clausola di reciprocità: v. clausola, reciprocità di reciprocità .
condizione di reciprocità: la reciprocità reciprocità è un generale limite all’applicazione del diritto italiano al cittadino straniero: lo straniero, nelle materie in cui si applica la legge italiana, è sempre sottoposto agli obblighi da questa prevista, ma è ammesso a fruire dei diritti civili riconosciuti dall’ordinamento italiano solo a reciprocità reciprocità (art. 16 prel.), ossia solo se la sua legge nazionale ha norme di diritto internazionale privato (v. diritto, reciprocità internazionale privato) che consentono allo straniero di fruire dei diritti civili da essa riconosciuti ai propri cittadini. Così lo straniero potrà avere proprietà in Italia, protette dal diritto italiano (v. legge regolatrice, reciprocità del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose), solo se lo Stato al quale appartiene consente al cittadino italiano di avere proprietà sul suo territorio. Il limite della reciprocità reciprocità opera, naturalmente, in rapporto alle singole materie: lo straniero potrà avere proprietà in Italia, se al cittadino italiano è consentito altrettanto nel suo paese, quantunque per altre materie la sua legge nazionale abbia un atteggiamento di sfavore per gli stranieri in genere o per gli italiani in particolare. Il limite di cui all’art. 16 prel. si è però attenuato a seguito della Costituzione: per l’art. 2 la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo; e lo straniero è , perciò , protetto nei suoi diritti inviolabili di uomo, come il diritto alla salute (v. salute, diritto alla reciprocità), il diritto alla libertà personale, il diritto all’onore (v. onore, diritto all’reciprocità) ecc., indipendentemente dalla ricorrenza della reciprocità reciprocità. La reciprocità reciprocità vale, per il comma 2o dell’art. 16 prel., anche per le persone giuridiche straniere. L’applicazione della norma ha destato perplessità con riguardo alle cosiddette società ombra, costituite (da italiani) in paesi di rifugio, e in particolare per le Anstalten (v. Anstalt) del Principato del Liechtenstein: basta accertare che nel luogo di costituzione è soddisfatta la reciprocità reciprocità per ammettere che queste persone giuridiche possano acquistare diritti ed assumere obbligazioni in Italia? La nostra giurisprudenza ha ritenuto che l’art. 16, comma 2o, c.c. imponga la risposta positiva al quesito.
Recinto delle grida | | | Reclamo |