memorie di replica: sono brevi scritture difensive che tendono a confutare le deduzioni avversarie della comparsa conclusionale (v. comparsa, memorie conclusionale); le parti possono concordemente rinunziarvi.
natura processuale delle memorie: con il termine memorie si fa riferimento a quegli atti di parte caratterizzati dalla funzione di illustrare o chiarire conclusioni, istanze o allegazioni fornite in precedenza dall’una o dall’altra parte; non si può perciò delineare un modello unico di memoria rispondendo quest’atto alle più diverse esigenze processuali.
memorie nel processo penale: le memorie consistono in esplicitazioni scritte delle tesi difensive e, nei procedimenti penali, possono essere presentate, nel corso delle indagini preliminari, dal difensore dell’imputato al p.m., eventualmente accompagnate da richieste scritte, oppure, unitamente al ricorso per Cassazione come previsto rispettivamente dagli artt. 367 e 613, comma 1o, c.p.p..
scambio di memorie: il giudice può autorizzare le parti a comunicarsi comparse (v. comparsa) e memorie mediante il deposito in cancelleria ovvero mediante scambio documentato con l’apposizione, sull’originale, del visto della parte o del procuratore.
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