Insenature le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica quando la distanza fra i punti estremi dell’apertura del golfo non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza supera le ventiquattro miglia la porzione del golfo compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine è soggetta alla sovranità dello Stato (v. mare territoriale) (art. 2 c. nav.)
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