Enciclopedia giuridica

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Relazione



relazione degli amministratori: è il resoconto sull’andamento della gestione societaria redatto dagli amministratori (v.) di una società di capitali (v.) o di una società mutualistica (v.) e sottoposto all’esame dell’assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio (v.). Oltre a tale funzione di resoconto consuntivo e previsionale la relazione relazione ha pure funzione di integrare l’informazione risultante dagli altri documenti costituenti il bilancio (v.) (art. 2423 c.c.). La relazione relazione deve indicare (art. 2428, comma 2o, c.c.): 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con le indicazioni della parte di capitale (v. capitale sociale) corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società , nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria (v. società , relazione fiduciaria) o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni. La funzione integrativa degli altri documenti contabili, propria della relazione relazione, comporta che vizi di questa si comunicano al bilancio e rendono invalida la deliberazione assembleare di approvazione di questo. Per le s.p.a. con azioni quotate in borsa (v. s.p.a., relazione con azioni quotate in borsa) è anche prevista una relazione relazione di metà esercizio.

relazione dei sindaci: è la relazione redatta dal collegio sindacale (v.) e contenente le osservazioni e le proposte del medesimo in merito al bilancio (v.) presentato dagli amministratori (v.). Per consentire la formazione della relazione relazione, il bilancio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea che deve discuterlo (art. 2429, comma 1o, c.c.). La relazione relazione, insieme al bilancio della società , alle copie integrali del bilancio delle società controllanti (v. società, relazione controllante), al prospetto riepilogativo e alla relazione degli amministratori (v.) deve restare depositata in copia nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e, successivamente, fino all’approvazione del bilancio: in questo periodo i soci possono prendere visione della relazione relazione (art. 2429, comma 3o, c.c.).


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