perenzione della spesa pubblica: si tratta di un istituto tipico della contabilità pubblica, in base al quale, trascorso un determinato periodo di tempo, i residui passivi vengono eliminati dalle scritture. L’art. 36 della legge di contabilità generale dello Stato, nel testo vigente, dispone che i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
perenzione del processo amministrativo: è una causa di estinzione del processo amministrativo che si verifica quando per due anni nessuna delle parti abbia compiuto qualche atto di procedura, o quando non sia stata fatta istanza di fissazione dell’udienza di discussione dopo il deposito del ricorso o dopo lo svolgimento dell’istruttoria (artt. 23 e 25 l. n. 1034 del 1971 e art. 40 r.d. n. 1054 del 1924). Il legislatore ha voluto sanzionare l’inerzia delle parti in un processo caratterizzato dall’iniziativa di parte. Il termine, tenuto conto della sospensione del computo nel periodo feriale, decorre dalla data del deposito del ricorso o dalla comunicazione della compiuta istruttoria. Secondo la giurisprudenza, l’atto di procedura idoneo ad interrompere il biennio può essere anche una memoria o comunque qualunque atto di procedura, a prescindere dal giudizio sull’utilità dell’atto
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