Cooperazione istituzionalizzata tra Stati sovrani ed indipendenti che perseguono un interesse comune attraverso la creazione di organi specifici. Si presenta come un fenomeno convenzionale, strumentale e di base dell’ordinamento internazionale che può essere paragonato al fenomeno delle società commerciali, fondazioni ed associazioni rispetto all’ordinamento interno. Il rapporto che intercorre tra l’organizzazione internazionale e gli Stati costitutori di essa collettivamente considerati vede l’organizzazione sempre soggiacere alla volontà collettiva degli Stati membri, in quanto fenomeno di base e non di vertice dell’ordinamento internazionale; per contro, rispetto agli Stati membri, singolarmente considerati, in determinate circostanze, l’organizzazione è in grado di imporsi coattivamente per il perseguimento del bene comune. Allorquando l’organizzazione presenta un determinato grado di autonomia, in primis dagli Stati membri oltre che dagli altri soggetti dell’ordinamento internazionale, essa acquista personalità giuridica internazionale e gli atti da essa compiuti producono i propri effetti nella sfera giuridica della stessa organizzazione, determinandone la relativa responsabilità . Le competenze ed i poteri delle organizzazioni internazionali derivano dal trattato istitutivo di esse e riposano sul principio della competenza per attribuzione. L’ampliamento di tale competenza può essere operato direttamente dagli Stati membri mediante la stipulazione di un trattato modificativo del trattato istitutivo o mediante l’applicazione della c.d. teoria dei poteri impliciti, in base alla quale è possibile per l’organizzazione esercitare non solo quei poteri attribuiti espressamente dallo Statuto, ma anche tutti quei poteri impliciti che condizionano l’esercizio dei poteri espressi. V. anche poteri impliciti.
atti della organizzazione internazionale: generalmente le organizzazioni internazionali non sono dotate di poteri giuridici vincolanti nei confronti dei propri Stati membri. Per cui l’atto tipico attraverso il quale esplicano le proprie funzioni è la raccomandazione internazionale. Infatti, il loro compito precipuo non è in genere quello di emanare norme giuridiche quanto quello di facilitare la cooperazione tra i membri. Non mancano naturalmente casi in cui esse possano adottare atti giuridici vincolanti che vengono denominati in vario modo: risoluzioni, decisioni, regolamenti ecc., a seconda del trattato istitutivo. Tali atti vengono sempre adottati secondo le procedure ed i criteri prescritti dai rispettivi statuti. Vengono altresì in considerazione gli atti normativi in principio adottati dalle organizzazioni internazionali nell’esercizio del potere di autoregolamentazione loro attribuito dai rispettivi statuti per quanto attiene al funzionamento interno dell’organizzazione internazionale stessa. Basti pensare ai regolamenti di procedura dei diversi organi, ai regolamenti del personale, agli atti istitutivi di organi sussidiari e così via. V. anche raccomandazioni internazionali; Organizzazione delle N.U..
organizzazione internazionale degli Stati Americani (Oas/Osa/Oea): creata il 30 aprile 1948 con la stipulazione della Carta di Bogotà , contestualmente al Trattato interamericano sul regolamento pacifico delle controversie (Patto di Bogotà ). Sono attualmente membri dell’organizzazione internazionale organizzazione internazionale 32 Stati. Cuba, già membro, ne è stata espulsa nel 1961 per il carattere marxistaorganizzazione internazionaleleninista del suo sistema politico e per i suoi legami con l’ex Unione Sovietica. Alcuni Stati di altri continenti siedono come osservatori (Austria; Canada; Francia; Italia; Giappone; Repubblica federale tedesca; Svizzera e Santa Sede). Ev una organizzazione intergovernativa a fini generali che, su scala regionale, tende a riprodurre le funzioni e le attività delle N.U.. Sono organi principali: l’Assemblea generale, l’organo principale, composta dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, che si riunisce annualmente per decidere la politica generale, pur disponendo di un potere decisionale vincolante limitato solo alla ripartizione delle spese obbligatorie (art. 53). Adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei membri, salvo diversamente previsto dal Trattato istitutivo; il Consiglio permanente composto da ambasciatori accreditati presso l’Organizzazione, esamina le questioni che gli vengono deferite dall’Assemblea, e svolge funzioni di carattere esecutivo e conciliativo; il Consiglio economico e sociale, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati, promuove la cooperazione internazionale tra gli Stati membri, al fine di accelerare il loro sviluppo economico e sociale; il Consiglio interorganizzazione internazionaleamericano per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, che ha struttura e fini identici al Consiglio economico e sociale delle N.U.; la Riunione di Consultazione dei Ministri degli Esteri, che si riunisce solo su espressa convocazione al fine di esaminare problemi urgenti e di comune interesse; il Segretario generale, eletto dall’Assemblea con un mandato di 5 anni rinnovabile, a cui sono attribuite funzioni di carattere esecutivo. Esistono altresì la Commissione interorganizzazione internazionaleamericana per i diritti dell’uomo, il Comitato giuridico interorganizzazione internazionaleamericano, le Conferenze specializzate e le Organizzazioni interorganizzazione internazionaleamericane specializzate.
organizzazione internazionale dei Paesi arabi produttori di petrolio (Opapp/Opaep): costituita nel 1968, si inquadra tra le associazioni di produttori di prodotti di base a carattere regionale. Il diritto di raggrupparsi al fine di meglio tutelare i propri interessi, in vista dello sviluppo della propria economia è riconosciuto ai produttori di tali prodotti dall’art. 5 della Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati del 1974.
organizzazione internazionale dei Paesi esportatori di petrolio (Opec/Opep): fondata nel 1960, si inquadra tra le associazione di produttori che perseguono più che l’obiettivo della concertazione tra i membri quello del confronto tra Paesi produttori e Paesi consumatori. Raggruppa i maggiori produttori mondiali di petrolio ad esclusione degli Stati Uniti e, prima della sua disgregazione, dell’Unione Sovietica. L’art. 5 della Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati del 1974 riconosce il diritto di tutti gli Stati di raggrupparsi in organizzazioni di produttori di prodotti di base in vista dello sviluppo della propria economica nazionale e nel contempo della promozione della crescita dell’economia mondiale. Ha come fine specifico quello di coordinare ed unificare le politiche petrolifere dei suoi membri, in materia di prezzi e di livelli produttivi cercando di imporli al mercato internazionale, come è accaduto nel 1973 e nel 1979.
organizzazione internazionale dell’unità africana (Oua): costituita il 26 maggio 1963, con la firma della Carta per l’Unità Africana, entrata in vigore il 17 dicembre dello stesso anno. Sono organi principali: la Conferenza o Assemblea dei Capi di Stato e di Governo, composta dai rappresentanti di tutti gli Stati, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto, che decide a maggioranza dei 2/3 dei membri, salvo per le delibere riguardanti questioni di procedura che vengono assunte a maggioranza semplice. Ev il supremo organo dell’Organizzazione, a competenza generale, che si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno e in sessione straordinaria per iniziativa di uno Stato o con l’accordo dei 2/3 degli Stati membri, per coordinare ed armonizzare la politica generale dell’organizzazione internazionale organizzazione internazionale. Le sue principali funzioni prevedono: la revisione della struttura e delle funzioni dell’organizzazione internazionale organizzazione internazionale; l’interpretazione della Carta; la nomina del Segretario generale amministrativo; il Consiglio dei ministri, composto dai Ministri degli affari esteri degli Stati membri; si riunisce in sessione ordinaria almeno 2 volte l’anno, ed in sessione straordinaria su richiesta di uno Stato o con l’accordo dei 2/3 degli Stati membri. Prepara la Conferenza dei Capi di Stato e di Governo e conosce di tutte le questioni che gli vengono da quest’ultima deferite; prepara ed approva il bilancio ed i regolamenti delle commissioni specializzate create a termini dell’art. XX; elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice un Presidente, un vicepresidente ed un relatore all’inizio di ogni sessione ordinaria; può istituire comitati ad hoc; propone la nomina del Segretario generale amministrativo alla Conferenza; il Segretario generale amministrativo siede a titolo personale e deve astenersi dal sollecitare o accettare istruzioni di alcun Governo o ente estraneo, ha funzioni eminentemente amministrative ed esecutive, compresa la preparazione del bilancio dell’organizzazione internazionale organizzazione internazionale; la Commissione di conciliazione, prevista dall’art. XIX per assicurare la soluzione pacifica delle controversie, è stata creata con il Protocollo aggiuntivo del Cairo del 21 luglio 1964. V. anche carta, organizzazione internazionale per l’unità africana.
organizzazione internazionale del Trattato dell’Atlantico del Nord (Nato/Otan): sorta nel 1949 con il Patto atlantico firmato a Washington il 4 aprile dello stesso anno, da dieci Stati europei (Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda e Portogallo, e due extraorganizzazione internazionaleeuropei (Stati Uniti e Canada), a quali si aggiunsero successivamente la Grecia e la Turchia (con il Protocollo di accessione di Londra del 17 ottobre 1951), la Germania Federale (con il Protocollo di accessione di Parigi del 23 ottobre 1954) e la Spagna (con il Protocollo di adesione del 10 dicembre 1981). Il Patto atlantico è un trattato di legittima difesa collettiva, cioè una alleanza collettiva militare contro l’aggressione (art. 3). Infatti, conformemente all’art. 5, le Parti convengono che un attacco armato contro uno o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato quale attacco diretto contro tutte le Parti, le quali, ai sensi dell’art. 3 hanno un obbligo di assistenza reciproca. Al fine di un coordinamento tra organizzazione internazionale ed Onu, sussiste l’obbligo di segnalare al CdS, sia l’esistenza di un attacco armato, come definito all’art. 6, sia le misure prese per respingerlo. Esso inoltre si presenta come un accordo regionale per la soluzione pacifica delle controversie internazionali tra i suoi membri ai sensi dell’art. 52 della Carta delle N.U.. Ev da sottolineare che il Patto persegue inoltre obiettivi extramilitari di natura politica, economica e culturale (art. 2). Tale cooperazione politica qualifica la Nato quale organizzazione politica europea accanto all’Ueo e al Consiglio d’Europa.
organizzazione internazionale di satellite per telecomunicazioni (Intelstat): costituita con il Trattato del 20 agosto 1971, ha come scopo principale quello di fornire, su base commerciale, il settore spaziale richiesto per i servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali (art. 1). Sono organi principali: l’Assemblea delle Parti, composta dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, ciascuno dei quali dispone di un voto, che ha il potere di esaminare e di fare raccomandazioni sulla politica generale e sugli obiettivi a lungo termine; la Riunione dei firmatari, istituita per fornire a tutti gli investitori la possibilità di partecipare, su di un piede di eguaglianza, alla elaborazione delle politiche generali dell’organizzazione; il Consiglio dei Governatori, che è il principale organo di gestione: ciascun Governatore controlla un numero di voti eguale alla parte di investimento del Firmatario; l’Organismo esecutivo diretto da un Direttore generale che è il primo funzionario esecutivo e il rappresentante giuridico dell’organizzazione internazionale. Pur essendo una vera e propria organizzazione internazionale, nella sostanza può essere definita una impresa commerciale internazionale, in quanto gestisce un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni via satellite, che dispone di 16 satelliti che assicurano le comunicazioni tra 850 stazioni appartenenti a 160 Stati. V. anche telecomunicazioni, teleosservazione.
organizzazione internazionale non governativa: apparati istituzionali costituiti da una pluralità si associazioni nazionali omogenee di varia natura che perseguono un determinato fine comune. Si tratta di associazioni private internazionali che raggruppano determinate associazioni nazionali di categoria o gruppi di individui appartenenti a diverse società nazionali. Non sono in genere dotate di personalità giuridica internazionale; mentre viene spesso loro conferita la personalità giuridica nell’ambito di uno o più determinati ordinamenti interni. Tra le organizzazioni non governative particolare importanza ha acquisito l’attività della Croce Rossa internazionale, che viene presa in considerazione da numerosi accordi di diritto bellico. Di esse si occupa l’art. 71 della Carta delle N.U. che prevede che il Consiglio economico e sociale possa consultare, previ opportuni accordi, le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrano nella sua competenza e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il membro delle N.U. interessato. V. anche Croce rossa internazionale.
raccomandazioni della organizzazione internazionale: v. raccomandazioni internazionali.
soggettività della organizzazione internazionale: viene acquisita nel momento in cui l’organizzazione internazionale riesce a imporre il rispetto del proprio ordinamento interno agli Stati membri (principio di legalità ) ed a rendersi autonoma ed indipendente all’esterno dagli altri soggetti dell’organizzazione internazionale. Figure sintomatiche di tale autonomia sono: la presenza di organi decisionali interindividuali; l’adozione di criteri maggioritari nella presa della decisioni; l’esercizio del diritto di legazione attivo e passivo; la capacità a contrarre sul piano internazionale, su di un piede di parità , con altri Stati e/o organizzazioni internazionali. V. anche personalità giuridica, organizzazione internazionale internazionale.
status di membro di una organizzazione internazionale: complesso dei diritti e dei doveri derivanti dall’appartenenza ad un determinato ente internazionale sulla base, di regola del principio dell’eguaglianza dei membri, rispetto al quale non mancano delle eccezioni, come nel caso della composizione del CdS delle N.U.. Stante l’insussistenza di un diritto all’ammissione da parte di uno Stato estraneo e diverso dagli Stati membri originari e, conseguentemente la insussistenza di un dovere di ammissione gravante sugli organi dell’ente, lo status di membro si acquista sulla base di un’apposita dichiarazione di volontà . Il procedimento di ammissione e/o quello di adesione è normalmente regolato da apposite norme del rispettivo atto istitutivo. L’ammissione o l’adesione all’organizzazione internazionale comporta l’acquisto di tutti gli obblighi inerenti alla qualità di membro. La condizione giuridica del membro di un’organizzazione internazionale può subire nel tempo una serie di variazioni, talvolta contemplate da apposite clausole dello statuto, quali la sospensione o la perdita della stessa qualità di membro. La causa della sospensione dipende generalmente dalla inosservanza degli organi statutari e può operare sia automaticamente che su pronuncia dell’organo competente. Essa può cessare automaticamente all’adempimento degli obblighi non soddisfatti o su revoca dell’organo che l’aveva pronunciata. La perdita della qualità di membro può dipendere da diverse cause: perdita dei requisiti di ammissione all’ente; perdita della personalità internazionale; cause previste in apposite clausole dello statuto; recesso; espulsione.
Organizzazione europea per la cooperazione e lo sv | | | Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) |