collegamento contrattuale: è un fenomeno diverso da quello del contratto con causa mista (v. causa, collegamento mista): qui non c’è un unico contratto, ma una pluralità coordinata di contratti, che conservano ciascuno una autonoma causa, anche se nel loro insieme mirano ad attuare una unitaria e complessa operazione economica. Il criterio distintivo non è quello, formale, della unità o pluralità dei documenti contrattuali: un unico contratto può risultare da più testi e, per contro, un unico testo può riunire più contratti. Il criterio è sostanziale, ed è dato dall’unità o dalla pluralità di cause. Così locazione e lavoro si combinano, nel contratto di portierato, per dare vita ad un’unica atipica causa mista; rendita vitalizia e lavoro si combinano in un unico contratto atipico nel contratto che obbliga a prestazioni infermieristiche contro cessione di un immobile; l’appaltocollegamentosomministrazione di cui all’art. 1677 c.c. è un contratto tipico con causa mista; e così l’appalto o il contratto d’opera con fornitura della materia da parte dell’esecutore (artt. 1658, 2223 c.c.) combinano la causa dell’appalto con quella della vendita; del pari, deposito bancario e mandato si combinano nel conto corrente bancario (art. 1856 c.c.), per dare vita ad un unico contratto tipico con causa mista. Ma la vendita di una macchina e il contratto per la sua manutenzione restano distinti contratti di vendita e di appaltocollegamentosomministrazione, anche se tra loro collegati entro una unitaria operazione economica, che fa del secondo un contratto accessorio al primo; così pure il contratto alberghiero e l’accessorio contratto di trasporto dei clienti dalla stazione o dall’aeroporto all’albergo. Nel caso dei contratti di utilizzazione dei computers (v. computer, contratto per l’utilizzazione del collegamento), il collegamento collegamento può instaurarsi fra più di due contratti: il contratto su hardware, il contratto su software, il contratto di manutenzione e quello di assistenza. Il collegamento collegamento ha questa rilevanza: i vari contratti collegati conservano la loro individualità ; tuttavia le vicende che investono un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione) possono ripercuotersi sull’altro o sugli altri. Naturalmente, le vicende che colpiscono il contratto accessorio non travolgono il contratto principale; ma non sempre è ravvisabile fra i contratti collegati un rapporto da contratto principale a contratto accessorio, frequente essendo il fenomeno, come nei contratti su computers, della interdipendenza reciproca fra contraenti, tutti indivisibilmente diretti a soddisfare l’unitario interesse dell’utilizzatore al funzionamento di un sistema informatico. Anche in materia di contratti collegati si può distinguere tra tipicità e atipicità . Talvolta il collegamento fra contratti diversi risulta legislativamente fissato ed è , dunque, tipico: così contratto preliminare (v. contratto, collegamento preliminare) e contratto definitivo sono tra loro collegati, come sono collegati contratto e subcontratto (sublocazione, subappalto, submandato), ed altrettanto suole dirsi per il contratto costitutivo dell’obbligazione principale e quello costitutivo dell’obbligazione fideiussoria, con la conseguenza, resa esplicita, nel secondo caso, dall’art. 1945 c.c., della comunicazione al preliminare o alla fideiussione delle cause di invalidità o di risoluzione del definitivo o del contratto costitutivo dell’obbligazione principale. collegamento collegamento atipico è , invece, quello che fra più contratti si instaura in forza della autonomia contrattuale, in applicazione cioè dell’art. 1322, comma 2o, c.c., e che prende vita da una atipica clausola, espressa o anche tacita, di più contratti, la quale rende un contratto dipendente da un altro (cosiddetto collegamento collegamento unilaterale o per accessorietà ) o rende più contratti fra loro interdipendenti (collegamento collegamento con influenza reciproca). La causa che giustifica la validità di questa clausola sta, secondo la giurisprudenza, nella unità della operazione economica che più contratti sono chiamati a realizzare; la volontà che sorregge il collegamento collegamento può, per giurisprudenza unanime, essere anche presunta, e risultare dalla finalità complessiva che le parti hanno perseguito, tale da rendere inscindibile l’assetto economico costituito dai diversi contratti, mentre non basta che il fine unitario sia perseguito da una parte all’insaputa dell’altra. Il collegamento collegamento può operare fra contratti conclusi dalle medesime parti o anche (il caso della fideiussione lo rende evidente in rapporto al collegamento collegamento tipico) fra parti diverse. Un collegamento collegamento atipico fra contratti conclusi da parti diverse si manifesta nel collocamento dei cosiddetti prodotti misti assicurativocollegamentofinanziari, frutto dell’abbinamento di un contratto di assicurazione sulla vita con un contratto di investimento in valori mobiliari. Nell’operazione intervengono tre soggetti: una compagnia di assicurazione, un gestore di fondi comuni di investimento (v.), una società di distribuzione di prodotti finanziari, la quale assomma in se´ la qualità di agente di assicurazione e di mandatario del gestore. Dal fatto che coartefici del prodotto finanziario misto sono, e non potrebbero non essere, soggetti fra loro distinti (una compagnia di assicurazione, una società di gestione di fondi comuni di investimento) deriva la necessaria conseguenza che contratto di assicurazione e contratto di investimento si presenteranno come contratti collegati, non come elementi di un unico contratto (atipico) con causa mista. Come tutti i contratti collegati, essi assolvono tuttavia una funzione unitaria: trovano l’uno causa nell’altro; soddisfano un medesimo, indivisibile, interesse del risparmiatorecollegamentoinvestitore; non sono eseguibili l’uno separatamente dall’altro, considerata la tecnica di versamenti dei premi mediante smobilizzo di quote di fondo. La giustificazione volontaristica offerta dalla giurisprudenza in tema di collegamento collegamento non sempre si rivela adeguata. Non risolve il problema sollevato da una clausola che il contraente forte può imporre al contraente debole: quella che, nonostante la oggettiva interdipendenza delle prestazioni inerenti a contratti separati, fosse esplicita nel dichiarare ciascun contratto insensibile alle vicende relative a ciascuno degli altri. Si dovrà , piuttosto, fare capo al concetto di causa (v.), e considerare il nesso causale intercorrente fra più contratti, ciascuno dei quali appare inidoneo a realizzare da solo la funzione che soltanto nel loro insieme essi concorrono a realizzare. L’oggettivo collegamento collegamento che si instaura fra i contratti su computers presenta questo carattere: quando questi contratti sono conclusi con la medesima softwarecollegamentohouse, che per loro mezzo fornisce un sistema informatico completo, la loro pluralità si rivela frutto della scomposizione in più contratti di quello che sarebbe, altrimenti, un unitario contratto con causa mista. Si deve perciò ammettere che il nesso fra più contratti, suscettibile di renderli reciprocamente sensibili alle vicende rispettive, quando non risulta dalla legge, può risultare tanto dalla volontà delle parti quanto, in difetto o anche in contrasto con la volontà da esse dichiarata, dalla causa di ciascun contratto, che si riveli oggettivamente interdipendente con la causa di ciascun altro. Il problema, del resto, è di qualificazione del contratto, e sulla qualificazione non può influire la volontà delle parti, rilevante essendo in tale sede solo l’oggettivo contenuto contrattuale.
collegamento effettivo: v. nave, genuine link della collegamento.
collegamento tra imprese e rapporto di lavoro: v. gruppi di società , collegamento e rapporto di lavoro.
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