Ev un avvenimento futuro e incerto al verificarsi del quale è subordinata l’iniziale efficacia del contratto, o di una sua clausola, condizione sospensiva (v.), oppure la cessazione degli effetti del contratto o di una sua clausola, condizione risolutiva (v.). Svolge, dunque, una funzione analoga al termine (v.); da questo, tuttavia, si differenzia per il fatto che non si riferisce ad un avvenimento futuro, ma certo (il raggiungimento di una certa data), bensì ad un avvenimento, oltre che futuro, anche incerto, ossia che può verificarsi o non verificarsi (art. 1353 c.c.). La condizione sospensiva può essere accompagnata dalla previsione di un termine entro il quale l’evento dedotto in condizione debba avverarsi; altrimenti, la parte che abbia alienato sotto condizione sospensiva dovrà, per riacquistare la piena disponibilità del bene, promuovere l’accertamento giudiziale del mancato avveramento della condizione, essendo trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l’avveramento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare. L’avvenimento futuro deve consistere in un evento che, al momento della conclusione del contratto, non è ancora accaduto; ma può anche consistere nell’accertamento futuro di un fatto che può essere già accaduto, del quale però non si ha ancora notizia o non si ha la certezza quando si conclude il contratto, come nel caso in cui sia dedotta in condizione la sorte di una cosa data per dispersa (qui l’evento può essersi già verificato al momento del contratto, ma a quel momento ancora non si sa se si è verificato o no) oppure quando, come frequentemente accade nelle contrattazioni immobiliari, l’efficacia del contratto sia subordinata a futuri accertamenti sulle situazioni giuridiche dell’immobile oggetto del contratto (anche qui l’accertamento futuro riguarda situazioni presenti al momento della stipulazione). L’incertezza, a sua volta, può essere di vario grado: può essere incerto sia il se sia il quando dell’avvenimento futuro: ma può essere incerto il se e certo il quando, come nel caso in cui sia dedotta in condizione la permanenza in vita di una persona ad una determinata data. L’autonomia contrattuale consente di sottoporre a condizione, sospensiva o risolutiva, qualsiasi contratto o atto unilaterale, salvo che l’inopponibilità non sia espressamente sancita (ed in tal caso si suole parlare di atto o negozio puro) come accade per l’accettazione dell’eredità (art. 475 comma 2o, c.c.), per la rinuncia all’eredità (art. 520 c.c.), per la girata (art. 2010, comma 1o, c.c.). Consente, inoltre, di sottoporre a condizione sospensiva alcune clausole e non altre e, in particolare, l’obbligazione di una parte e non anche l’obbligazione dell’altra; consente, ancora, di pattuire la condizione di favore di una sola delle parti (cosiddetta condizione unilaterale), la quale può avvalersene o rinunciarvi a propria discrezione, sia prima che dopo il suo avveramento, espressamente o per fatti concludenti. Può però accadere che sotto le apparenti sembianze di una condizione sospensiva si celi un termine per l’adempimento: così è nel caso del contratto avente ad oggetto la progettazione di opere, per la quale sia previsto il pagamento del compenso solo al momento dell’approvazione del progetto da parte dell’autorità . Qui si tratta di termine, non di condizione sospensiva: la società di progettazione avrà diritto al compenso anche se l’autorità rifiuti l’approvazione, non essendo conforme a buona fede una interpretazione del contratto che includa l’eventualità di una prestazione d’opera gratuita. Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono alla data del contratto (art. 1360, comma 1o, c.c.): il che significa che il diritto acquistato sotto condizione si considera acquistato fin dal momento della conclusione del contratto e che acquistano piena efficacia gli atti di disposizione compiuti in pendenza della condizione. Il che in linea di principio; lo stesso comma 1o, dell’art. 1360 c.c. fa salva l’eventualità che per volontà delle parti o per la natura del rapporto gli effetti dell’avveramento della condizione debbano essere riportati ad un momento diverso dalla conclusione del contratto. Inoltre, nei contratti di durata, la condizione risolutiva non ha effetto retroattivo, salva diversa volontà delle parti (art. 1360, comma 2o, c.c.). Non è tutto: l’avveramento della condizione non pregiudica gli atti di amministrazione compiuti prima del suo avveramento (art. 1361, comma 1o, c.c.); i frutti sono dovuti dal momento in cui la condizione si è avverata (art. 1361, comma 2o, c.c.).
condizione casuale: si parla di condizione condizione quando l’avvenimento futuro ed incerto dedotto in condizione è indipendente dalla volontà delle parti.
evento dedotto come condizione: un medesimo evento può , in contratto, essere dedotto come condizione, potestativa o mista; e può altresì essere dedotto come oggetto di una obbligazione di una parte nei confronti dell’altra. L’esperienza ha messo in evidenza un triplice ordine di ipotesi: a) può accadere che l’adempimento di una delle obbligazioni caratterizzanti un dato tipo contrattuale, come il pagamento del prezzo nella vendita, sia dalle parti qualificato come condizione sospensiva di efficacia del contratto, con la conseguenza che, in deroga al principio consensualistico, la proprietà non passa fino a quando non sia stato pagato il prezzo; ne´ ci sono, fino a quel momento, consegna della cosa e passaggio dei rischi, come nella vendita con patto di riservato dominio (v. vendita a rate, condizione con riserva di proprietà ). Di fronte a questo ordine di ipotesi si può essere indotti a giudicare nullo il contratto, siccome sottoposto a condizione meramente potestativa; o si può essere tentati di assoggettarlo, in quanto contratto con clausola di dubbia validità, ad una interpretazione conservativa (art. 1367 c.c.), riportando il pagamento del prezzo alla sua qualificazione legale di adempimento dell’obbligazione del compratore. A ben guardare, tuttavia, si tratta di condizione potestativa, e non meramente potestativa, essendo in gioco, come ha rilevato la Cassazione, una valutazione di convenienza del compratore, al quale è contrattualmente rimessa la scelta se pagare il prezzo, dando efficacia al contratto, oppure non pagarlo, rendendo il contratto inefficace. D’altra parte, anche l’interesse del venditore ad un simile contratto si rivela meritevole di tutela: il contratto, in quanto sottoposto a condizione sospensiva, non trasferisce la proprietà ed il venditore non è costretto, in caso di mancato pagamento del prezzo, ad agire per la risoluzione del contratto. Le parti, dunque, fanno legittimo uso dell’autonomia contrattuale: nessuna incompatibilità di principio può ritenersi sussistente fra condizione ed esecuzione di una prestazione essenziale, quale è il pagamento del prezzo rispetto al contratto di compravendita, talche´ è bene ammissibile la deducibilità di quest’ultima come evento condizionante, per accordo fra le parti o per volontà di legge; b) può , per contro, accadere che un evento di norma assunto quale condizione venga dedotto in contratto quale oggetto di una obbligazione. Così, in un caso esaminato dalla Cassazione, il conseguimento di una licenza amministrativa per il cambio di destinazione di un immobile; così, in altro caso frequente nell’esperienza, il subingresso del compratore nel mutuo ottenuto dal venditore. In linea di principio, la parte di un contratto sottoposto a condizione non ha alcun obbligo di produrre l’avveramento o di cooperare all’avverarsi della condizione; su di essa incombe solo l’obbligo di cui all’art. 1358 c.c., che è obbligo puramente negativo: deve cioè astenersi da ogni atto che pregiudichi le aspettative dell’altro contraente o impedisca l’avveramento della condizione. Quando, invece, la parte sia contrattualmente obbligata a cooperare alla produzione dell’evento, non può parlarsi di condizione. La Cassazione ha avuto occasione di precisarlo: non può essere assunto come condizione l’impegno del venditore di ottenere dall’autorità la licenza per il cambio di destinazione dell’immobile venduto, quando nell’economia del contratto tale impegno sia stato considerato come una delle obbligazioni principali. La disciplina da applicare in caso di mancato avveramento sarà , di conseguenza, quella dell’inadempimento delle obbligazioni, secondo i principi di cui agli artt. 1218 ss. e 1453 c.c.; c) può, infine, accadere che un dato evento possa essere indifferentemente assunto tanto come oggetto di una obbligazione quanto come condizione, ed è problema di interpretazione del contratto lo stabilire se si versa nella prima o nella seconda ipotesi. Ev il caso dei minimi di fatturato annuo previsti dai contratti di distribuzione, come la concessione di vendita (v.), la commissione (v.), il franchising (v.), o dalle licenze di produzione o dalle licenze di marchio o merchandising (v.): può accadere che il distributore o il licenziatario assuma, contrattualmente, l’impegno di realizzare un minimo di fatturato annuo, con la conseguenza che egli sarà inadempiente se non lo raggiunge, e sarà esposto alle conseguenze proprie dell’inadempimento contrattuale, a norma degli artt. 1218 e 1453 c.c.; ma può anche accadere che la mancata realizzazione del fatturato minimo venga dedotta in contratto quale condizione risolutiva apposta nell’interesse della controparte o, ciò che è lo stesso, quale condizione sospensivadella prosecuzione del rapporto contrattuale per l’anno successivo. In questo secondo caso il distributore o il licenziatario non potrà evitare la risoluzione del contratto dando la prova che il mancato raggiungimento del minimo contrattuale è dipeso da causa a lui non imputabile (ed i rischi relativi sono a suo carico); potrà evitarla solo a norma dell’art. 1359 c.c., provando il comportamento doloso o colposo dell’altro contraente, che ha impedito l’avveramento della condizione. Così, nei contratti di distribuzione, lo storno a favore di altri distributori del rifornimento di merci da rivendere nella stessa zona; così, nella licenza di produzione, la cessione a terzi dei marchi oggetto di licenza.
finzione di avveramento della condizione: in pendenza della condizione le parti debbono comportarsi secondo buona fede (v.) ossia secondo le regole della correttezza (art. 1358 c.c.). Il che non significa, che la parte che ha alienato un diritto o assunto un’obbligazione sotto condizione sospensiva debba adoperarsi affinche´ la condizione si avveri. Il dovere di buona fede le impone di astenersi dal compiere atti che possano impedire l’avveramento della condizione. La violazione di questo dovere ha una precisa conseguenza: se la condizione non si avvera per causa imputabile, anche a titolo di semplice colpa, alla parte che aveva interesse a che non si verificasse, essa si considera avverata (art. 1359 c.c.). In altre parole (se si vuole evitare il ricorso ad una finzione): la condizione si ha per non apposta, e l’altra parte può senz’altro pretendere l’esecuzione del contratto. Così, se la condizione era il ritorno della nave e questa non potrà più tornare perche´ perita per colpa dell’altra parte (che ne ha provocato l’affondamento), l’accertamento della colpa costituisce l’avveramento della condizione e rende efficace il contratto. La finzione è applicabile solo alle condizioni causali e, per la parte non rimessa alla volontà del contraente, alle condizioni miste: è logicamente incompatibile con le condizioni potestative e, per la parte rimessa alla volontà del contraente, con le condizioni miste. Se si tratta di condizione unilaterale, la condizione è , naturalmente, invocabile solo dalla parte nel cui interesse la condizione non può più avverarsi: perciò , se per il suo avveramento il contratto non abbia previsto un termine, l’art. 1359 c.c. risulterà applicabile solo quando si sia raggiunta l’assoluta certezza che l’evento dedotto in condizione non potrà più avere luogo.
condizione illecita: la condizione contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, sia essa sospensiva oppure risolutiva, rende nullo il contratto (art. 1354, comma 1o, c.c.). Così la donazione sottoposta alla condizione sospensiva (potestativa) che il donatario abbracci una data confessione religiosa o contragga matrimonio e simili è illecita, e rende nullo il contratto, per contrarietà all’ordine pubblico, perche´ lesiva di irrinunciabili libertà della persona.
condizione impossibile: è impossibile la condizione che consiste in un evento che sia naturalmente o giuridicamente irrealizzabile: o irrealizzabile in assoluto (se i marziani sbarcheranno sulla Terra; se piazza del Duomo sarà resa suolo edificabile) o non realizzabile in concreto (quando sia dedotto in condizione un evento che non potrà più verificarsi, come il ritorno di una nave che si sa perita in naufragio e simili). In questo caso, a differenza che nel caso della condizione condizione, bisogna distinguere: la condizione sospensiva rende il contratto nullo; la condizione risolutiva si considera come non apposta (art. 1354, comma 2o, c.c.). Nella prima ipotesi siamo in presenza di un contratto destinato a non avere mai efficacia e, perciò , nullo: nella seconda ipotesi, all’opposto, il contratto è destinato a non perdere mai efficacia e, perciò , si considera come non sottoposto a condizione.
condizione legale: v. condicio, condizione iuris.
condizione mista: è valida la cosiddetta condizione condizione, dipendente tanto dalla volontà del contraente quanto di un terzo: tale è il subingresso da parte del compratore nel mutuo ipotecario gravante sulla cosa venduta: qui la condizione, ossia la cessione del mutuo, dipende tanto dalla volontà del debitorecondizionevenditore (elemento potestativo) quanto del terzo creditore (elemento casuale).
condizione nell’istituzione di erede e nel legato: l’efficacia dell’istituzione di erede e quella del legato possono dipendere, come l’efficacia del contratto, dal verificarsi di una condizione, sia sospensiva sia risolutiva (art. 633). Ev sottoposta a condizione sospensiva, nell’esempio più elementare, la disposizione che subordina l’istituzione di erede o il legato alla condizione che l’istituito abbia un figlio o consegua un determinato titolo di studio. L’erede può subito accettare, ma in attesa che l’evento dedotto in condizione si avveri è nominato un amministratore dell’eredità (art. 641 c.c.); l’avveramento della condizione produrrà effetto retroattivo, dal momento della apertura della successione (v.) (art. 646 c.c.). Ev sottoposta a condizione risolutiva la disposizione che, all’opposto, sia destinata a perdere efficacia al verificarsi di un evento futuro ed incerto: l’art. 638 c.c. ne indica un caso, quello della disposizione sotto condizione che l’erede non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato (ad esempio, ti istituisco erede a condizione che non trasferisca la tua residenza all’estero). Anche l’avverarsi della condizione risolutiva produce effetto retroattivo, ma l’erede o il legatario non è tenuto a restituire i frutti (v.) già maturati (art. 646 c.c.). Solo i legati possono essere sottoposti a termine, iniziale o finale (art. 637 c.c.). Le condizioni impossibili o illecite e il termine apposto alla istituzione di erede si considerano come non apposti (artt. 634, 637 c.c.): principio diverso, quando si tratta di condizione sospensiva, da quello vigente per i contratti e per gli atti unilaterali fra vivi (lì la condizione sospensiva impossibile rende nullo il contratto e quella illecita, sia essa sospensiva o risolutiva, lo rende sempre nullo). Si considera generalmente illecita la condizione che limiti in modo eccessivo la libertà altrui (e sia, perciò , contraria all’ordine pubblico). Solo un esempio in tal senso è quello previsto dall’art. 636 c.c., della condizione che impedisca le nozze (ti istituisco erede a condizione che non ti sposerai); ma si possono aggiungere altre ipotesi, come la condizione che vieti il divorzio (o come quella che vieti l’impugnazione del testamento). Diverso è il caso della condizione che subordini l’efficacia della disposizione testamentaria al matrimonio con una determinata persona (ti lascio tutti i miei beni se sposerai mia figlia); vale al riguardo la riserva finale dell’art. 634 c.c., per la quale la condizione condizione rende nulla la stessa disposizione se è rivelatrice di un motivo illecito, determinante della volontà del testatore (e, nel nostro esempio, è sicuramente contrario all’ordine pubblico il motivo di chi tenta di coartare, con la prospettiva di un’eredità , la libertà altrui di contrarre matrimonio). In un caso specifico la condizione condizione rende nulla la disposizione, sia essa a titolo universale o a titolo particolare (art. 635 c.c.): è il caso della condizione di reciprocità (ti istituisco erede o ti do un legato a condizione che tu faccia altrettanto con me).
condizione nel matrimonio: la dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta ne´ a termine, ne´ a condizione. Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti (art. 108 c.c.).
pendenza della condizione: finche´ perdura l’incertezza sul verificarsi o no della condizione, si dice che questa pende; le parti si trovano, in condizione condizione, in una situazione di aspettativa, che è giuridicamente protetta: chi ha acquistato un diritto sotto condizione sospensiva o chi ha assunto un’obbligazione sotto condizione risolutiva può , in condizione condizione, compiere atti conservativi (art. 1356 c.c.), come chiedere il sequestro conservativo della cosa che forma oggetto del contratto condizionale, se nutre il fondato timore che, in attesa dell’avveramento della condizione, l’altra parte oppure terzi pregiudichino le sue ragioni (ad esempio, che l’altra parte venda a terzi la cosa mobile o che i creditori dell’altra parte la sottopongano ad esecuzione forzata). La stessa aspettativa può formare oggetto di disposizione: chi ha acquistato un diritto con contratto sottoposto a condizione sospensiva o chi lo ha alienato con un contratto sottoposto a condizione risolutiva può , in condizione, alienarlo ad un terzo; e gli effetti di questo atto di disposizione sono subordinati, anch’essi, alla medesima condizione (art. 1357 c.c.). Ma occorre, perche´ il terzo acquisti un diritto condizionato, che la condizione gli sia opponibile: che il contratto condizionale, in altre parole, fosse menzionato nel contratto con il terzo o, in mancanza, che fosse stato trascritto (v. trasmissione) nei registri immobiliari prima del nuovo contratto. Altrimenti il terzo acquista un diritto incondizionato, e l’alienante dovrà il risarcimento dei danni al suo contraente per l’inadempimento contrattuale. V. anche finzione di avveramento della condizione.
condizione risolutiva: è un avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata la cessazione degli effetti del contratto (v. contratto, effetti del condizione) o di una sua clausola (v.).
condizione si sine liberis decesserit: è il caso della disposizione che istituisce eredi i figli nati o nascituri di persona vivente al tempo della morte del testatore (art. 462, comma 3o, c.c.): se questa morirà senza figli, il patrimonio ereditario andrà ad altra persona oppure ad un ente, che è dunque istituito erede sotto condizione sospensiva. Si pone, e viene risolto affermativamente, il problema se sia ammissibile l’esecuzione anticipata della volontà testamentaria, considerando come già avverata la condizione sospensiva si sine liberis decesserit quando, per l’età avanzata, la filiazione possa dirsi sicuramente esclusa. Del resto, l’art. 641 c.c., in materia di istituzione di erede e di legato, equipara espressamente l’ipotesi in cui la condizione sospensiva non si verifica a quella in cui è certo che non si può verificare (l’art. 641 c.c. è richiamato dal successivo art. 643 c.c., relativo al caso di eredi nascituri). Ev appena il caso di aggiungere, infine, che le disposizioni testamentarie, aventi riguardo a figli nati o nascituri, non possono applicarsi ai figli adottivi. Una simile interpretazione estensiva violerebbe la volontà testamentaria, che con l’espressione figli nati o nascituri, fa inequivocabile riferimento alla discendenza di sangue. La clausola si sine liberis decesserit viene considerata illecita quando dall’interpretazione del testamento si evince che il testatore ha confezionato una tale disposizione per eludere il divieto di sostituzione fedecommissaria (v. sostituzione, condizione fedecommissaria) (art. 692, comma 5o, c.c.). Disposizioni del genere possono però presentare varianti: alla persona vivente, i cui figli nati o nascituri sono istituiti eredi, può intanto essere lasciato in legato l’usufrutto del patrimonio ereditario. In tal caso l’esecuzione anticipata della disposizione a favore del soggetto istituito erede sotto condizione sospensiva, che nel caso qui considerato è un ente pubblico, farà di questo un nudo proprietario fino alla morte dell’usufruttuario. Altra variante ancora: all’ente viene lasciato, sempre sotto la medesima condizione, soltanto un legato, consistente nel ricavato della vendita di un immobile relitto. Si tratta di legato di genere (pagamento di un bene esistente nel patrimonio del testatore); e di legato obbligatorio, con effetti non traslativi a favore dell’onorato, bensì obbligatori a carico dell’onerato. Si domanda, per questa ipotesi, se l’usufruttuario generale sia legittimato a vendere l’immobile per dare esecuzione alla disposizione a favore dell’ente. Il solo titolo di usufruttuario, ovviamente, non gli attribuisce una tale legittimazione (ove l’onere di eseguire i legati non sia stato dal testamento posto a carico di un legatario: art. 662 c.c.); ma in questo genere di ipotesi la persona vivente in questione può vantare il titolo di erede legittimo, per il rapporto di sangue che la lega al de cuius; e l’adempimento dei legati grava sull’erede legittimo, quanto il testatore abbia disposto solo di legati. Nel nostro caso l’adempimento del legato si compone di due fasi: a) una fase preliminare, strumentale rispetto all’adempimento vero e proprio, è la vendita dell’immobile. Si tratta, sotto questo aspetto preliminare, preparatorio rispetto all’adempimento finale, di un legato di contratto; b) una fase finale, che è il versamento del prezzo ricavato dalla vendita nelle mani dell’ente. Non deve destare perplessità il fatto che a disporre delle cose (qui della nuda proprietà ) sia un soggetto che non ne è proprietario. Ci si dovrà rendere conto del fatto che la nuda proprietà dell’immobile in questione è obiettivamente senza proprietario; ne´ questa è una situazione anomala in un sistema che ammette che beni possano essere lasciati ai figli nascituri di persona vivente. Va ricordato poi che solo per regola generale la facoltà di disporre delle cose spetta al proprietario; uguale legittimazione, in molteplici casi, spetta ad altri soggetti, e la figura del mandato (v.) a vendere è solo uno di questi casi.
condizione sospensiva: è un avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata l’iniziale efficacia del contratto (v. contratto, effetti del condizione) o di una sua clausola (v.).
condizione sospensiva meramente potestativa: è nullo il contratto con condizione condizione, ossia consistente nel semplice arbitrio di una delle parti (art. 1355 c.c.): ti vendo la mia casa a condizione che deciderò di venderla. La ragione della nullità del contratto è qui evidente: dichiarare voglio se vorrò equivale a dichiarare per ora non voglio; manca, dunque, la volontà attuale di acquistare un diritto o di assumere un’obbligazione. L’altra parte, se mai un simile contratto fosse valido, resterebbe in balia dell’arbitrio del suo contraente, il che può anche accadere, ma nelle forme della proposta irrevocabile (v.) e del patto di opzione (v.). Quando, invece, si tratta di condizione (non meramente) potestativa, c’è la volontà attuale, anche se condizionata, di acquistare il diritto o di assumere l’obbligazione: so che, se mi dedicherò al commercio, quel contratto di locazione acquisterà efficacia e che sarò inadempiente se, anziche´ eseguire il già concluso contratto, prenderò in locazione un altro negozio. Così l’evento dedotto in condizione mista può essere la conclusione di un ulteriore contratto, come nel caso del mutuo ipotecario subordinato alla condizione che il mutuatario assicuri il bene ipotecato dal rischio di incendio, crollo ecc.; o come nel caso della vendita o del leasing di autovetture abbinato a polizze assicurative nell’interesse del venditore o concedente o nell’interesse del compratore o concessionario oppure di entrambi. Ev nulla, per l’art. 1355, la condizione condizione, non anche quella risolutiva, che la giurisprudenza ha avuto occasione di giudicare valida; ma, a ben guardare, d’altro non si tratta se non della previsione contrattuale di una più ampia facoltà di recesso (v.), possibile anche quando la controparte abbia dato inizio all’esecuzione del contratto in deroga all’art. 1373, comma 1o, c.c., che nulla fa supporre sia norma inderogabile. V. anche condizione potestativa.
condizione sospensiva potestativa: è valida la condizione condizione, ossia quella che dipende dal futuro comportamento volontario di una delle parti: ad esempio, ti vendo la mia casa sotto la condizione sospensiva che deciderò di trasferirmi in altra città ; prendo in locazione il tuo negozio sotto la condizione che deciderò di dedicarmi al commercio.
condizione testamentaria di reciprocità: si parla di condizione condizione quando il testatore ha fatto una disposizione a titolo universale o particolare a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’erede o del legatario. Tale condizione è nulla (art. 635 c.c.).
condizione unilaterale: è la condizione pattuita a favore di una sola delle parti, la quale può avvalersene o rinunciarvi a propria discrezione, sia prima che dopo il suo avveramento, espressamente o per fatti concludenti.
condizione volontaria: v. condicio, condizione facti.
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