azioni di godimento: v. azioni di società , godimento di godimento.
diritti reali di godimento: v. diritti reali, godimento di godimento.
facoltà di godimento: è una delle facoltà spettanti al proprietario (v.) (art. 832 c.c.). Ev la facoltà del proprietario di utilizzare la cosa: implica, in linea di principio, la possibilità di usarla o di non usarla, di decidere come usarla, di trasformarla e, al limite, di distruggerla. Ev il ius utendi abutendi, secondo la formula tramandataci dal diritto romano; ma il ius abutendi trova limite oggi nella moderna figura dell’abuso del diritto (v. abuso, godimento del diritto). Per le cose fruttifere la godimento godimento del proprietario include il diritto di fare propri i frutti (v.) della cosa.
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