ius excludendi del proprietario: v. proprietà , esclusività del diritto di proprietario.
obblighi del proprietario: gli proprietario proprietario sono relativi alle diverse categorie di beni (v.). Un generale obbligo del proprietario è stato talora ricostruito sulla base degli artt. 2051 – 53 c.c. (v. responsabilità , proprietario per danno cagionato da cose): quello di mantenere la cosa in modo da evitare danni a terzi. Un altrettanto generale dovere del proprietario di ritrarre della cosa, oggetto del suo diritto, le utilità che essa è suscettibile di procurare non sembra ricavabile dal sistema legislativo; e ciò quantunque l’interesse generale possa reclamare che i beni vengano effettivamente utilizzati: la figura dell’abuso del diritto (v. abuso, proprietario del diritto) è in astratto suscettibile di applicazione al riguardo; ma non risulta che sia mai stata a questo proposito applicata. Un caso emblematico è quello degli appartamenti ad uso di abitazione lasciati inutilizzati: sebbene il fenomeno abbia raggiunto proporzioni socialmente rilevanti, non è parso configurabile alcun obbligo del proprietario di dare l’immobile in locazione (si sono studiate solo misure fiscali di incentivazione e disincentivazione). Un tradizionale obbligo del proprietario del suolo è di consentire l’accesso al vicino che abbia necessità di entrarvi per eseguire opere sul proprio fondo (deve, ad esempio, edificarvi una costruzione e non può fare a meno di passare per il fondo altrui) oppure a chi voglia riprendere la cosa propria che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi sia riparato, salvo che non preferisca consegnare lui stesso la cosa (art. 843 c.c.). Il proprietario dei terreni destinati all’agricoltura ha l’obbligo di provvedere alla loro coltivazione. Viene qui in considerazione il fatto che la terra è una fondamentale risorsa, il cui sfruttamento corrisponde all’interesse generale: sia per la ricchezza che dalla sua coltivazione si ricava, sia per le possibilità di lavoro e, quindi, di sostentamento che la coltivazione della terra offre. La l. n. 440 del 1978 stabilisce che le terre incolte possono essere assegnate per la coltivazione a chi ne faccia richiesta; è una forma di affitto (v.) forzato, per il quale il coltivatore paga un canone calcolato secondo criteri determinati dalla legge. Il c.c., per la verità , impone un generale divieto al proprietario di beni che interessino la produzione nazionale (i fondi agricoli, gli stabilimenti industriali) di abbandonare la coltivazione o, comunque, di astenersi dalla utilizzazione del bene, prevedendo la drastica sanzione della espropriazione del bene da parte dello Stato, previo pagamento di una giusta indennità . Altrettanto è stabilito per il proprietario che lasci deperire i propri beni con l’effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell’arte e della sanità pubblica (art. 838 c.c.). Ma questa rigorosa disposizione non ha trovato applicazione.
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