domanda accessoria: è la domanda subordinata ad un’altra (principale) per cui l’accoglimento della domanda domanda presuppone necessariamente l’accoglimento di quella principale. Ad es. l’accoglimento della domanda di pagamento degli interessi dipende dall’accoglimento della domanda di restituzione di una somma data a mutuo.
domanda di accertamento incidentale: v. accertamento, domanda incidentale.
domanda di fissazione di udienza nel processo amministrativo: l’udienza (v.) di discussione dinanzi al giudice amministrativo, solitamente, non può essere fissata d’ufficio, ma su domanda di parte. La domanda di fissazione ha, perciò , un ruolo importante nella conclusione del giudizio e costituisce espressione del principio dispositivo che caratterizza il processo amministrativo. Ciò non avviene nei ricorsi elettorali (v. contenzioso, domanda elettorale), in quanto in essi il ricorso e la domanda di fissazione costituiscono un tutt’uno. Legittimato alla presentazione della domanda non è solo il ricorrente (v.), ma anche le altre parti costituite e gli intervenienti (v. intervento). Tale domanda è necessaria, altresì, al fine di evitare l’estinzione del processo per perenzione (v.) (l’art. 23, comma 1o, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, stabilisce il termine, posto a pena di decadenza, di 2 anni, decorrenti dal deposito del ricorso). La domanda, oggetto di un atto a se´ , dev’essere redatta in forma scritta e va firmata dal difensore. Si ritiene che essa, una volta presentata, sfugga alla sfera di disponibilità del richiedente e non possa essere ritirata. Talvolta, comunque, è richiesta la sua reiterazione (v. art. 23, comma 6o, l. 6 dicembre 1971, n. 1034). (Bonanni).
domanda di garanzia: è la domanda con cui una parte fa valere il proprio diritto di essere garantita da un terzo nel caso di una eventuale soccombenza. Ad es. il compratore convenuto in giudizio da un terzo che si vanti proprietario della cosa, ha diritto di essere garantito dal venditore (art. 1485 c.c.). Si hanno pertanto due cause: la prima tra parte originaria e garantito, la seconda tra garantito e garante. L’opportunità che le due cause siano trattate simultaneamente è nell’interesse del garantito ad ottenere una pronuncia contro il garante unitamente ad una eventuale pronuncia contro di lui. .
improponibilità assoluta della domanda nel processo amministrativo: si ha quando il giudice ritiene che manchi una norma di tutela della situazione giuridica, che, pertanto, non può qualificarsi ne´ come diritto soggettivo, ne´ come interesse legittimo, rimanendo mero interesse di fatto e dando luogo, in tal modo, ad una declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione (in assenza d’interesse o legittimazione ad agire). (Bonanni).
domanda nel processo amministrativo: nel processo amministrativo, come in quello civile e in quello penale, il giudice non si può pronunciare d’ufficio, ma soltanto se stimolato da domanda di parte (ne procedat iudex ex officio; nemo iudex sine actore), che nel processo amministrativo prende il nome di ricorso. Con la domanda, il soggetto che la compie esercita un potere ben definito, ossia una situazione processuale semplice (il potere di proporre la domanda stessa). Ai sensi dell’art. 24 Cost., tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi, sicche´ tutti i cittadini (non esclusi gli stranieri) hanno il potere di proporre la domanda. Perche´ la domanda possa assolvere alla sua fondamentale funzione di introdurre un processo non occorre altro requisito, con riferimento alla sua forma ed al suo contenuto, se non quello che essa possa obbiettivamente considerarsi tale. Affinche´ , poi, si addivenga ad una pronuncia sul merito, la domanda stessa deve essere ipoteticamente accoglibile (cioè deve contenere l’affermazione che esiste una situazione giuridica soggettiva in capo a colui che chiede la tutela). Tale ipotetica accoglibilità comporta l’esistenza delle tre condizioni dell’azione, ossia: di una norma che contempli in astratto la situazione giuridica soggettiva che si vuole far valere (c.d. possibilità giuridica); del bisogno di tutela giurisdizionale di siffatta situazione giuridica (c.d. interesse ad agire, che consiste nella affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi della detta situazione); infine, della c.d. legittimazione ad agire e cioè del fatto che la situazione medesima dedotta nella domanda deve far capo a colui che la propone e contro colui nei cui confronti è posta in essere. Il principio della domanda ha la triplice valenza di principio della necessaria iniziativa di parte, di principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e di fondamento della regola del contraddittorio. Sicche´ , perche´ vi sia una pronuncia del giudice amministrativo, è necessario che vi sia un ricorso della parte, e la pronuncia è vincolata al contenuto della domanda (ne eat iudex extra petita partium), che dev’essere comunicata alle altri parti al fine di garantire una relazione di reciprocità . La domanda si individua in base ai tre classici elementi dei soggetti, del petitum e della causa petendi. Il petitum consiste nella richiesta di annullamento dell’atto amministrativo impugnato. Ciò nel processo impugnatorio, il tipo principale di processo amministrativo, che, alla luce delle più recenti evoluzioni dottrinali, si sta trasformando sempre di più in giudizio anche di accertamento ed ordinatorio. Infatti, il giudice amministrativo stabilisce, a rovescio, il corretto modo di esercizio del potere da parte della P.A.. La causa petendi è da ravvisarsi, viceversa, in una o più difformità dell’atto dalla fattispecie normativa che lo prevede e lo regola (viziodomandamotivo): la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato è assicurata dalla corrispondenza tra il viziodomandamotivo affermato e viziodomandamotivo che il giudice prende in considerazione per invalidare o meno l’atto. (Bonanni).
domanda nuova in appello nel processo amministrativo: nel processo amministrativo, per quanto non esista una norma esplicita che lo sancisca, vige il divieto di mutare l’oggetto del giudizio (v.), ossia di proporre domande nuove (v. Consiglio di Stato). La giurisprudenza ha ritenuto inammissibili in appello le censure dedotte in primo grado con semplice memoria, così come l’impugnazione di un provvedimento diverso rispetto a quello esaminato in primo grado, anche se sopravvenuto alla pronuncia del giudice di prima istanza. Il divieto di ius novorum comporta che il giudice di appello non venga investito, mediante domande nuove (e sono tali quelle che importano diversità di soggetti, petitum e causa petendi) di una controversia differente da quella di cui era stato investito il primo. Ev prevalente, tuttavia, la tesi per cui è possibile richiedere per la prima volta in appello la rivalutazione monetaria (potendo il giudice statuire anche d’ufficio su di essa, salvo i limiti del giudicato formatosi sull’esplicito rigetto in primo grado). Si ritiene, altresì, possibile ampliare la domanda in appello mediante l’introduzione di motivi aggiunti (v. motivi del ricorso) e precisare e sviluppare i motivi dedotti in primo grado. Inoltre, al divieto di nuove domande non si accompagna quello di nuove eccezioni, sempreche´ la legge non disponga diversamente. Con riferimento alla causa petendi, poi, non integra domanda nuova una diversa prospettazione in appello di un motivo di censura, fintantoche´ vi sia una diversità soltanto nella formulazione giuridica e nella prospettazione del vizio, che sostanzialmente risulta essere il medesimo rispetto a quello oggetto di doglianza in primo grado. Il divieto di ius novorum non si applica alle questioni pregiudiziali (v. questioni, domanda incidentali nel processo amministrativo), in quanto, essendo rilevabili d’ufficio in primo grado, possono essere risolte dal giudice di appello, purche´ siano fatte valere dalle parti. Per i motivi dichiarati assorbiti nel giudizio di primo grado non è necessario l’appello incidentale, se si vuole che il giudice di secondo grado sia investito anche dei medesimi. (Bonanni).
precisazione o modificazione della domanda: la precisazione consiste nel rettificare (senza mutare i fatti principali allegati) la domanda nell’ambito del medesimo petitum o della medesima causa petendi. La modificazione comporta invece un allargamento del giudizio, poiche´ consente l’allegazione di fatti nuovi anche se ricollegati al nucleo dei fatti storici: ed è questo il motivo che determina per la sola modificazione la necessaria autorizzazione del giudice (art. 183, 4o e 5o comma, c.p.c.).
principio della domanda: principio generale del processo che subordina l’attività giurisdizionale all’iniziativa privata (artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c.). Ev ispirato da due ragioni fondamentali: assicura la neutralità del giudice; permette di correlare la disponibilità del diritto sostanziale ad una effettiva disponibilità processuale, per cui il titolare affermato del diritto è libero di chiedere o meno la tutela giurisdizionale.
domanda riconvenzionale: nel processo civile, è l’azione nei confronti dell’attore, proposta nel medesimo giudizio, con cui il convenuto non si limita a difendersi ma chiede a sua volta la condanna della controparte. Ev una domanda autonoma, che potrebbe cioè proporsi in un giudizio separato ma che la legge consente di inserire nel procedimento in corso per il principio dell’economia dei giudizi e per garantire l’omogeneità dei giudicati. La domanda domanda può essere proposta solo in primo grado nella comparsa di risposta altrimenti è inammissibile, salvo che l’attore non abbia accettato il contraddittorio su di essa. Tale inammissibilità non può essere però rilevata d’ufficio. L’art. 36 c.p.c. attribuisce al giudice della causa principale non tutte le controdomande proposte dal convenuto ma solo quelle che involgono le medesime parti, anche se in posizione processuale invertita, e che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione anche se la giurisprudenza tende a prescindere da queste condizioni quando la domanda domanda rientra nella competenza del giudice adito. Per titolo si intende non solo la causa petendi ma in generale ogni situazione cui faccia riferimento la domanda principale. La domanda domanda, intesa quale controdomanda volta ad ottenere dal giudice un provvedimento positivo a favore del convenuto si distingue dalla eccezione riconvenzionale (v.) esclusivamente per il fine, essendo quest’ultima volta a richiedere solo il rigetto della domanda attorea e non anche un plus a favore dell’istante. La eccezione riconvenzionale, quindi, realizzando la funzione processuale della eccezione semplice, in quanto rimane sempre nell’ambito della difesa, si fonda sulla medesima struttura logica della domanda domanda, di cui condivide la stessa natura, in quanto basata su fatti che potrebbero costituire la causa petendi di un’azione autonoma. La disciplina della domanda domanda non è applicabile alla eccezione riconvenzionale, cui è invece applicata quella delle eccezioni semplici, non ricadendo perciò , ad es., nel divieto dello ius novorum se proposta in appello. .
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