esecuzione coattiva esattoriale: l’esecuzione esecuzione ha la funzione di aggredire il patrimonio del contribuente moroso al fine di soddisfare il credito fiscale maturato dallo Stato. Titolo esecutivo per potervi procedere è rappresentato dalla iscrizione a ruolo (v.); l’avviso di mora (v.) svolge invece la funzione, tipica del precetto nell’esecuzione forzata civile, di invitare al pagamento il contribuente e di avvertirlo che in difetto si procederà ad esecuzione coattiva nei suoi confronti. La procedura esecutiva per il resto si presenta assai simile a quella vigente per l’esecuzione ordinaria, componendosi delle fasi del pignoramento, della vendita e dell’assegnazione del ricavato. L’attività esecutiva è compiuta dal concessionario per la riscossione (v.) tramite gli ufficiali esattoriali. La vigilanza sull’esecuzione spetta all’Intendente di finanza, cui vanno presentati i ricorsi contro gli atti esecutivi compiuti dal concessionario. Occorre poi notare che nell’esecuzione esecuzione non è ammessa l’opposizione all’esecuzione, essendo previsto il ricorso contro il ruolo di fronte alle Commissioni tributarie. L’opposizione di terzi si propone al giudice dell’esecuzione. La dottrina prevalente qualifica l’esecuzione esecuzione come un procedimento di autotutela amministrativa, in cui si inseriscono variamente episodi o procedimenti giurisdizionali.
esecuzione forzata sui beni di Stati stranieri: complesso dei provvedimenti di esecuzione adottabile dagli organi giurisdizionali di uno Stato nei confronti di uno Stato estero. Ammissibile se esperita su beni non destinati ad una pubblica funzione, in base alla teoria dell’immunità ristretta o relativa sul trattamento degli Stati stranieri. L’ordinamento italiano richiede come requisito per procedere a tale esecuzione, l’autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia per quei beni di Stati esteri che riconoscano la reciprocità (l. 15 luglio 1926, n. 1263). V. anche Stato, esecuzione straniero.
processo di esecuzione: è il processo che tende all’esecuzione coattiva di un diritto già accertato, vincendo la resistenza o l’inerzia dell’obbligato. Se l’azione di cognizione è finalizzata ad accertare il diritto vantato, l’azione esecutiva presuppone quell’accertamento. Infatti per procedere all’esecuzione occorre il titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) che può essere giudiziale (tipicamente la sentenza di condanna) o stragiudiziale (es. cambiale o assegno). Questo strumento permette di prescindere da questioni relative all’esistenza del diritto di credito, poiche´ isola l’azione esecutiva dal diritto sostanziale, determinandone l’autonomia; a questa si aggiunge poi l’astrattezza perche´ come l’azione di cognizione si basa sull’affermazione del diritto, l’azione esecutiva si basa sul suo accertamento: ed accertamento non vuol dire necessariamente esistenza del diritto. Quando infatti il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza ancora impugnabile, le ragioni relative alla situazione sostanziale possono essere fatte valere dinanzi al giudice dell’impugnazione, il quale può sospenderne l’efficacia esecutiva (artt. 283, 351, 373, 623 c.p.c.); quando il titolo sia costituito da una sentenza non più impugnabile o da un atto dell’autonomia privata è previsto il meccanismo dell’opposizione alla esecuzione che consiste in un apposito giudizio di cognizione, e determina la sospensione del processo se sia rilevante la possibilità che l’opposizione venga accolta (artt. 615, 619, 624 c.p.c.).
esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo: è l’esecuzione di un ordine di pagamento immediato emesso dal giudice, contenuto in un decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutiva) e relativo ad un credito fondato su cambiale, assegno bancario ecc., o rispetto al quale sussista grave pregiudizio nel ritardo. In tali casi il termine di venti giorni sussiste solo per l’opposizione (art. 642 c.p.c.). L’esecuzione esecuzione può essere chiesta e concessa anche alla prima udienza del giudizio di opposizione, se quest’ultima non è fondata su prova scritta o di agevole accertamento.
esecuzione provvisoria della convalida di licenza: v. sfratto.
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