La proprietà è il diritto reale fondamentale: è , fra i diritti reali, il diritto che consente la più ampia sfera di facoltà che un soggetto possa esercitare su una cosa; ed una sfera di facoltà potenzialmente illimitate. V. anche diritti reali.
abuso del diritto di proprietà: v. abuso, proprietà del diritto di proprietà .
accertamento del diritto di proprietà: v. accertamento, proprietà della proprietà .
accesso alla proprietà: ogni sistema giuridico regola i conflitti fra gli uomini per l’appropriazione delle cose; disciplina, cioè , l’proprietà proprietà, determinando i modi di acquisto di questo diritto. Il principio, da noi codificato all’art. 922 c.c., è che la proprietà si acquista solo nei modi stabiliti dalla legge; e, perciò , chi si appropria delle cose in modo diverso da quelli, pur numerosi, che sono previsti dalla legge non ne acquista la proprietà, non riceve la protezione del diritto. Il principio è di rango costituzionale: per l’art. 42, comma 2o, Cost. è la legge che determina i modi di acquisto della proprietà privata.
proprietà artistica: è il diritto esclusivo all’utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno (v.) da parte del suo autore o dell’avente causa di questi. Ev anche detta proprietà letteraria.
azioni a difesa della proprietà: il diritto di proprietà, come ogni altro diritto, fruisce di protezione giurisdizionale: si avvale, in particolare, di specifiche azioni, dette azioni petitorie in antitesi con le azioni possessorie, poste a tutela del possesso. Sotto altro aspetto esse vengono in considerazione quali azioni reali, in antitesi con le azioni personali: con esse si fa valere il diritto di proprietà, e possono per ciò stesso essere esercitate nei confronti di chiunque; sono, invece, azioni personali quelle azioni che, pur avendo ad oggetto una cosa, si basano su un diritto alla consegna e, reciprocamente, su una obbligazione di consegnare che nascono da un rapporto obbligatorio fra le parti, come nel caso della consegna della cosa venduta o della restituzione della cosa data in locazione o in comodato. Sono proprietà proprietà l’azione di rivendicazione (v. azione, proprietà di rivendicazione), l’azione negatoria (v. azione, proprietà negatoria), l’azione di regolamento di confini (v. azione, proprietà di regolamento di confini), l’azione di apposizione di termini (v. apposizione di termini, azione di proprietà). V. anche azione, proprietà di nunciazione.
proprietà come diritto e come funzione sociale: l’art. 42, comma 2o, Cost. enuncia il principio secondo il quale la legge determina, della proprietà privata, i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. L’accesso popolare alla proprietà, cui fa riferimento l’ultima parte della norma, è concetto di agevole comprensione: si tratta di favorire, per legge, la proprietà contadina dei fondi rustici, di diffondere tra i ceti meno abbienti la proprietà dell’abitazione e così via. Più arduo è comprendere il principio della funzione sociale della proprietà privata, giacche´ il concetto di proprietà privata e quello di funzione sociale appaiono, a prima vista almeno, in contraddizione tra loro. La funzione sociale della proprietà è la formula con la quale le costituzioni di questo secolo, a partire dalla Carta di Weimar del 1919, hanno ricercato un nuovo equilibrio fra interessi del singolo e bisogni della collettività , fra ragioni dei proprietari ed esigenze dei non proprietari. Ev una formula che a molti è parsa una mistificazione, addirittura una menzogna convenzionale (come è apparsa a Radbruch). Ad altri è sembrata una contraddizione in termini: la proprietà è un diritto; è il potere di un soggetto su una cosa riconosciuto e garantito nell’interesse proprio del suo titolare. La funzione corrisponde ad una situazione antitetica al diritto; è , all’opposto, un potere riconosciuto ad un soggetto per soddisfare un interesse altrui. Sono funzioni, in particolare pubbliche funzioni, i poteri spettanti ai funzionari pubblici, che li esercitano non nel proprio interesse, ma nell’interesse pubblico; ed è funzione, nel diritto privato, la potestà dei genitori (v. potestà , proprietà dei genitori), in quanto potere riconosciuto loro nell’interesse dei figli minori; è funzione il potere spettante agli amministratori di associazioni, società , fondazioni e così via, in quanto attribuito loro nell’interesse dell’ente da essi amministrato. Può la proprietà essere, al tempo stesso, un diritto ed una funzione? Come può il privato proprietario avere il diritto di utilizzare la cosa nel proprio interesse e, contemporaneamente, essere tenuto a utilizzarla nell’interesse sociale? La contraddizione si supera considerando che la funzione sociale da assicurare va riferita non alla proprietà privata come diritto sulle cose, ma piuttosto alle cose oggetto di proprietà privata. La norma costituzionale esprime l’esigenza di una destinazione sociale, ossia per il vantaggio di tutti, delle risorse e, in generale, della ricchezza, immobiliare e mobiliare, anche se questa si trova in mani private. Il che legittima l’intervento della legge che, ponendo limiti al diritto del proprietario, attribuisca allo Stato o ad altri enti pubblici il potere di assicurare la destinazione sociale della ricchezza. E la legislazione urbanistica costituisce un esempio significativo di come i suoli possano, al tempo stesso, essere oggetto di (limitata) proprietà privata e di governo pubblico, diretto ad assicurarne la funzione sociale. Riferire la funzione sociale, anziche´ alla proprietà come diritto, al bene oggetto di proprietà equivale a correggere la formula costituzionale, che va letta come riferentesi alla destinazione sociale della ricchezza. La funzione sociale si ripresenta così come un vincolo esterno al diritto di proprietà e, a questo modo, lascia impregiudicata la sua natura di diritto soggettivo, riconosciuto e garantito solo nell’interesse del proprietario. La norma costituzionale si rivolge principalmente, ma non soltanto, al legislatore. Essa implica che ogni norma di legge ordinaria, che ponga limiti alla proprietà o imponga obblighi al proprietario, sia essa successiva o anteriore alla Costituzione, non debba essere riguardata come una eccezione alla regola della pienezza e della esclusività del diritto di proprietà, ma come norma di attuazione, nel caso da essa regolato, del generale principio della destinazione sociale dei beni, come tale suscettibile di applicazione analogica a casi analoghi. A questa applicazione giudiziaria della funzione sociale non si oppone la riserva di legge contenuta nell’art. 42 Cost.: questa impedisce l’applicazione immediata della norma costituzionale, ma non ostacola, quando una norma di legge ordinaria sussista, la sua applicazione analogica (v. interpretazione della legge, proprietà analogica). L’assolutezza del diritto di proprietà trova a questo modo un organico criterio di temperamento, rimesso nelle mani del giudice; un generale principio alla stregua del quale coordinare fra loro gli interessi particolari dei proprietari e quelli dei non proprietari o della collettività nel suo insieme. Giova a questo punto ritornare sull’art. 832 dello stesso c.c., per il quale i diritti del proprietario valgono entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. La formula legislativa fa salvi i limiti e gli obblighi risultanti non già dalla legge ma, più latamente, dall’ordinamento giuridico; non postula la necessità di specifiche disposizioni di legge; consente il richiamo, di fronte a casi non regolati da una precisa disposizione, di norme che regolano casi simili o materie analoghe, e consente altresì il riferimento ai principi generali dell’ordinamento dello Stato (art. 12 prel.). E che la materia dei limiti alla proprietà non sia di stretto diritto emerge, del resto, dall’intero sistema del c.c.. Basta considerare, ad esempio, la norma sulle immissioni (v.) per rendersi conto che, in questo campo, il giudice è investito di estesi poteri di valutazione circa il modo di contemperare (secondo l’espressione usata dall’art. 844 c.c.) le ragioni della proprietà con altre esigenze, come le esigenze della produzione. La necessità di regole particolari (e, dunque, di norme espresse) vale solo come garanzia della proprietà privata di fronte all’azione dei pubblici poteri (art. 845 c.c.), in conformità di quel principio di legalità cui è sottoposta, nell’esercizio dei suoi poteri autoritativi, la P.A.. Le implicazioni che si possono trarre dalla funzione sociale della proprietà sono molteplici, anche se mancano significative esperienze giurisprudenziali.
proprietà come funzione sociale: v. proprietà come diritto e come funzione sociale.
proprietà commerciale: il diritto non riconosce all’imprenditore un diritto alla utilizzazione esclusiva delle sue idee organizzative, come è , invece, riconosciuto un diritto di esclusiva sulle opere dell’ingegno (v. opera dell’ingegno) e sulle invenzioni industriali (v. invenzione industriale). Il riconoscimento di un simile diritto sarebbe in contrasto con il principio costituzionale della libertà di concorrenza (v. libertà , proprietà di concorrenza).
consolidazione della proprietà: quando, per qualsiasi causa, il diritto reale su cosa altrui si estingue, il diritto del proprietario si riespande, assumendo automaticamente il carattere di piena proprietà. Ev la cosiddetta consolidazione; si parla, ad esempio, di consolidazione dell’usufrutto (v.) per alludere al fatto che, cessato l’usufrutto, il proprietario riacquista il godimento della cosa.
contenuto del diritto di proprietà: secondo la nozione dell’art. 832 c.c., la proprietà è il diritto (a) di godere e (b) disporre delle cose (c) in modo pieno ed (d) esclusivo, (e) entro i limiti e (f) con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Ma vale la preliminare avvertenza che il proprietà proprietà varia sensibilmente in rapporto alle diverse categorie di beni; sicche´ all’art. 832 c.c. si deve guardare come ad una norma che, al costo di un considerevole grado di astrazione, identifica gli elementi comuni ai molteplici statuti proprietari. Gli elementi a e b identificano le facoltà spettanti al proprietario: a) la facoltà di godere delle cose (v. godimento, facoltà di proprietà); b) la facoltà di disporre delle cose (v. disposizione, facoltà di proprietà). Gli elementi c e d indicano i generali caratteri riconosciuti alle facoltà di godere e di disporre del proprietario: c) la pienezza del diritto di proprietà. Il proprietario può godere e disporre delle cose in modo pieno: può farne, cioè tutto ciò che non sia espressamente vietato. Per sapere se il proprietario può fare o non fare qualcosa non occorre trovare una norma che gli consenta di fare o di non fare; una norma occorre, invece, per imporgli di fare o di non fare. In mancanza di una norma in tal senso (questa è la pienezza della proprietà) il proprietario gode di facoltà illimitate: può godere e disporre delle cose a proprio piacimento. La pienezza del diritto di proprietà viene meno quando sulla cosa siano costituiti diritti reali minori che limitino fortemente la facoltà di godimento del proprietario. In tal caso la proprietà cessa di essere piena proprietà per diventare nuda proprietà. Tuttavia, la proprietà resta, anche in questo caso, potenzialmente piena; nel momento in cui il diritto reale minore si estingue il proprietà proprietà si espande e riacquista, automaticamente, tutta la sua pienezza (cosiddetta elasticità della proprietà); d) l’esclusività del diritto di proprietà (v.). Gli elementi e ed f costituiscono altrettanti correttivi ai caratteri di pienezza e di esclusività del diritto di proprietà. Con essi l’ordinamento giuridico ricerca il punto di equilibrio fra opposti interessi; fra l’interesse del proprietario, da un lato, a godere e disporre delle cose a proprio piacimento e per il proprio vantaggio e, dall’altro lato, l’interesse dell’intera collettività , e dei suoi singoli componenti, ad un impiego della ricchezza che vada a vantaggio generale o, quanto meno, non arrechi pregiudizio alla collettività o ai singoli. Questo risultato è perseguito con una duplice tecnica legislativa: limitando il contenuto del diritto di proprietà (e); imponendo obblighi al proprietario (f). Il punto di equilibrio fra questi opposti interessi varia in rapporto alle diverse categorie di beni; ed è , storicamente, quanto mai mutevole, fortemente legato all’evoluzione dei rapporti di forza politici e sociali entro la società . Si evolve, conseguentemente, il contenuto del diritto di proprietà; il volto concreto che, al di là della definizione dell’art. 832 c.c., questo diritto assume è quello che risulta dalla estensione e dalla qualità dei limiti alla proprietà e degli obblighi al proprietario che la mutevole legislazione in materia introduce (v. limiti al diritto di proprietà; proprietario, obblighi del proprietà).
proprietà dello Stato e degli enti pubblici: v. beni, proprietà pubblici.
elasticità della proprietà: v. nuda proprietà .
esclusività del diritto di proprietà: il proprietario può godere e disporre delle cose in modo esclusivo: può , cioè , escludere chiunque altro dal loro godimento e dalla loro disposizione. Ev quel carattere della proprietà che determina il fenomeno per cui il rapporto fra l’uomo e la cosa è trasformato in un rapporto fra gli uomini, nella pretesa del singolo di servirsi delle cose con esclusione degli altri. Il diritto di proprietà rende legittima questa pretesa: la chiusura del fondo, che è diritto del proprietario (art. 841 c.c.), rende visiva questa esclusività della proprietà, con l’evidenza di un recinto posto intorno ad un terreno o di una porta chiusa davanti ad una casa. La pretesa del proprietario è protetta contro chiunque la violi: è protetta, anzitutto, con l’applicazione delle norme del c.p. che puniscono il furto (v.), l’appropriazione indebita (v. appropriazione, proprietà indebita), la violazione di domicilio (v.) ecc.; è protetta, inoltre, dalla possibilità per il proprietario di rivolgersi al giudice con azioni civili, quali le azioni petitorie (v. azione, proprietà petitoria) e le azioni di nunciazione (v. azione, proprietà di nunciazione).
proprietà fiduciaria: con il termine di proprietà proprietà si indica una particolare specie di proprietà, caratterizzata dalla peculiarità che le facoltà di godere e di disporre di un dato bene sono attribuite al proprietario non per soddisfare un interesse proprio, bensì un interesse altrui. V. anche fiducia.
imprescrittibilità del diritto di proprietà: v. imprescrittibilità , proprietà del diritto di proprietà .
proprietà individuale: la proprietà proprietà o solitaria è la proprietà che appartiene ad una sola persona, in antitesi con la comproprietà.
proprietà letteraria: v. proprietà artistica.
limiti al diritto di proprietà: sono variamente posti dal c.c. e, soprattutto, dalla legislazione speciale in rapporto alle diverse categorie di beni. Ma generale e tradizionale limite alla facoltà di godimento, risalente al diritto romano, è nel divieto degli atti di emulazione (art. 833 c.c.); il proprietario non può giovarsi della cosa per compiere atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri (come l’innalzare un muro, privo di utilità per il proprietario del fondo, con lo specifico scopo di togliere al vicino la vista del panorama, o come il tenere ad alto volume il suono della propria radio solo per recare molestie ai vicini). La norma, per i termini in cui è formulata, risulta di scarsissima applicazione: basta, perche´ la sua applicazione venga esclusa, che il proprietario possa trarre una qualche utilità dall’atto compiuto. Più vasta possibilità di applicazione ha, invece, una norma ritenuta implicita nel sistema legislativo, che reprime ogni forma di abuso del diritto (v. abuso, proprietà del diritto), sia questo il diritto di proprietà o altro diritto soggettivo, reale o di credito. L’abuso del diritto consiste nell’esercitare il diritto per realizzare interessi diversi da quelli per i quali esso è dall’ordinamento giuridico riconosciuto: in questa vasta figura rientrano anche gli atti di emulazione vietati dall’art. 833 c.c., essendo di tutta evidenza che con essi il proprietario abusa del proprio diritto. L’art. 833 c.c. apre già una contraddizione entro il concetto classico di proprietà quale ius utendi abutendi; ma la contraddizione si aggrava se si ritiene di poter configurare un abuso anche oltre i limiti segnati dall’art. 833 c.c.. La Cassazione ha ritenuto che il proprietario possa commettere un illecito, in quanto abusa del proprio diritto, anche se dall’atto può ritrarre utilità, quante volte persegua scopi non rispondenti a quelli per i quali il diritto di proprietà è protetto dall’ordinamento positivo. Con il che si ammette la possibilità di distinguere fra scopi, o interessi, rispondenti e scopi, o interessi, non rispondenti a quelli per i quali il diritto di proprietà riceve riconoscimento legislativo. Si mette in discussione la pienezza del diritto di proprietà o, quanto meno, il modo tradizionale di intenderla, come facoltà di fare della cosa tutto ciò che non sia espressamente vietato. Una simile discussione è da tempo in atto nella nostra dottrina: si è prospettata la possibilità di determinare in positivo, e non solo in negativo, il contenuto del diritto di proprietà, pur rapportandolo alla natura dei beni e alla loro destinazione; ma per giungere a tanto si sono prese le mosse, piuttosto che dal c.c., dalla Costituzione e dalla formula della funzione sociale della proprietà figurante nel secondo comma dell’art. 42 Cost.. Qui bisogna avvertire che la figura dell’abuso del diritto trova le più frequenti applicazioni giurisprudenziali in ambiti diversi dalla proprietà: soprattutto, in materia di contratti, dove la giurisprudenza può argomentare dal dovere di correttezza e di lealtà implicito nel canone della buona fede contrattuale (artt. 1337 c.c., 1358 c.c., 1366 c.c., 1375 c.c., 1460, comma 2o c.c.). Ma in materia di diritti reali si ritrovano drastiche applicazioni legislative: per l’art. 15 della l. n. 10 del 1977, modificato dagli artt. 7 e 19 della l. n. 47 del 1985, il proprietario del suolo che costruisca senza concessione o in violazione della concessione ottenuta, abusando così del suo diritto di proprietà, perde la proprietà del suolo e della costruzione, che passa al comune.
modi di acquisto della proprietà: v. acquisto, proprietà a titolo derivativo; acquisto, proprietà a titolo originario.
nuda proprietà: v. nuda proprietà .
piena proprietà: il proprietario può godere e disporre delle cose in modo pieno (nel modo più assoluto, secondo l’art. 544 del code Napole´ on): può farne, cioè tutto ciò che non sia espressamente vietato. Per sapere se il proprietario può fare o non fare qualcosa non occorre trovare una norma che gli consenta di fare o di non fare; una norma occorre, invece, per imporgli di fare o di non fare. In mancanza di una norma in tal senso (questa è la pienezza della proprietà) il proprietario gode di facoltà illimitate: può godere e disporre delle cose a proprio piacimento.
possesso senza proprietà: v. usucapione.
proprietà privata: v. diritto di proprietà.
prova della proprietà: v. prova, proprietà della proprietà .
proprietà pubblica: v. beni, proprietà pubblici.
rischio inerente alla proprietà: v. responsabilità , proprietà per danno cagionato da cose.
proprietà senza possesso: v. possesso.
proprietà solitaria: v. proprietà individuale.
successione nel diritto di proprietà: la proprietà, alla morte del proprietario, si trasmette ai suoi successori (v. successione).
proprietà superficiaria: v. superficie, diritto di proprietà.
Proprietario | | | Proprietà fondiaria |