Ev specie del più ampio genere del contratto di locazione, avente per oggetto cose di per se´ produttive di frutti (come un fondo rustico o un’azienda). L’affittuario ha, rispetto al conduttore del contratto di locazione (che può anche astenersi dall’usare la cosa ricevuta in locazione), l’ulteriore obbligazione di curare la gestione della cosa produttiva, secondo la sua destinazione economica. D’altra parte l’affittuario ha il diritto di fare propri i frutti della cosa, mentre il locatore ha diritto di controllo, anche con accesso sul luogo, sull’osservanza da parte dell’affittuario degli obblighi che gli incombono, e può chiedere la risoluzione del contratto se l’affittuario: a) non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la sua gestione; b) se non osserva le regole della buona tecnica; c) se muta la destinazione economica della cosa. L’affittuario non può dare in sub affitto la cosa senza il consenso del locatore. V. azienda, affitto agricola; fondi rustici.
affitto a coltivatore diretto: è una sottospecie dell’affitto di fondi rustici (v. affitto di fondo rustico), in cui l’affittuario è un piccolo imprenditore agricolo che coltiva il fondo con il lavoro manuale prevalentemente proprio e dei componenti la propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto dell’impiego delle macchine agricole e considerando il lavoro della donna equivalente a quello dell’uomo (art. 6, l. 3 maggio 1982, n. 203)
affitto di azienda: è caratterizzato dalla particolarità del suo oggetto, cioè l’insieme dei beni mobili o immobili, organizzati dall’imprenditore al fine di esercitare un’impresa. L’affitto affitto si distingue dalla locazione di immobile ad uso commerciale (sottratto il primo, a differenza del secondo, alla normativa ex l. n. 392 del 1978) per i seguenti elementi: a) il nesso tra azienda commerciale e licenza di esercizio; b) la clausola che esclude ogni diritto dell’affittuario all’indennità per la perdita dell’avviamento (ex art. 34 l. n. 392 del 1978); c) la preesistenza dell’impresa al contratto. Il locatore non può esercitare un’attività concorrenziale a quella dell’affittuario per tutta la durata dell’affitto stesso, rendendo così dell’avviamento. possibile all’affittuario il godimento
affitto di azienda agricola: l’affitto affitto è caratterizzato dalla preminenza dell’organizzazione aziendale rispetto al fondo (a differenza dell’affitto di fondo rustico) e sottoposta, pertanto, alle norme relative all’affitto di azienda, con esclusione dell’applicazione della legislazione speciale e, in particolare, della l. 3 maggio 1982, n. 203.
affitto di fondo rustico: è il contratto di scambio, mediante il quale un coltivatore utilizza, dietro corrispettivo (canone d’affitto ), il fondo altrui e diventa l’unico titolare dell’impresa. La l. n. 203 del 1982 assegna al proprietario un ruolo attivo, ma questi non può considerarsi partecipe della funzione imprenditoriale. La l. n. 756 del 1964 aveva vietato la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria e di colonia parziaria, considerati come contratti non rispondenti alle esigenze di sviluppo agricolo del paese. In seguito all’estesa violazione di tale divieto, la l. n. 203 del 1982 ha introdotto la conversione dei contratti associativi in affitto, che si attua a richiesta di una delle due parti. Se è chiesta dal concedente, occorre il consenso dell’altra parte; in mancanza, il contratto si risolve. Il concessionario può attuare, invece, la conversione per atto unilaterale di volontà anche nel dissenso del concedente, salve le eccezioni di legge (v. mezzadria). La funzione sociale di tale contratto è consentire all’agricoltore non proprietario di un fondo agricolo di coltivare il fondo altrui, con diritto di fare propri i frutti, altrimenti spettanti al proprietario. L’affitto può comprendere anche le scorte del fondo: sia le scorte morte (macchine, attrezzi, foraggi), sia le scorte vive (bestiame da lavoro o da allevamento). Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento del fondo, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, riconoscendo così al proprietario non imprenditore un interesse, oltre che alla conservazione anche al potenziamento dell’efficienza e dell’organizzazione degli impianti. Se non c’è accordo fra le parti, arbitro del conflitto insorto è l’ispettorato provinciale dell’agricoltura, che ha anche il potere di indicare eventuali modificazioni tecniche da apportare al progetto presentato. L’affittuario può sempre recedere dal contratto; il locatore può solo, in caso di inadempimento dell’affittuario, chiedere al giudice la risoluzione. Sottospecie dell’affitto di fondo rustico è l’affitto a coltivatore diretto.
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