Enciclopedia giuridica

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Affrancazione del fondo

Consiste nella facoltà attribuita all’enfiteuta (v. enfiteusi) di conseguire la piena proprietà del fondo concesso in enfiteusi. Il diritto di affrancazione del fondo costituisce un diritto soggettivo potestativo (v. diritti, affrancazione del fondo potestativi) che si attua mediante la manifestazione da parte dell’enfiteuta della volontà di acquistare la proprietà del fondo ed il pagamento di una somma di danaro pari a quindici volte l’ammontare del canone (artt. 971 c.c. e 9 l. 11 dicembre 1970, n. 1138). Discussa è la configurazione della manifestazione della volontà di affrancazione del fondo: secondo un orientamento si tratterebbe di un contratto (v.), secondo altro orientamento di un atto unilaterale (v. atti unilaterali).


Affitto      |      Affreightment


 
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