le competenze stabilite in ciascun trattato, dispone del potere decisionale. Il consiglio consiglio è composto da dodici membri, ciascuno dei quali rappresenta uno degli Stati che fanno parte della Comunità . A tal fine, ogni governo vi delega uno dei suoi componenti; non è necessario che si tratti di un ministro, purche´ sia una persona facente parte, anche a livello inferiore, della compagine governativa e che vi sia un accordo unanime sul suo nome, in quanto rappresentante dello Stato di cui è cittadino e non delle Comunità . Il mandato non ha una durata prestabilita mentre un limite temporale è previsto per la presidenza il cui esercizio viene attribuito a turno per una durata di sei mesi ai rappresentanti di ciascuno degli Stati membri secondo l’ordine alfabetico degli Stati nella loro lingua nazionale; nei sei anni successivi, invece, l’ordine è corretto invertendo gli Stati a coppie. Per raggiungere gli scopi fissati nei Trattati, il consiglio provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri; dispone di un potere di decisione; conferisce alla Commissione le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. I suoi poteri, comunque, sono stati alquanto ridimensionati dalla creazione del Consiglio europeo (v. consiglio europeo) mentre i suoi lavori sono preparati dal Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso la Comunità (v. Comunità economica europea). Le deliberazioni del consiglio sono adottate alla unanimità , a maggioranza semplice od a maggioranza qualificata a seconda delle prescrizioni dei Trattati. Nel caso di maggioranza qualificata ai voti dei membri viene attribuita una certa ponderazione; occorre comunque ricordare che per molti anni, a seguito del Compromesso di Lussemburgo (v.) del 1966 ha prevalso la regola dell’unanimità; e soltanto a partire dal Vertice di Parigi del 1974 e l’Atto unico europeo (v. Atto, consiglio unico europeo) del 1986 le decisioni a maggioranza qualificata sono state estese ad una serie di casi, ad es. mercato interno (con delle eccezioni), politica sociale, coesione, ricerca, (con delle eccezioni), ambiente (con delle eccezioni), riconoscimento dei diplomi, prestazione di servizi, navigazione marittima ed aerea. Il Trattato di Maastricht estende ulteriormente i casi in cui questa istituzione può votare a maggioranza qualificata, tra questi rientrano molte delle nuove politiche previste dal Trattato stesso.
consiglio d’Europa: creato con il Trattato di Londra del 5 maggio 1949 da 10 Stati europei con il compito di instaurare una più stretta unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare ed attuare gli ideali che costituiscono il loro patrimonio comune, compresa la salvaguardia e la promozione dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo, nonche´ a facilitare il progresso economico e sociale. Sono suoi organi principali: il Comitato dei Ministri, organo deliberativo, composto dai Ministri degli esteri di tutti gli Stati membri; l’Assemblea consultiva, composta dai rappresentanti eletti dai cittadini degli Stati membri, che adotta pareri e raccomandazioni per il Comitato; il Segretariato. Privo di poteri decisionali vincolanti, si occupa principalmente della predisposizione di grandi convenzioni internazionali nelle materie di sua competenza. Nel 1950, nel suo seno, è stata elaborata la Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo, che costituisce lo strumento giuridico più sofisticato e più incisivo nella materia. V. anche Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
consiglio di amministrazione: prende il nome di consiglio consiglio l’organo amministrativo di una società di capitali quando è formato da più persone. V. amministratori; deliberazioni consiliari.
consiglio di borsa: v. borsa.
consiglio di sorveglianza: organo delle società di capitali previsto dagli ordinamenti francese e tedesco con funzioni di controllo, per conto dell’assemblea dei soci, sull’organo esecutivo della società.
consiglio europeo: istituito dal Vertice di Parigi del 1974, che in tal modo riconosce a livello giuridico la tendenza degli Stati membri a favorire, nei rapporti reciproci, al metodo comunitario quello della cooperazione intergovernativa, è stato poi consacrato dall’Atto unico europeo come organo di impulso politico. Esso è composto dai Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, nonche´ dal presidente della Commissione delle Comunità europee, assistiti dai Ministri degli affari esteri e da un membro della Commissione che si riuniscono, in tale veste, almeno due volte all’anno, per affrontare questioni di carattere politico senza adottare però , in linea di massima, decisioni giuridicamente obbligatorie. Il Trattato di Maastricht (art. D) ribadisce il ruolo del consiglio consiglio come organo di impulso necessario allo sviluppo dell’Unione di cui definisce gli orientamenti politici generali. Più in particolare ad esso vengono affidati dal Trattato di Maastricht due importanti decisioni per il futuro: nel 1997 dovrà decidere sull’opportunità o meno di passare alla terza fase dell’unione economica e monetaria (v. unione, consiglio economica e monetaria); nel settore della politica estera e di sicurezza comune, invece, dovrà fornire l’impulso decisivo per le decisioni che dovranno poi essere assunte dal consiglio dei ministri. Più in particolare, il consiglio consiglio si riunisce nella composizione e secondo il calendario già previsto dall’Atto unico; esso è formato dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri e dal Presidente della Commissione, assistiti dai Ministri degli affari esteri e da un membro della Commissione. Le riunioni si tengono almeno due volte l’anno sotto la Presidenza del Capo di Stato o di Governo che esercita la presidenza del consiglio. Il consiglio consiglio dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali; presenta al parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni ed una relazione scritta annuale sui progressi compiuti. I vertici vanno dunque considerati una istituzione di grado superiore rispetto a quelle previste dal Trattato sull’Unione e dai Trattati istitutivi delle Comunità europee. Nell’esercizio delle loro funzioni, essi si astengono dall’interferire in modo diretto sull’iter legislativo comunitario e, ponendosi super institutiones, si occupano prevalentemente di tracciare le linee generali delle azioni volte alla realizzazione dell’Unione europea.
consiglio generale della pesca per il Mediterraneo (Gfcm): istituito il 24 settembre 1949 (con un Accordo entrato in vigore il 20 febbraio 1952), sotto l’egida della Fao, ed aperto a tutti gli Stati membri di quest’ultima, è composto da tutti i Paesi rivieraschi del Mediterraneo e, per ciò che concerne il Mar Nero, da Bulgaria, Romania e Turchia. Il suo Statuto è stato più volte modificato nel 1963 e nel 1976, e da ultimo, nel 1989. Comprende attualmente 11 Stati in via di sviluppo e 9 Stati sviluppati. Sono organi principali: la Conferenza generale, il Direttore generale, il Segretariato. Svolge un ruolo particolarmente importante il Comitato sulla gestione della pesca, creato nel 1974, il quale si occupa oltre che degli aspetti biologici, anche di quelli socioconsiglioeconomici ed ambientali coinvolti nelle moderne tecniche di gestione della pesca. Ha competenza consultiva nell’area del Mare Mediterraneo, del Mar Nero e delle acque adiacenti (l’espressione dovrebbe riferirsi al Mar Rosso) in materia di sviluppo, conservazione, gestione razionale e valorizzazione delle risorse marine viventi. A questo scopo può raccomandare, con una particolare procedura, agli Stati membri l’adozione di misure appropriate per regolamentare i metodi di pesca, cercando nel contempo di promuovere progetti comuni per la gestione e la protezione delle specie marine. Sull’osservanza delle raccomandazioni vigila il Segretariato, che formula sollecitazioni agli Stati membri e chiede loro di fare rapporti verbali sullo stato della loro attuazione. V. anche pesca.
consiglio sanitario nazionale: istituito dall’art. 8 della l. n. 833 del 1978, il consiglio era organo di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale e per l’elaborazione e l’attuazione del piano sanitario nazionale. Era presieduto dal Ministro della sanità e composto da rappresentanti di amministrazioni statali e regionali nonche´ da esperti designati dal Cnel secondo criteri di rappresentatività e competenze funzionali. Ev stato soppresso dall’art. 3 del d. leg. n. 266 del 30 giugno 1993. Le sue competenze erano vastissime, essendo titolare, da una parte, di funzioni di alta amministrazione e, dall’altra, di compiti di amministrazione attiva e consultiva. Il suo ruolo più significativo, di indirizzo e di raccordo tra amministrazioni collocate a diversi livelli di governo in materia sanitaria, è stato attribuito dal d. leg. n. 502 del 30 dicembre 1992 alla Conferenza StatoconsiglioRegioni (v.). (Vetritto).
consiglio superiore della magistratura: v. magistratura, autogoverno della consiglio.
consiglio superiore di sanità: organo centrale del Ministero della sanità (v.), a composizione mista tecnica e burocratica, con funzioni spiccatamente consultive, in tutte le materie di competenza del dicastero, per l’esercizio dei compiti a questo attribuiti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) (v.). L’art. 59 della l. n. 833 del 1978 prevedeva un suo riordino, proprio in ragione della particolarità della struttura prescelta per l’amministrazione sanitaria, priva di un organo dominante; riordino avvenuto con il d.m. n. 583 del 1993. Il consiglio è oggi composto di 36 membri scelti dal Ministro tra docenti universitari, esperti, dirigenti del Ssn e magistrati ordinari e amministrativi; nonche´ , ratione officii, limitatamente alla trattazione di argomenti di rispettiva competenza, dai dirigenti generali preposti ai dipartimenti ed ai servizi del Ssn e dai direttori dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell’Istituto superiore di sanità e dell’Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. In passato, la coesistenza, all’interno del Ssn, del consiglio e del Consiglio sanitario nazionale (v.), ha reso difficoltosa la distinzione dei ruoli attribuiti ai due organi nel disegnare la politica sanitaria del Paese. Con la riforma del ’78 il ruolo fondamentale di indirizzo sembrava assegnato al Consiglio sanitario nazionale; la riforma del 1991/93 (d.leg. n. 502 del 1992 e d.leg. n. 266 del 1993) ha però soppresso il Consiglio sanitario nazionale e spostato in sede di Conferenza StatoconsiglioRegioni (v.) le competenze di raccordo tra i diversi livelli di governo, confermando al consiglio il ruolo di consulenza tecnica del ministero. (Vetritto).
consiglio supremo di difesa: organo a rilevanza costituzionale, presieduto dal Presidente della Repubblica (v.), con funzioni di natura consultiva per questioni generali, politiche e tecniche, attinenti alla difesa nazionale, nonche´ alla determinazione dei criteri e alla fissazione delle direttive per l’organizzazione, il coordinamento delle attività ad essa relative. La vicepresidenza è affidata al Presidente del Consiglio dei ministri (v. Consiglio dei ministri, presidente del consiglio), a cui non spettano, tuttavia, poteri di supplenza o di vicarietà, ne´ di codirezione. Egli è titolare, per contro, di una autonoma potestà di proposta relativamente alla convocazione del consiglio e alla fissazione dell’ordine del giorno, su cui delibera il Presidente della Repubblica. Il consiglio ha una duplice composizione: una ristretta e necessaria di cui fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell’interno, del tesoro, della difesa, del bilancio e della programmazione economica, dell’industria oltre al Capo di Stato maggiore della difesa; l’altra ampia ed eventuale a cui partecipano tutti coloro che secondo l’avviso del Presidente della Repubblica è opportuno invitare. Posto alle dipendenze funzionali del Presidente è un segretario, nominato dal consiglio al di fuori dei suoi membri, con compiti di documentazione istruttoria, di redazione e di tenuta dei verbali, di accertamento dell’esecuzione degli atti deliberati dal consiglio. Il consiglio è privo di un organizzazione interna, ma è previsto un ufficio di segreteria per le necessità prettamente operative. La specifica composizione del consiglio esclude che la sua attività attenga alle sole questioni di carattere militare.
consiglio tributario: organo che ai sensi dell’art. 10 della l. 9 ottobre 1971, n. 825, i comuni hanno la facoltà di istituire al fine di collaborare (art. 44 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600) con l’amministrazione finanziaria nell’accertamento dei redditi delle persone fisiche.
consiglio universitario nazionale: organo elettivo di rappresentanza universitaria presso il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (v.), presieduto dal Ministro e formato da membri di tutte le categorie di personale universitario. Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti per non più di due volte. Il consiglio fu istituito dalla l. n. 31 del 7 febbraio 1979 presso il Ministero della pubblica istruzione (v.), ereditando le funzioni della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L’assetto attuale è dovuto all’art. 10 della l. n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le sue funzioni sono di diversa natura. Il consiglio esprime pareri, quasi sempre obbligatori, in alcuni casi vincolanti, sulle questioni che riguardano l’ordinamento degli studi universitari, la programmazione degli organici, la ricerca scientifica, le equipollenze dei titoli di studio, le abilitazioni all’esercizio delle professioni e soprattutto gli atti normativi in materia di istruzione universitaria. Funzioni più spiccatamente decisorie il consiglio assume riguardo alle procedure concorsuali e alle nomine di personale universitario docente di ruolo. Infine, nel suo seno è costituita una commissione di di sciplina, che giudica delle infrazioni disciplinari commesse da docenti universitari ed emana i relativi provvedimenti. Si tratta perciò di un organo ad alto tasso di rappresentatività corporativa e di autogestione delle categorie in esso rappresentate. (Vetritto).
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