Enciclopedia giuridica

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Organizzazioni



organizzazioni comuni di mercato: a fondamento della politica agricola comunitaria sono le organizzazioni, ciascuna relativa ad un prodotto o a gruppi di prodotti, con la fissazione di un prezzo indicativo, intorno al quale dovrebbe attestarsi quello effettivo di mercato. Per il loro funzionamento sono previsti tre diversi funzionamenti: il ritiro dal mercato della quota eccedentaria di offerta mediante versamento ai produttori di un prezzo che può raggiungere il 90 – 95% del prezzo indicativo; i prelievi agricoli all’importazione, in modo da eliminare le differenze di prezzo tra prodotti interni e prodotti importati; le restituzioni all’esportazione (sovvenzioni agli agricoltori, calcolate in rapporto alla differenza tra il costo del prodotto ed il prezzo di vendita) in modo da consentire il collegamento, sui mercati internazionali, dei prodotti agricoli comunitari eccedenti, che in genere risultano avere un costo superiore rispetto a quello degli altri mercati internazionali. I tre meccanismi trovano impiego differenziato a seconda dei prodotti che sono chiamati a sostenere. Le organizzazioni organizzazioni possono essere così schematizzate: ogni anno, il Consiglio fissa, su proposta della Commissione, il prezzo comunitario unico per ogni prodotto, denominato prezzo indicativo o prezzo di orientamento. Tale prezzo viene fatto rispettare attraverso i meccanismi sopra descritti che comunque, garantiscono al produttore lo smercio della produzione comunitaria al livello del prezzo indicato, e proteggono il prezzo comunitario contro le importazioni da Paesi terzi, a prezzi inferiori ai livelli comunitari.

organizzazioni di tendenza: le organizzazioni organizzazioni vengono positivamente in considerazione in quanto, ai sensi dell’art. 4 l. 11 maggio 1990, n. 108, quelle tra esse che siano datori di lavoro non imprenditori e che svolgano senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, di religione o di culto, sono escluse dalle conseguenze proprie del regime di tutela reale contro i licenziamenti individuali (v. licenziamento, organizzazioni individuale). Questa esclusione non opera, invece, per le organizzazioni che siano esercitate in forma di impresa e cioè per le imprese di tendenza (v.) (v. anche rapporto di lavoro, organizzazioni ideologico). Ciò premesso, non esiste altra norma giuridica che dia in specifico rilievo alle organizzazioni organizzazioni e cioè a quelle organizzazioni che, come si premura di specificare la dottrina, perseguono uno scopo legato alla diffusione di una particolare ideologia o di un determinato credo politico, filosofico, religioso o sindacale.

organizzazioni di volontariato: v. volontariato.


Organizzazione per la liberazione della Palestina      |      Organizzazioni collettive


 
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