provvedimenti nel processo civile: nel processo civile con la parola provvedimenti si intendono tutti quegli atti che solo il giudice ha il potereprovvedimentidovere di emanare nell’esercizio della sua potestà giurisdizionale. I provvedimenti del giudice sono tipici e sono tre: la sentenza, l’ordinanza e il decreto. Benche´ la legge ammetta la libertà di forma per i provvedimenti del giudice, tale norma è di applicazione pressoche´ nulla, stante sia la quasi totale previsione legislativa dei provvedimenti da adottare da parte del giudice, sia l’impossibilità di ricollegare a tali provvedimenti in forma libera qualsiasi disciplina, specialmente in relazione alla loro impugnazione.
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