sanzioni civili: oltre alle pene e alle misure di sicurezza, dal reato possono derivare di regola anche conseguenze di natura civile, e ciò ogni volta che un comportamento umano, oltre che costituire un fatto reato, realizza al contempo un illecito civile: cagionare la morte di un uomo configura sia il reato di omicidio (art, 575 c.p.) sia un illecito civile e come tale obbliga al risarcimento del danno. Le sanzioni sanzioni disciplinate dal c.p. nel titolo VII del libro I sono: le restituzioni; il risarcimento del danno patrimoniale; l’obbligo del rimborso delle spese per il mantenimento del condannato; l’obbligazione civile per l’ammenda e l’obbligazione civile per la multa. Accanto a queste, il c.c. prevede altre sanzioni: es. l’indegnità a succedere (art. 463 c.c.); la revocazione della donazione (art. 801 c.c.); l’annullabilità della transazione per falsità di documenti (art. 1973 c.c.). Un richiamo va fatto anche per le obbligazioni civili e il risarcimento del danno a favore dell’imputato prosciolto ai sensi degli artt. 643 ss. c.p.p., come pure per gli obblighi sanciti dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 sulla responsabilità civile dei magistrati.
sanzioni disciplinari: le sanzioni sanzioni hanno natura afflittiva e funzione intimidatoria e preventiva. Risale alla Carta del lavoro la paternità dei principi che tuttora caratterizzano l’esercizio del potere disciplinare: il principio della proporzionalità della pena alla gravità delle infrazioni e il principio della preventiva tipizzazione delle infrazioni: equitativo il primo, garantista il secondo. Il potere disciplinare è stato poi recepito dal c.c. all’art. 2106 che autorizza l’imprenditore ad adottare le sanzioni contro i lavoratori che vengono meno all’obbligo di diligenza, di obbedienza e di fedeltà . Il comma 1o dell’art. 7 dello statuto dei lavoratori introduce un onere di pubblicità avente natura costitutiva del potere. In particolare, l’imprenditore deve previamente portare a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, un documento contenente la descrizione completa del codice disciplinare aziendale. Il codice deve essere affisso anche se il suo contenuto è vincolato a quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove esistano. Per quanto riguarda la tipologia delle sanzioni sanzioni, nel comma 4o dell’art. 7, sono riconoscibili due direttive. La prima direttiva consiste nel quantificare l’entità massima di alcune pene tradizionali: 1) la multa, che non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore; 2) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, che non può protrarsi per più di dieci giorni. La seconda è una direttivasanzioniprincipio: non possono essere disposte sanzioni sanzioni che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro. Ad esclusione (ovviamente) del rimprovero verbale, ogni altra sanzione non può essere inflitta senza previa contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa e non può essere applicata prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione medesima (comma 5o). Neanche la più lieve delle sanzioni sanzioni può essere adottata senza aver dato al lavoratore la possibilità di discolparsi in forme appropriate (comma 2o) ed, eventualmente, con l’assistenza di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato (comma 3o; cfr. art. 22, comma 3o, l. quadro sul pubblico impiego del 1983). Inoltre l’art. 7 dello statuto dei lavoratori prevede il protrarsi della sospensione degli effetti del provvedimento disciplinare fino alla pronuncia del collegio di conciliazione e arbitrato davanti al quale il lavoratore l’abbia eventualmente impugnato (comma 6o). La materia relativa alle sanzioni sanzioni deve essere completata con la disciplina relativa al licenziamento disciplinare e alla sospensione cautelare non disciplinare (v. licenziamento, sanzioni disciplinare; nonche´ sospensione cautelare non disciplinare). Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l’art. 59 del d.leg. n. 29 del 1993 e successive modificazioni, ha infine disposto l’applicabilità dei commi 1o, 5o e 8o dell’art. 7 statuto dei lavoratori, nonche´ dell’art. 2106 c.c., rinviando peraltro ai contratti collettivi circa la tipologia e l’entità delle infrazioni e delle relative sanzioni, ferma restando, sino alla stipulazione di detti contratti collettivi, la disciplina dettata dal d.p.r. n. 3 del 1957 o da altre norme precedenti applicabili. .
sanzioni disciplinari nel pubblico impiego: sono sanzioni amministrative comminate agli impiegati pubblici qualora violino i propri doveri d’ufficio. Le sanzioni sanzioni sono la censura, la riduzione dello stipendio, la sospensione della qualifica, la destituzione. La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata che è inflitta per lievi trasgressioni, di solito, dal capo dell’ufficio e, per i responsabili degli uffici dipendenti direttamente dal Ministro, da quest’ultimo. La riduzione dello stipendio, che non può essere inferiore ad un decimo, ne´ superiore ad un quinto e non può avere durata superiore a sei mesi, è inflitta per grave negligenza in servizio, irregolarità nell’ordine di trattazione degli affari, inosservanza dei doveri di ufficio, contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico, comportamento non conforme al decoro delle funzioni, violazione del segreto d’ufficio. Deve essere adottata dal Ministro, analogamente alla sospensione della qualifica e alla destituzione, uniformandosi alla deliberazione motivata della commissione di disciplina. La sospensione dalla qualifica consiste nell’allontanamento dal servizio, con privazione dello stipendio, per non meno di un mese e non più di sei mesi. Essa è inflitta per le infrazioni punibili con la riduzione dello stipendio, qualora abbiano carattere di particolare gravità , per denigrazione dell’amministrazione e dei superiori, per uso dell’impiego a fine di interessi personali, per violazione del segreto d’ufficio che abbia prodotto grave danno, per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti. All’impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per i familiari a carico. L’impiegato cui è inflitta la sospensione non può essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell’infrazione e subisce un ritardo di due anni nell’aumento periodico dello stipendio, che è aumentato a tre, se la sospensione della qualifica è superiore a tre mesi. Il tempo durante il quale l’impiegato è sospeso dalla qualifica, con privazione dello stipendio, è dedotto dal computo dell’anzianità . La destituzione consiste nella sollevazione dall’impiego. Essa è inflitta per gli atti che rilevino mancanza del senso dell’onore e del senso morale o che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell’impiegato per grave abuso di autorità o di fiducia per dolosa violazione dei doveri d’ufficio che abbia comportato un grave pregiudizio allo Stato o ad enti pubblici o a privati, per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni d’ufficio, per gravi atti di insubordinazione, istigazione a fatti che producano interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio o abbandono di questo. Ev una sanzione disciplinare che ha, come presupposto sostanziale, un’attività delittuosa dell’impiegato, corrispondente alla commissione di determinati reati da cui necessariamente discende una incompatibilità con lo status di pubblico dipendente. La destituzione in base alla l. 7 febbraio 1990, n. 19, può essere inflitta solo dopo l’esito del procedimento disciplinare che deve essere promosso entro 180 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha ricevuto notizia della sentenza di condanna passata in giudicato e concluso nei successivi 90 giorni. Le sanzioni sanzioni non si comminano ai dirigenti generali e per gli appartenenti a qualifiche superiori per i quali è prevista la sola sanzione dell’esonero o della messa a disposizione. Norme particolari vigono per alcune categorie di personale civile, come quello appartenente all’amministrazione di pubblica sicurezza. Per gli ufficiali delle Forze armate (v.) le sanzioni sanzioni che incidono sullo stato giuridico, sono la sospensione dall’impiego, la sospensione dalle funzioni del grado, la perdita del grado per rimozione.
sanzioni internazionali: atti e comportamenti adottati per reagire e porre fine ad atti illeciti. Possono essere individuali, qualora vengano applicate da uno Stato nei confronti di un altro per reagire ad una precedente aggressione subita alla propria sfera giuridica; ovvero collettive se applicate da una pluralità di Stati, in particolare da un’organizzazione internazionale. La Carta delle N.U., segnatamente l’art. 41, definisce sanzioni le misure non implicanti l’uso della forza. Rilevanza particolare assumono le sanzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza nell’ambito delle azioni volte a reagire contro le minacce alla pace e a reprimere ogni atto di aggressione o rottura della medesima.
sanzioni pecuniarie: v. pena.
sanzioni pecuniarie comunitarie: vengono inflitte, con decisione dalla Commissione, quando la stessa constata una violazione delle regole di concorrenza; l’importo di dette sanzioni viene poi devoluto al bilancio comunitario. Tale tipo di decisione costituisce titolo esecutivo, tuttavia, le imprese possono impugnarla innanzi al Tribunale di I grado (v.) al fine di ottenerne l’annullamento. Contemporaneamente anche le giurisdizioni nazionali possono essere investite della medesima questione. Al riguardo, in virtù del principio del primato del diritto comunitario (v. diritto comunitario, primato del sanzioni), il procedimento innanzi ai giudici interni non può mai pregiudicare la piena ed uniforme applicazione del diritto comunitario ne´ l’efficacia degli atti adottati in esecuzione dello stesso. Se poi il duplice procedimento comporti una doppia sanzione, per una esigenza generale di equità , occorre tenerne conto nel determinare la sanzione.
sanzioni penali: v. pena.
sanzioni sostitutive: la l. 24 novembre 1981, n. 689, ha introdotto nel nostro ordinamento sanzioni diverse da quelle tradizionali; sanzioni che si pongono in vario modo quali strumenti sostitutivi delle pene ordinarie (reclusione, arresto, multa e ammenda). In ordine alle modalità di applicazione è bene precisare che la suddetta legge prevede due tipi di sostituzione: a) d’ufficio, b) su richiesta delle parti. a) Sostituzione d’ufficio: l’art. 53, così come modificato dall’art. 5 della l. 12 agosto 1993, n. 296, attribuisce al giudice, in relazione a determinate condizioni soggettive ed oggettive, di sostituire, nella sentenza di condanna, la pena detentiva non superiore a un anno con la semidetenzione, ovvero la pena detentiva non superiore ai sei mesi con la libertà controllata, la pena detentiva determinata entro il limite di tre mesi con la pena pecuniaria. I requisiti oggettivi per la sostituzione sono: 1) deve trattarsi di reati di competenza del pretore; 2) la possibilità di procedere alla sostituzione delle pene detentive brevi è ancorata alla decisione del giudice e quindi al suo potere discrezionale; 3) sono esclusi oggettivamente dall’applicabilità delle sanzioni sanzioni i reati previsti dai seguenti articoli del c.p.: 318, 319, 320, 321, 355, 373, 385, 391, comma 1o, 443, 444, 445, 452, 501, 501 bis, 590, 644. Ulteriori esclusioni oggettive sono previste dalla l. 13 luglio 1966, n. 615, in particolare per quei reati previsti dagli artt. 9, 10, 15, 18 e 20. Una ulteriore esclusione si ha per i reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all’igiene del lavoro, nonche´ dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica ed ancora in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando la legge prevede esclusivamente la pena detentiva oppure questa congiuntamente alla pena pecuniaria. I requisiti soggettivi richiesti riguardano sostanzialmente i precedenti penali dell’imputato e cioè : l’imputato non deve aver subito condanne nell’ultimo quinquennio superiori nel complesso a due anni di reclusione, e qualora abbia riportato condanne nel decennio anziche´ nel quinquennio, la sostituzione non può avvenire, se trattasi di persona condannata più di due volte per i reati della stessa indole. b) Sostituzione su richiesta delle parti: le parti, vale a dire l’imputato e il p.m., contestualmente o l’uno con il consenso dell’altro, possono chiedere al giudice prima della dichiarazione di apertura del dibattimento o durante la fase delle indagini preliminari, di comminare la sanzione sostitutiva così come richiesta. L’eventuale dissenso del p.m. non preclude l’accoglimento della domanda avanzata dall’imputato, spettando in definitiva al giudice di verificare la presenza dei requisiti richiesti. In sostanza il legislatore con l’introduzione delle sanzioni sanzioni di pene detentive brevi ha inteso perseguire il principio del reinserimento sociale del reo, che può essere conseguito solo offrendo un’alternativa alla pura e semplice privazione totale della libertà personale del soggetto.
sanzioni tributarie: con questa locuzione vengono indicate sanzioni che colpiscono i soggetti che si siano resi responsabili di violazioni ad obblighi, formali o sostanziali, ad essi imposti dalla norma tributaria. Secondo la dottrina, le sanzioni sanzioni, accanto alla funzione tipica di punizione degli illeciti già verificatisi e di prevenzione dei futuri, sono contraddistinte dalla funzione di assicurare gettito all’erario, talvolta anche in misura superiore all’ammontare del tributo. Le sanzioni sanzioni sono soggette al principio costituzionale della riserva di legge (v.) e, sotto il profilo della loro efficacia nel tempo, sono dotate del requisito della ultrattività ; ciò vuol dire che, in deroga ai criteri generali che regolano la successione della leggi nel tempo, la norma sanzionatoria continua a trovare applicazione nei confronti delle violazioni commesse durante il tempo in cui era in vigore, anche ove sia successivamente intervenuta norma più favorevole. La prima distinzione che si può fare in materia di sanzioni, distinzione già contenuta nella l. n. 4 del 7 gennaio 1929, è quella tra sanzione penale (cioè sanzione che colpisce un illecito penale e dunque un reato) e sanzione amministrativa (non penale, anche se a finalità repressiva) che colpisce un illecito amministrativo. Le sanzioni penali sono la reclusione e la multa (previste per i delitti) e l’arresto e l’ammenda (previsti per le contravvenzioni); le sanzioni amministrative (o non penali) sono la soprattassa e la pena pecuniaria. Le sanzioni penali, generalmente previste per violazioni legate all’obbligo di dichiarazione, all’obbligo di agevolare l’accertamento della P.A. e alla mancata riscossione, sono irrogate dall’autorità giudiziaria (la competenza è del tribunale del luogo nel quale è stato accertato il reato); nel caso di concorso di persone nell’illecito vengono applicate a ciascun trasgressore secondo i principi generali che regolano il concorso di persone nel reato (v. concorso, sanzioni eventuale di persone nel reato; concorso, sanzioni necessario di persone nel reato) e si estinguono con la morte dell’autore della violazione, non potendo conseguentemente trasmettersi agli eredi. Le sanzioni amministrative, come pena pecuniaria (v.), soprattassa (v.), sanzioni c.d. accessorie, di natura non pecuniaria, come ad esempio la chiusura del pubblico esercizio, ricorrono quando dalla violazione della norma tributaria che non costituisca reato, sorge per il trasgressore l’obbligo di pagare una somma a titolo di pena pecuniaria ovvero di pagare una soprattassa. Sono irrogate dalla P.A.; nel caso di concorso di persone nella violazione si applicano una sola volta, ma fanno scattare una responsabilità solidale al pagamento in capo a tutti i trasgressori; non si estinguono con la morte del trasgressore poiche´ si trasmettono agli eredi, mentre si estinguono per prescrizione o condono. Una parte della dottrina distingue ulteriormente tra sanzioni amministrative e sanzioni civili; queste ultime, sostanzialmente identificate con gli interessi moratori e con l’indennità di mora, pur potendosi classificare come sanzioni non penali al pari delle sanzioni amministrative, si differenzierebbero da queste ultime perche´ non hanno in realtà funzione sanzionatoria in senso proprio, ma mirano a ristabilire l’equilibrio economico turbato dalla violazione e quindi rappresentano una sorta di risarcimento forfetario del danno. Le sanzioni c.d. civili si applicano sempre una sola volta, anche qualora vi sia una pluralità di trasgressori, perche´ unico è il danno che deve essere risarcito. Per quanto riguarda la riscossione in pendenza di ricorso contro l’avviso di accertamento o di irrogazione di sanzione, le sanzioni civili sono riscosse nella stessa misura del tributo cui si riferiscono, mentre le pene pecuniarie sono riscosse dopo il terzo grado di giudizio e le soprattasse dopo il secondo grado di giudizio.
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