Enciclopedia giuridica

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Camera di consiglio



audizione del consulente tecnico in camera di consiglio: il consulente tecnico, previo invito del presidente del collegio, prenderà parte all’udienza di discussione fornendo chiarimenti ed esprimendo pareri di carattere tecnico.

deliberazione in camera di consiglio: è il provvedimento con cui il collegio giunge alla formulazione della decisione con attività segreta a cui possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione. .

procedimento in camera di consiglio: è un procedimento particolarmente semplificato, solitamente utilizzato in attività di volontaria giurisdizione (v.); ha carattere inquisitorio ed attribuisce al giudice un’ampia discrezionalità per la formazione del proprio convincimento. .

processo amministrativo in camera di consiglio: procedimento per il quale il legislatore prevede che anche la trattazione, oltre alla deliberazione della decisione, si svolga, anziche´ in udienza (v.), direttamente in camera di consiglio. Non esiste una disciplina generale dei procedimenti camerali nella giustizia amministrativa (v.). Vi sono, quindi, regolamentazioni distinte dei singoli procedimenti camerali, quali, ad es., il giudizio di ottemperanza (v.) ed il giudizio cautelare (v. giudizio, camera di consiglio cautelare amministrativo). L’art. 27 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, ha disposto che si segue il procedimento in camera di consiglio in una serie di casi, che comprendono: a) i giudizi per i quali si debba soltanto dare atto della rinuncia al ricorso; b) i giudizi per i quali si debba soltanto dichiarare la perenzione; c) i giudizi per i quali tutte le parti richiedono concordemente che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere; d) i giudizi promossi contro le decisioni adottate dal prefetto in materia di spedalità (materia, peraltro, venuta meno in seguito alla riforma sanitaria); e) i giudizi promossi al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato (giudizi di ottemperanza). A tali ipotesi vanno aggiunti il caso dell’incidente cautelare di sospensione del provvedimento impugnato (art. 21, comma 7o, l. cit.), quello di reclamo al collegio contro la liquidazione delle spese fatta dall’estensore della sentenza (art. 68, commi 5o e 6o, r.d. 17 agosto 1907, n. 642) e quello della pronuncia sulla domanda di ricusazione del giudice (art. 50, comma 1o, r.d. 17 agosto 1907, n. 642). Tuttavia, la citata legge del 1971, limitandosi ad indicare i casi nei quali si segue il procedimento in camera di consiglio, non si cura di regolamentare tale procedimento. Ad ogni modo, si pongono problemi con riguardo all’applicabilità dello stesso nel giudizio di appello (v. Consiglio di Stato). Se il rito seguito nel processo di primo grado è stato quello camerale, il giudizio di secondo grado dovrebbe essere soggetto, in virtù del principio devolutivo, alle medesime regole rituali e svolgersi, anch’esso, in camera di consiglio. Tuttavia, se, da un lato, manca una apposita norma che imponga o consenta il procedimento camerale dinanzi al Consiglio di Stato, dall’altro lato non può contraddirsi il principio generale per cui ogni giudice opera secondo le proprie regole procedurali. In ogni caso, nell’ipotesi dell’appello avverso le ordinanze emesse dai Tar in materia di sospensione del provvedimento impugnato è invalsa la prassi della trattazione di tale gravame in camera di consiglio e non in pubblica udienza, così come si ritiene pacifica la natura esclusivamente camerale anche del giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Consiglio di Stato. Ev importante chiarire che la legge preferisce il rito camerale, ma non lo impone come regola di determinati processi. Infatti, l’ultimo comma dell’art. 27 cit. consente ad una qualsiasi delle parti di ottenere il passaggio dei giudizi in esso elencati dalla camera di consiglio all’udienza pubblica. Se è vero che tale facoltà può essere utilizzata, in concreto, a meri fini dilatori, specialmente con riferimento ai ricorsi per esecuzione di giudicato, è altrettanto certo che si viene a configurare una sorta di fungibilità del rito. Per quanto i vari procedimenti camerali presentino difformità ed elementi di eterogeneità, sembra da escludersi l’intervento in essi dei difensori delle parti (tranne che per l’incidente cautelare, per il quale esiste un’apposita previsione in senso contrario dell’art. 21, comma 7o, l. Tar): d’altro canto, essi possono avvalersi della facoltà prevista dal citato capoverso dell’art. 27, cioè chiedere la trattazione della causa in udienza. (Bonanni).


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