costituzione del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche: i rapporti individuali di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (v.) non disciplinate da ordinamenti speciali si costituiscono mediante contratto. L’accordo deve essere preceduto da un procedimento di selezione che può aver luogo (art. 36 d.leg. 3 febbraio 1993, n. 29) a) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corsorapporto di lavoroconcorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (v.) presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche previste da disposizioni di legge; c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento predisposte per le assunzioni obbligatorie (v.).
estinzione del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche: il rapporto di lavoro è disciplinato dalle stesse norme sul licenziamento individuale (v.) e le dimissioni del lavoratore (v.) che regolano il rapporto d’impiego privato. Fanno, peraltro, eccezione a tale regola, i rapporti con le amministrazioni pubbliche (v.) disciplinati da ordinamenti speciali. Tra questi, in particolare, per quanto attiene ai dirigenti generali, l’estinzione del rapporto ha luogo in ipotesi tassative e prestabilite: a) per sopravvenuta inidoneità del lavoratore (c.d. dispensa) a causa dell’ingiustificato abbandono del servizio, dell’incompatibilità con altro impiego o con l’esercizio di un’attività sia essa commerciale o professionale, del conseguimento della nomina con documento falso o invalido, della perdita della cittadinanza italiana; b) per il venir meno di uno dei requisiti che, se fosse mancato al momento dell’inizio del rapporto, ne avrebbe impedito la costituzione (c.d. decadenza); c) per dimissioni del lavoratore a cui abbia fatto seguito il provvedimento di accettazione delle stese da parte dell’amministrazione; d) per istanza di anticipato collocamento a riposo al raggiungimento dei quaranta anni di servizio utile o al sopraggiungere dell’inabilità per infermità; e) per collocamento a riposo per raggiungimento del limite d’età , oppure a causa di infrazioni di rilevante gravità o di reiterata responsabilità (art. 19 d.p.r. 30 giugno 1972, n. 748) ed, infine, per morte del lavoratore.
rapporto di lavoro ideologico: l’espressione rapporto di lavoro rapporto di lavoro indica un rapporto di lavoro che sia caratterizzato da mansioni di tendenza, che involgano cioè una prestazione di lavoro ideologicamente orientata. Al rapporto di lavoro rapporto di lavoro non si applica il generale divieto di indagini sulle attitudini professionali, sulle opinioni, sulla vita privata (v.) del lavoratore, ben potendo il datore di lavoro indagare, prima e durante il rapporto di lavoro rapporto di lavoro, sulle opinioni del lavoratore. Le reticenze del lavoratore su fatti a lui legati e che riguardino la tendenza integrano culpa in contrahendo. Ne´ , in tema di discriminazione (v.), può venire in considerazione rispetto al rapporto di lavoro rapporto di lavoro la sanzione della nullità dei patti od atti diretti a subordinare l’occupazione del lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale ovvero cessi di farne parte. Patti ed atti perfettamente validi nel contesto di un rapporto di lavoro rapporto di lavoro. Ne´ i lavoratori che siano parte di un rapporto di lavoro rapporto di lavoro hanno piena libertà di opinione nei luoghi di lavoro (v. libertà di opinione, rapporto di lavoro nei luoghi di lavoro). Quanto infine al licenziamento, può essere considerato legittimo, a seconda dei casi, anche il licenziamento determinato da ragioni politiche, religiose o sindacali, altrimenti qualificabile come licenziamento discriminatorio (v. licenziamento, rapporto di lavoro discriminatorio), quando l’adesione ideologica è requisito di autenticità della prestazione.
riservatezza e rapporto di lavoro: v. riservatezza, rapporto di lavoro e rapporto di lavoro.
sospensione del rapporto di lavoro: è una vicenda modificativa del contenuto del rapporto che implica la sospensione totale o parziale dell’obbligazione di lavoro e degli obblighi ad essa strettamente connessi. Non vi rientrano le c.d. pause del lavoro, quali le ferie (v.) e le diverse tipologie di riposi, riconducibili alla normale evoluzione del rapporto con riferimento al tempo della prestazione e comunque. I casi di effettiva rapporto di lavoro costituiscono una deroga rispetto alla disciplina generale della sospensione dei contratti. La disciplina lavoristica, intenta a proteggere il lavoratore negli interessi fondamentali dati dalla conservazione del posto e del reddito, prevede infatti che l’impossibilità temporanea della prestazione non estingue il rapporto, come avverrebbe secondo le regole generali del diritto civile. Inoltre nel diritto del lavoro la sospensione dell’obbligazione non presuppone il consenso di entrambe le parti, ne´ comporta la sospensione della controprestazione. In ogni caso tali deroghe, in quanto tali, devono necessariamente trovare specifica previsione, assumendo quindi il carattere di ipotesi tassative non estendibili analogicamente. Quanto detto sopra ha trovato la più rilevante tipizzazione negli artt. 2110 e 2111 c.c. i quali prevedono una serie di casi di rapporto di lavoro. L’art. 2110 stabilisce che in caso di infortunio, malattia (v.), gravidanza e puerperio (v.), al lavoratore è comunque dovuta la retribuzione o una indennità determinata da leggi speciali, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità . L’art. 2111 c.c., a sua volta, tutela i periodi di servizio militare (v.) e di richiamo alle armi del lavoratore garantendo la conservazione del posto di lavoro, mentre la tutela del reddito è assicurata solo agli impiegati e nei soli casi di richiamo alle armi. Tuttavia si è giunti a riconoscere anche agli operai il diritto alla retribuzione utilizzando l’art. 2110 c.c. in quanto richiamato dalla norma successiva. Sia per i lavoratori in servizio di leva sia per quelli richiamati alle armi i periodi di assenza sono computati nell’anzianità , anche se la l. n. 297 del 1982 esclude la computabilità del servizio militare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Altri casi di rapporto di lavoro oltre alle pause del lavoro già menzionate possono essere considerati i permessi (v.) e le aspettative per motivi sindacali o di studio, il caso della sospensione cautelare non disciplinare (v.) e le varie ipotesi previste dalla contrattazione collettiva in particolari circostanze (matrimonio, malattie o morti di parenti ecc.). Dal lato del datore di lavoro, invece va senz’altro ricordata la disciplina della Cassa integrazione guadagni (v.).
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