discussione del conto: a seguito dell’ordine del giudice di presentazione di un conto (art. 263 c.p.c.), si ha discussione dello stesso ai sensi dell’art. 264 c.p.c. ogni volta che la parte intende contestare la sua esattezza in toto oppure su una parte di esso. Se la parte impugna il conto deve specificare (per iscritto od oralmente) sia i motivi della contestazione, sia le parti che si intendono contestare. Successivamente alla contestazione il giudice deve fissare un’apposita udienza per la discussione discussione. Se in seguito alla discussione le parti si accordano, il giudice ne dà atto nel processo verbale ed ordina il pagamento delle somme che risultano dovute con ordinanza non impugnabile. Se invece l’accordo non viene raggiunto, il procedimento di discussione discussione non raggiunge il suo fine e quindi alla parte non rimarrà che contestare l’inesistenza delle partite provando le sue ragioni secondo le normali regole sull’onere della prova. L’ultimo comma dell’art. 264 c.p.c. prevede infine la possibilità per il giudice di disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risultasse dal conto o dalla sua discussione, ossia della somma di cui comunque una parte risulti essere creditrice.
discussione della causa: è l’udienza in cui, una volta ultimata la fase istruttoria e precisate le conclusioni, ha luogo pubblicamente la discussione orale della causa. Il giudice istruttore, previa precisazione delle conclusioni delle parti, deve fissare un’apposita udienza per il pubblico dibattimento davanti al collegio, scegliendo il giorno fra quelli indicati dal calendario giudiziario (artt. 113 e 114 disp. att. c.p.c.). Sennonche´ la l. n. 353 del 1990 ha profondamente innovato tale disciplina in quanto, secondo il nuovo art. 275 c.p.c., la discussione orale è soltanto facoltativa e non più obbligatoria. Di conseguenza le parti che intendono discutere oralmente la causa devono fare un’espressa richiesta in tal senso attraverso una duplice istanza: una prima richiesta va fatta al giudice istruttore in sede di precisazione delle conclusioni e, successivamente, tale richiesta deve essere reiterata al presidente del tribunale (alla scadenza del termine previsto per il deposito delle memorie di replica), il quale con apposito decreto fisserà un’udienza entro sessanta giorni dalla richiesta della stessa.
fissazione dell’udienza di discussione: la discussione discussione (c.d. udienza collegiale) avviene nell’udienza immediatamente precedente, in cui il giudice istruttore invita le parti a precisare le proprie conclusioni. La l. n. 353 del 1990 ha profondamente cambiato il sistema procedurale contenuto nell’art. 139 c.p.c., in quanto alle parti è consentito precisare le conclusioni nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’art. 183. Non è quindi più possibile che la materia del contendere e l’acquisizione di elementi di prova si determini e si plasmi durante tutto il corso del processo. Di conseguenza l’udienza di precisazione delle conclusioni, che cronologicamente precede l’udienza di discussione, serve alle parti soltanto come mera riproposizione delle conclusioni già formulate negli atti introduttivi (o al limite in quelle previste nell’ultima parte del quarto comma dell’art. 183). La novità più importante riguarda tuttavia la discussione discussione, udienza che è solo facoltativa, su espressa richiesta di almeno una delle parti. Ev quindi prevista la possibilità che il giudice istruttore, rimettendo la causa al collegio per la decisione, non fissi l’udienza di discussione ed il collegio decida direttamente la causa in camera di consiglio, depositando la relativa sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito degli scritti difensivi (ai sensi dell’art. 190).
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