accordo di Cartagena: v. Patto Andino.
accordo generale sulle tariffe ed il commercio (Gatt): accordo firmato a Ginevra il 30 ottobre 1947 ed entrato in via provvisoria in vigore dal 1o gennaio 1948. Stipulato allo scopo di liberalizzare il commercio mondiale attraverso l’abolizione progressiva delle barriere e delle tariffe doganali. L’Italia ha aderito all’accordo accordo il 27 aprile 1951, con la l. n. 1172. La competenza materiale dell’accordo accordo è stata successivamente ampliata ed oggi comprende anche il commercio per lo sviluppo, le misure non tariffarie e la regolamentazione dei servizi. Ev strutturato in quattro parti. La parte prima e composta di due soli articoli: quello sulla clausola della nazione più favorita e quello che prevede i negoziati periodici per la riduzione dei dazi e degli altri ostacoli al commercio internazionale. I principi fondamentali sui quali si basa sono: 1) la clausola della nazione più favorita; 2) il principio di non discriminazione come fondamento delle relazioni commerciali internazionali; 3) la clausola del trattamento nazionale. L’adesione all’accordo accordo è avvenuta attraverso la stipulazione di successivi Protocolli di applicazione provvisoria che autorizzano gli Stati contraenti a non modificare la loro legislazione interna così come allora in vigore per adeguarla alle disposizioni della parte seconda, che vale quindi solo per il futuro. L’accordo accordo non ha dato vita ad una organizzazione internazionale, bensì alla creazione di un Segretariato permanente che assicura la continuità dell’azione negli intervalli tra le riunioni delle parti contraenti che sono denominate Rounds, che sono un meccanismo di negoziato previsto dall’accordo accordo che consente alle parti contraenti di riunirsi periodicamente per aggiornare l’accordo stesso. Fino ad ora sono stati tenuti otto Rounds, l’ultimo dei quali, l’Uruguay Round, che avrebbe dovuto concludere i propri lavori alla fine del 1991, è attualmente ancora in fase di svolgimento. V. anche Unctad.
accordo interbancario: è l’accordo intervenuto tra più banche avente ad oggetto le condizioni relative alle operazioni ed ai servizi di banca. Detto accordo è finalizzato allo scopo di contenere la concorrenza tra le banche attraverso la pratica di condizioni generali di contratto omogenee.
accordo per commettere un reato: l’accordo accordo o l’istigazione a delinquere, se rimangono sterili o infruttuosi, pur essendo delle manifestazioni esterne di un proposito criminoso, non sono punibili. Si afferma infatti a questo proposito che il diritto penale è dominato dal principio fondamentale secondo cui il reato, come fatto umano punibile, non può consistere nella mera intenzione, mai punita dalla legge penale. Il disposto dall’art. 115 sulla non punibilità dell’accordo accordo costituisce un’applicazione dell’anzidetto principio generale: nel senso che, come non è rilevante la sola intenzione del soggetto monoagente per la configurabilità di un reato, così di regola non è rilevante l’intenzione rimasta nella fase di solo accordo tra più soggetti in ordine alla forma concorsuale nella commissione di un reato. Il principio secondo cui l’accordo o l’istigazione per commettere un reato, salvo il caso in cui ciò sia considerato come reato sui generis, non può costituire reato esso stesso per la mancanza dell’elemento oggettivo è ampiamente sottolineato anche in dottrina, ove si evidenzia come la norma assuma sotto questo profilo univoco significato garantista, negando rilevanza al tentativo di concorso; infatti, la non punibilità dell’istigazione e dell’accordo accordo, qualora il reato stesso non sia poi eseguito, esprime l’esigenza che tutte le condotte atipiche di partecipazione devono effettivamente saldarsi ad una condotta principale, manifestando dunque sul piano obiettivo una valenza ulteriore a quella caratterizzante gli atti idoneamente ed univocamente diretti a istigare (o agevolare) un altrui illecito. La previsione ex art. 115 di una misura di sicurezza (la libertà vigilata, regolata dall’art. 229) si giustifica per l’indice di pericolosità dimostrato dagli autori di quelle condotte. Nel concetto di istigazione rientra anche quello di determinazione. L’accordo e l’istigazione costituiscono la sintesi e, insieme il punto di arrivo di una serie di atti, i quali vanno dal primo manifestarsi all’esterno di un proposito di accordo o di istigazione sino all’incontro finale della volontà , comprendendo così anche tutti gli atti intermedi che normalmente precedono tale incontro: dall’art. 115 deriva pertanto che anche la dazione di danaro al complice, la ricognizione dei luoghi da parte dell’esecutore prima della commissione del reato, la consegna e la sperimentazione dell’arma ecc. sono atti rientranti nella categoria dell’accordo o della istigazione e come tali non punibili, giacche´ non appartengono all’azione costitutiva del delitto che si vuole commettere, non sono ancora di questa azione. Da parte di altri si osserva però che la non punibilità degli atti ora indicati deriva da un principio generale dell’ordinamento penale, di cui l’art. 115 costituisce solo un’applicazione. L’istigatore o il determinatore è tenuto per il reato di cui è concausa efficiente non per il mandato o l’istigazione; la semplice ratifica o convalida del delitto commesso da altri non integra l’ipotesi della determinazione o dell’istigazione e quindi non può essere punita come compartecipazione al predetto reato.
accordo swap: v. swap.
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