Enciclopedia giuridica

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Amministrazioni pubbliche



potere disciplinare nelle amministrazioni pubbliche: al procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano l’art. 2106 c.c. e l’art. 7 statuto dei lavoratori, limitatamente ai commi 1o, 5o, 8o (v. sanzioni disciplinari), con le integrazioni introdotte in sede di contrattazione collettiva.

rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche: i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono (d.leg. 3 febbraio 1993, n. 29) disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del c.c. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, salvo i limiti stabiliti dal d.leg. 3 febbraio 1993, n. 29, per il perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione amministrativa sono indirizzate. Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento (v.) contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. Per amministrazioni pubbliche si devono intendere tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali ed, infine, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale (v.). Sono tuttavia disciplinati da ordinamenti speciali i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nonche´ i dipendenti degli enti che svolgono le loro attività in materia di tutela del risparmio, di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.


Amministrazione straordinaria      |      Ammissione


 
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