contenuto e forma del ricorso: il ricorso si può definire come un atto di parte, scritto, rivolto al giudice al fine di ottenere un suo provvedimento normalmente assunto con decreto (v.), il ricorso, è dapprima, con il deposito, portato a conoscenza del giudice, e poi dell’avversario cui viene notificato in una con il decreto di cui sopra.
ricorso in cassazione: v. cassazione.
motivi di ricorso: diversi, seppure nominati e tassativi, sono i motivi per poter ricorrere davanti alla Corte di Cassazione che il c.p.c. elenca all’articolo 360 così come modificato dalla l. 14 luglio 1950 n. 581 e che possono attenere: 1) alla giurisdizione; 2) alla violazione delle norme sulla competenza (quando non è prescritto il regolamento di competenza); 3) alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) alla nullità della sentenza o del procedimento; 5) alla omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio). Al di fuori di tali casi, quindi, il ricorso è da considerarsi inammissibile.
ricorso nelle controversie individuali di lavoro: l’atto introduttivo è il ricorso, anche se è ritenuta ammissibile l’introduzione del giudizio con citazione, esso si caratterizza per il fatto che vi si devono indicare tutti i mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi.
ricorso nelle controversie individuali di previdenza e assistenza: v. controversie individuali di previdenza e assistenza, ricorso atto introduttivo.
ricorso per saltum: particolare forma di ricorso in Cassazione è quella prevista dall’ultimo comma dell’art. 360 c.p.c., secondo il quale si può proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza appellabile del tribunale, quando le parti siano d’accordo per omettere l’appello. In tal caso, poiche´ i contendenti rimettono la decisione della controversia alla risoluzione di un punto di diritto, l’impugnazione non può essere proposta che per il motivo di cui al n. 3 della predetta norma. L’accordo delle parti deve risultare per tabulas e cioè o da un atto da allegarsi al ricorso ovvero dal ricorso stesso mediante un’espressione conferente di provenienza della controparte o del suo procuratore speciale (art. 366, ult. comma).
varie fattispecie di ricorso: anche se può avere le più diverse funzioni, tipicamente è un atto di impulso processuale, per tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione (v.) ed anche per alcuni procedimenti contenziosi Tra le altre tipiche funzioni del ricorso si devono ricordare sia il suo utilizzo come mezzo di impugnazione, sia il suo utilizzo in sede di procedimenti cautelari (v.) sia, infine, il suo utilizzo nell’ esecuzione forzata (v.) e negli altri casi previsti dalla legge.
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