disposizioni a favore dell’anima: v. anima, disposizioni a favore dell’disposizioni.
disposizioni a favore dei poveri: le disposizioni testamentarie a favore dei poveri e le altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s’intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti al comune dell’ultimo domicilio del defunto (art. 630, comma 1o, c.c.). La stessa regola si applica quando il testatore ha disposto un lascito a favore dei poveri rimettendo la determinazione dell’uso ad un terzo, e questi non possa o non voglia procedere alla determinazione ovvero quando, avendo indicato come beneficiario un pubblico istituto, questi non possa o non voglia accettare l’incarico.
Disposizione | | | Dissenting opinion |