statuti comunali e provinciali: l’art. 4 l. n. 142 del 1990 stabilisce che, nell’ambito dei principi fissati dalla legge stessa, lo statuto dei comuni e delle province detti le norme fondamentali per la organizzazione dell’ente, le attribuzioni degli organi, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, le modalità di partecipazione popolare, di decentramento ecc., e precisa infine le modalità di adozione e pubblicazione dello statuto. Lo statuto riveste il carattere di norma subprimaria rispetto alla legge statale e regionale e si colloca, nella gerarchia delle fonti normative, tra la legge e il regolamento.
statuti regionali: rappresentano le norme fondamentali di ciascuna regione. Sono emanati con una procedura speciale (deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali) e sottoposti al controllo dello Stato mediante legge di approvazione delle Camere. Il contenuto necessario, ma non esclusivo, degli statuti statuti è costituito dalle norme relative all’organizzazione interna delle regioni, dalle norme che regolano l’esercizio del diritto di iniziativa, del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi delle regioni e dalle norme che regolano la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Gli statuti delle regioni ad autonomia speciale disciplinano l’ordinamento delle rispettive regioni. Essi sono adottati con leggi costituzionali e possono apportare deroghe alle norme del titolo V della Costituzione, cioè a quelle disposizioni che valgono come disciplina uniforme per le regioni di diritto comune, ad eccezione di quelle che esprimono la specifica funzione di salvaguardia del carattere unitario dello Stato.
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