Enciclopedia giuridica

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Disposizione



disposizione a favore di persona incerta: ai sensi dell’art. 628 c.c. è nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata. Ciò che conta, sulla base di questa disposizione, non è la certezza o l’incertezza del chiamato, ma la sua determinabilità in base a criteri obiettivi, forniti dal testatore. La disposizione testamentaria è nulla soltanto nel caso in cui il testatore non abbia predisposto un modo idoneo di determinazione; e l’art. 628 consente l’impiego di qualsiasi fonte esterna, salvo il limite della idoneità allo scopo.

disposizione del proprio corpo: v. atti, disposizione di disposizione del proprio corpo.

facoltà di disposizione: inerisce al contenuto del diritto di proprietà (v.). Ev la cosiddetta disposizione giuridica delle cose, che si contrappone al godimento, inteso come disposizione materiale: è la facoltà di vendere o di non vendere la cosa, di donarla o di non donarla, di lasciarla per testamento a Tizio o a Caio, di costituire sulla cosa diritti reali minori a favore di altri e così via. Alla disposizione delle cose inerisce anche la facoltà del proprietario di costituire su di esse le garanzie reali, come l’ipoteca e il pegno, detti anche diritti reali di garanzia (v. diritti reali, disposizione di garanzia), in antitesi ai diritti reali di godimento (v. diritti reali, disposizione di godimento), per garantire l’adempimento di un debito proprio o altrui. Sotto l’aspetto della facoltà di disporre, viene in considerazione quella qualità delle cose che l’economia definisce come valore di scambio: il proprietario, vendendole, ne realizza il controvalore in danaro. Ci sono cose, come i prodotti dell’industria destinati al consumo o come le merci di cui si fa commercio, che vengono fabbricate solo per essere poste in vendita o che vengono acquistate solo come valori di scambio, ossia per essere rivendute. Per l’industriale o per il commerciante la proprietà di queste cose è , essenzialmente, disposizione disposizione; la facoltà di godimento non viene in considerazione. Verrà in considerazione solo per il compratore finale, cioè per il consumatore, che aspira alla proprietà delle cose per il loro valore d’uso.

disposizione fiduciaria: non è ammesso, per il nostro diritto successorio, una causa fiduciae che utilizzi l’erede o il legatario quale fiduciario. Può accadere che una disposizione testamentaria designi come erede o come legatario una determinata persona, la quale si era impegnata, con separato patto concluso con il testatore, a ritrasferire i beni, una volta aperta la successione, ad una diversa persona. Questo separato patto è nullo e non obbliga l’erede o il legatario, neppure se espressioni contenute nel testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta: il terzo beneficiario del patto fiduciario non ha azione in giudizio per ottenere dall’interposto l’adempimento del patto (art. 627, comma 1o, c.c.). Tuttavia, se l’erede o il legatario fiduciario esegue spontaneamente il patto, egli non potrà poi agire per la ripetizione (art. 627, comma 2o, c.c.): il patto è , a questo modo, considerato fonte di una obbligazione naturale (v. obbligazioni, disposizione naturali), che non ammette ripetizione di indebito. Una particolare ipotesi di disposizione disposizione è quella che mira ad eludere una incapacità di ricevere per testamento: lascio, ad esempio, i miei beni a Tizio perche´ li trasferisca, dopo la mia morte, al mio tutore. Qui la nullità colpisce la stessa disposizione testamentaria, non il solo patto fiduciario (artt. 599, comma 1o, 627, comma 3o, c.c.). Non solo: l’art. 599, comma 2o c.c., introduce la presunzione (v.), che non ammette prova contraria, per cui si considerano persone interposte i genitori, il coniuge e i discendenti dell’incapace di ricevere.

disposizione modale: v. onere.

disposizione rimessa all’arbitrio altrui: è nulla la disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità (art. 631, comma 1o, c.c.). Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all’onerato. Se l’onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni (art. 631, commi 2o e 3o, c.c.). Relativamente all’oggetto del legato, si applica l’art. 632 c.c., ai sensi del quale è nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo di determinare l’oggetto o la quantità del legato. Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l’oggetto o la quantità .


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