Enciclopedia giuridica

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Appello

Mezzo di impugnazione, esperibile dalla parte soccombente, gravantesi della decisione del giudice di primo grado e consistente in una invocazione al giudice di grado superiore, affinche´ riesamini la causa ed emetta un nuovo provvedimento. .

appello ammissibile: se proposto nei termini e contro sentenze pronunciate in primo grado, purche´ non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti. .

ammissione e assunzione dei mezzi di prova in appello: avviene con ordinanza con la quale il giudice d’appello rimette le parti a udienza fissa davanti all’istruttore; qualora il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero si dimostri che la parte non ha potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (B. Ravenna).

appello della sentenza penale: è il mezzo previsto dalla legge per impugnare una sentenza penale, pronunciata in primo grado, allo scopo di ottenere la riforma parziale o totale della stessa, e che dà luogo al giudizio di secondo grado. A norma degli artt. 593 ss. c.p.p. può essere preposto dal p.m., dall’imputato, dal responsabile civile, dalla persona civilmente obbligata per l’ammenda oppure dai loro difensori (avvocati o procuratori che li hanno assistiti o rappresentati nel dibattimento) contro le sentenze di condanna o di proscioglimento, in genere. Sono inappellabili alcune sentenze relative a contravvenzioni a seguito del giudizio abbreviato, la sentenza in esito al patteggiamento se il p.m. ha ad esso consentito, la sentenza di proscioglimento per l’imputato con la formula perche´ il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, la sentenza di condanna per contravvenzione per la quale è stata applicata la sola pena dell’ammenda e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere relativa a contravvenzioni per la quale è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa. Nel processo penale è stato reintrodotto l’appello incidentale, che viene proposto dalla parte che non aveva proposto impugnazione entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione proposta da un’altra delle parti.

appello e rimessione al primo giudice: è il procedimento con cui viene rimessa la causa al giudice di grado inferiore ritenuto competente, al fine di assicurare il doppio grado di giurisdizione. .

appello e sentenze appellabili: le sentenze pronunciate in primo grado purche´ l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti. .

giudice dell’appello: organo competente a giudicare sulle sentenze pronunciate in primo grado: per l’appello contro le sentenze del pretore e del tribunale, sarà competente rispettivamente il tribunale e la corte d’appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

appello improcedibile: quando pur essendo in origine ammissibile ed efficacemente proposto, l’appello per un accidente processuale sopravvenuto non possa più aver corso ulteriore. .

appello improponibile: quando la legge a priori ed ab origine lo escluda.

appello incidentale: mezzo di impugnazione esperibile dall’appellato, rimasto soccombente su capi autonomi della sentenza, ogni qual volta intenda provocarne il riesame da parte del giudice superiore. .

appello incidentale tardivo: gravame esperibile quando, pur essendo decorso il termine di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. esista una interdipendenza logicoappellogiuridica tale da far ritenere che, l’interesse a riproporre quelle questioni che formano oggetto dell’appello appello, nasca a seguito dell’impugnazione principale. .

ius novorum in appello: si tratta della possibilità di apportare al giudice nuova materia del contendere e nuovi elementi di convinzione con l’espresso divieto di proporre domande nuove ogni qual volta il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali con prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte. .

appello nelle controversie individuali di lavoro: l’appello in questo tipo di controversie si propone davanti al tribunale territorialmente competente, in funzione di giudice del lavoro, e si caratterizza principalmente per il fatto che l’atto introduttivo del procedimento è un ricorso, non sono ammesse nuove domande ne´ nuove eccezioni ne´ sono ammessi nuovi mezzi di prova fatta eccezione fatta per il giuramento estimatorio. Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50.000 (v. anche controversie individuali in materia di lavoro).

appello nel processo amministrativo: l’appello appello è il giudizio di secondo grado davanti al Consiglio di Stato (v.), che la parte rimasta soccombente nel giudizio di primo grado ha l’onere di promuovere se intende migliorare la propria posizione processuale o sostanziale. Esso è un giudizio di carattere sia rescindente che rescissorio. A seguito dall’annullamento della sentenza, la controversia oggetto del giudizio potrà essere rinviata al Tar che la ha pronunciata, oppure decisa nel merito senza rinviare la causa al giudice di primo grado, salvo che si tratti di questioni relative alla giurisdizione, ovvero al difetto di forma o al vizio di procedura. Le parti intimate possono costituirsi entro i trenta giorni successivi a quelli assegnati per il deposito del ricorso. Termine ultimo per la loro costituzione è l’inizio dell’udienza di discussione dell’appello, mentre la presentazione di memorie è consentita fino a dieci giorni prima dell’udienza stessa. Gli atti difensivi richiedono la sottoscrizione delle parti e del difensore o solo di questi se munito di mandato speciale (v. difensore, poteri del appello). Sono appellabili le decisioni avverso le quali può esperirsi l’appello, e precisamente: a) le sentenze definitive ovvero le sentenze di rito o di merito conclusive del rapporto processuale di primo grado; b) le sentenze parziali di rito e di merito (v. sentenza, appello nel processo amministrativo) sfavorevoli per il soccombente; c) le ordinanze (v. ordinanza, appello nel processo amministrativo) che abbiano carattere decisorio e non meramente istruttorio o preparatorio; d) le sentenze sui ricorsi per l’ottemperanza al giudicato (v. giudizio di ottemperanza) del giudice amministrativo di primo grado, allorche´ non abbiano carattere meramente esecutivo delle statuizioni contenute nelle sentenze passate in giudicato (v. giudicato amministrativo). (M.T. Sempreviva).

notificazione dell’appello: atto con il quale l’ufficiale giudiziario porta a conoscenza della controparte l’appello, mediante consegna di copia conforme all’originale. .

procedimento di appello: complesso di atti modellati sul procedimento di primo grado con l’applicazione delle medesime norme, salvo i casi in cui queste ultime siano incompatibili con le disposizioni dettate per l’appello. .

querela di falso in appello: procedimento di contestazione dell’autenticità di un documento che causerà la sospensione del giudizio e la fissazione di un termine per la riassunzione della causa davanti al tribunale. .

riformatio in peius in appello: divieto assoluto per il giudice d’appello di pronunciare una sentenza più sfavorevole all’appellante e più favorevole all’appellato (rispetto a quella di primo grado). .

rimessione della causa d’appello al collegio: trasferimento della causa e dei relativi poteri, dall’istruttore al collegio giudicante. .

termine per l’appello: è di 30 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza o di un anno decorrente dalla pubblicazione della stessa.


Apparenza giuridica      |      Applicabilità diretta del diritto comunitario


 
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