procedimenti ordinari: normalmente la dottrina processualprocedimenticivilistica parla di procedimento con un significato ben ristretto e specifico, ossia per indicare una fase del processo (procedimento di primo grado, d’appello ecc.) od anche l’aspetto meramente formale del processo stesso. Quest’ultimo, invece, indica, in generale, la consecuzione di vari atti, regolati dalla legge, che si succedono e si presuppongono l’un l’altro per raggiungere un certo risultato giuridico; nel processo civile, in particolare, significa l’insieme delle attività del giudice, delle parti, di organi minori e degli ausiliari, a cui dà luogo l’esercizio della funzione giurisdizionale. Il processo civile ordinario, perciò , contrapposto a quello speciale di cognizione, ossia volto all’accertamento del rapporto giuridico controverso e quindi all’accoglimento o al rigetto della domanda attorea, è disciplinato dal libro secondo del c.p.c.. Lo schemaprocedimentitipo di processo che, ricordiamo, è autonomo rispetto al diritto sostanziale che tramite esso viene fatto valere, è modellato sul giudizio di primo grado davanti il tribunale e quindi integrato con le regole specifiche richieste dalle particolarità proprie dei singoli tipi di giudice o del singolo grado di giudizio. .
procedimenti sommari: i procedimenti procedimenti sono tipi particolari di procedimenti speciali previsti e regolati nel libro IV del codice di rito, a cui si assimilano per il fatto di differire dal procedimento ordinario ma da cui si distaccano per consistere in procedimenti di cognizione. La peculiarità loro propria, da cui derivano il nome, sta nel fatto che tale cognizione è appunto sommaria e quindi il giudice emette un provvedimento dopo un accertamento effettuato in forma compendiosa ed abbreviata. Tale sommarietà risulta comunque equilibrata dalla previsione della possibilità per il soggetto, a cui carico il provvedimento è emesso, di opporsi allo stesso, dando vita così piena. . ad un giudizio ordinario a cognizione
procedimenti speciali: nel libro IV del codice di rito sono riuniti e disciplinati vari procedimenti, dallo stesso codice definiti procedimenti procedimenti in quanto differiscono dal procedimento ordinario. Non si tratta di una disciplina organica e coordinata in quanto sono raccolti istituti eterogenei il cui unico carattere comune è quello, meramente negativo, di non essere regolati dalle norme del processo ordinario. .
Procedibilità | | | Procedimento amministrativo |