Enciclopedia giuridica

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Motivazione

Costituisce quella parte del provvedimento giudiziale nel quale il giudice espone le ragioni in base alle quali si pronuncia. Ev principio di carattere costituzionale che i provvedimenti del giudice debbano essere motivati. Tale principio è ribadito dalle disposizioni del c.p.c. che lo individua con forza diversa in capo a ciascuno dei tre provvedimenti tipici. Tra i requisiti di contenutomotivazioneforma della sentenza sono previsti i motivi di diritto in base ai quali il giudice ha deciso. Con forza sempre più tenue la legge prevede che l’ordinanza deve essere succintamente motivata. Per il decreto non è previsto l’obbligo di motivazione se non nei casi previsti dalla legge. Alla base dell’obbligo della motivazione stanno due esigenze: una di ordine pubblicistico, secondo la quale l’operato del giudice deve essere controllabile, ed una di carattere particolare, mediante la quale si deve consentire alla parte che impugna il provvedimento e al giudice che ne dovrà decidere, l’individuazione degli eventuali vizi del provvedimento stesso. .

correzione della motivazione: nel caso di ricorso alla Corte di Cassazione, se la sentenza impugnata è erroneamente motivata in diritto, ma è fornita di un corretto dispositivo, la Corte può limitarsi a correggere la motivazione senza cassare la sentenza.

motivazione del decreto: per effetto del comma 4o dell’art. 135 c.p.c., il decreto generalmente non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge tanto che per tali provvedimenti si parla di natura amministrativa. Le ipotesi di decreto motivato sono quelle relative al decreto ingiuntivo (artt. 641 ss. c.p.c.) e quelle relative ai decreti emessi in Camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c., quali ad esempio quelli relativi ai provvedimenti di interdizione, inabilitazione rapporti patrimoniali tra coniugi, dichiarazione di morte presunta, apertura di successione, e via dicendo. In tali casi, i criteri (sufficienza, non contraddittorietà , logicità) generalmente previsti per la motivazione della sentenza rimangono validi anche per la motivazione dei decreti.

motivazione della ordinanza: motivazione v. motivazione della sentenza.

omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione: costituisce uno dei cinque casi tassativamente previsti dalla legge in presenza dei quali è ammesso il ricorso alla Corte di Cassazione, con il quale si fanno valere i vizi logici dell’iter che ha condotto all’emanazione della sentenza.


Morte      |      Motivi del contratto


 
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