atto di approvazione: l’approvazione rientra tra i provvedimenti autorizzativi in senso lato e consiste in un atto con il quale un’autorità amministrativa, nell’esercizio di una funzione di controllo preventivo, esprime un giudizio favorevole circa l’opportunità di altro provvedimento amministrativo, già emanato in sede di amministrazione attiva, che è così reso efficace. La manifestazione del consenso in ordine al contenuto dell’atto sottopostole viene operata dall’autorità di controllo alla stregua degli interessi pubblici affidati alla sua cura. L’atto sottoposto al controllo e l’approvazione sono dunque autonomi l’uno dall’altra, stante la diversità di contenuto, effetti ed interessi riferibili ai due atti. L’approvazione, propriamente intesa, si distingue dal visto, che concreta un controllo su un atto, ma limitato all’esame della sola legittimità; dall’autorizzazione, la quale precede, e non segue, il compimento dell’atto; dalla ratifica, che è in realtà atto di amministrazione attiva, attraverso il quale l’autorità ratificante riconosce come proprio un atto rientrante nelle proprie attribuzioni, ma che eccezionalmente è stato compiuto da altra autorità . Quale atto di controllo, avente natura di requisito di efficacia, l’approvazione segue di norma il provvedimento approvato ed ha generalmente effetto retroattivo, sicche´ l’atto approvato si considera efficace fin dalla data in cui è stato emesso. Il rifiuto di approvazione produce, invece, l’inefficacia dell’atto sottoposto a controllo e lo rende ineseguibile. L’atto sottoposto a controllo non è naturalmente impugnabile in via autonoma; il termine per la sua impugnativa decorre dalla data del controllo. L’ampiezza delle valutazioni commesse all’autorità di controllo implica che l’esercizio del potere di approvazione non sia di regola sottoposto a decadenza. Ai fini della pienezza dell’accertamento è anzi prevista generalmente l’adozione di atti interlocutori di rinvio, con i quali l’autorità di controllo manifesta all’autorità controllata i motivi del proprio dissenso in ordine al contenuto dell’atto oggetto del controllo, sollecitandola altresì a presentare eventuali deduzioni entro un dato termine prima che sia negata l’approvazione. L’autorità di controllo non può modificare il contenuto del provvedimento sottopostole. Tuttavia, non è infrequente la prassi della c.d. approvazione condizionata alle modifiche del provvedimento suggerite dall’autorità controllante (si tratta di un provvedimento misto di rifiuto di approvazione e di approvazione di atto futuro, con il quale l’autorità controllante esercita di fatto compiti di amministrazione attiva) e delle approvazioni parziali, concesse solo per alcune parti dell’atto, purche´ scindibili dalle altre. L’approvazione non sana gli eventuali vizi dell’atto approvato, che anzi si ripercuotono sull’approvazione stessa rendendola illegittima in via derivata. I vizi dell’approvazione inficiano a loro volta l’atto approvato. Si ammette l’impugnazione dell’approvazione solamente attraverso l’impugnativa dell’atto approvato. L’approvazione è annullabile d’ufficio, ma non revocabile, data la consumazione del relativo potere con lo stesso suo esercizio da parte dell’autorità di controllo. L’atto di rifiuto è autonomamente impugnabile. A sua volta, l’annullamento del rifiuto di approvazione non vale come approvazione, ma fa sì che la situazione sia riportata al momento in cui sull’atto formato deve ancora essere effettuato il controllo.
approvazione dei contratti pubblici: con l’approvazione del contratto l’organo titolare di tale potere, dopo aver verificato la conformità del contratto alla relativa deliberazione di contrattare ed alle prescrizioni di legge, nonche´ l’opportunità dello stesso, fa propria la determinazione dell’organo competente alla stipulazione o all’aggiudicazione trasformandola in volontà negoziale dell’amministrazione nei confronti del privato contraente. In tal modo il contratto è pienamente efficace ed eseguibile tra le parti (art. 19 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440). In sostanza, l’approvazione opera come condicio iuris che retroagisce al momento della stipulazione. Come ogni altra approvazione, l’approvazione approvazione incide sull’efficacia e non sulla validità degli stessi. Secondo una opinione consolidata, i contratti pubblici sarebbero negozi c.d. claudicanti, nei quali la condizione opererebbe a vantaggio della sola amministrazione, mentre per l’altro contraente il contratto sarebbe vincolante fin dalla stipulazione e dalla redazione del verbale di aggiudicazione. Altra dottrina, invece, riconnette alla situazione di pendenza l’inefficacia assoluta del contratto per entrambe le parti fino all’avveramento della condizione. In ogni caso, data l’inefficacia e l’ineseguibilità del contratto, al privato contraente non è riconosciuto alcun diritto soggettivo contrattuale finche´ non intervenga l’approvazione. L’autorità competente all’approvazione (ministro o funzionario delegato) verifica la regolarità della stipulazione e la conformità degli stessi con i capitolati di oneri e le altre condizioni e clausole prestabilite (art. 107 r.d. 23 maggio 1924, n. 827). L’approvazione di contratti riconosciuti regolari può essere negata soltanto per gravi motivi di interesse pubblico e dello Stato (art. 113 r.d. n. 827 del 1924). Il privato contraente con la P.A. ha diritto di essere liberato dall’impegno contrattuale se il capitolato di oneri o lo schema di contratto stabiliscano un termine per l’approvazione ed entro tale termine non venga emesso il relativo decreto (art. 114 r.d. cit.). Tale previsione esplicita un principio generale per il quale il contraente non deve comunque ritenersi vincolato ad attendere sine die l’approvazione, soccorrendo in tale evenienza gli ordinari meccanismi di messa in mora dell’amministrazione. I contratti sono approvati con decreto del ministro, qualora si tratti di contratti soggetti per il loro importo al preventivo parere del Consiglio di Stato o quando il contratto stipulato non sia conforme al progetto, ovvero da un funzionario delegato dal ministro stesso negli altri casi. Sul punto, il d.p.r. 30 giugno 1972, n. 748, sulla dirigenza statale, ha fissato poteri d’approvazione dei contratti per ciascuna qualifica dirigenziale sulla base di limiti di valore dell’importo dei contratti (cfr. ora altresì gli artt. 16 e 17 d.l. 3 febbraio 1993, n. 29). I decreti di approvazione dei contratti dello Stato sono trasmessi alla competente ragioneria centrale per il riscontro contabileapprovazionefinanziario. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti di approvazione dei contratti delle amministrazioni statali entro i limiti di importo di cui all’art. 3, comma 1o, lett. g, l. 14 gennaio 1994, n. 20.
approvazione di un conto: atto con cui la parte di un contratto di conto corrente bancario pone fine al rapporto negoziale, approvando il conto finale (c.d. estratto conto) presentato dalla banca. L’estratto conto è presentato dalla banca al cliente per lettera raccomandata, e da esso risultano le singole partite (le rimesse fatte e ricevute), gli interessi attivi e passivi e, infine, il saldo, risultante dalla compensazione finale delle partite. L’estratto conto trasmesso dalla banca al cliente deve essere approvato nel termine concordato o in quello determinato dagli usi o in quello da ritenersi conveniente per la particolarità del caso. Entrambe le parti, però , possono impugnare l’estratto conto, se risulta erroneo in conseguenza di errori di scritturazione, di calcolo, di omissioni o duplicazioni, nel termine di sei mesi dalla data in cui l’estratto è pervenuto al correntista. Ciascuna parte può, poi, proporre in giudizio le azioni o le eccezioni che trovano fondamento nel rapporto di conto corrente.
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