Enciclopedia giuridica

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Dibattimento

La fase dibattimentale segue la fase delle indagini preliminari (v.) e, di norma, l’udienza preliminare (v. udienza, dibattimento preliminare). L’udienza dibattimentale costituisce il giudizio in senso stretto: essa contempla le formalità degli atti introduttivi, della costituzione delle parti (formazione del contraddittorio), delle questioni preliminari. Inizia poi l’istruzione dibattimentale con l’esame incrociato delle parti e dei testimoni (crossdibattimentoexamination); seguono la discussione e la deliberazione della sentenza. L’udienza è presieduta dal presidente del collegio che ha funzioni direttive e svolge il ruolo di arbitro imparziale, avendo scarsi poteri per incidere sulla acquisizione della prova; solo in via residuale e suppletiva e in caso di carenza delle parti, il presidente interviene, in via meramente sollecitatoria, nell’acquisizione della prova. Sul regime dell’udienza influisce il principio della pubblicità e su quello del dibattimento il criterio della concentrazione (v. concentrazione, principio della dibattimento).

apertura del dibattimento: la dichiarazione di dibattimento dibattimento prevista dall’art. 492 c.p.p. è successiva alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari. Il dibattimento ha concreto inizio con la lettura dei capi di imputazione, successivamente ad una fase introduttiva che formalmente lo precede e che nella sostanza può assumere rilevanza, importanza e sviluppo. Nella fase introduttiva si esauriscono le attività concernenti la verifica della costituzione delle parti; la effettiva presenza dei difensori; l’ammissione od esclusione di taluna delle parti private; la rinnovazione della citazione a giudizio o di altri atti nulli; il controllo sugli impedimenti che giustificano assenza e contumacia con risoluzione delle relative questioni; la discussione e decisione delle questioni preliminari in genere. A questa fase introduttiva, che precede il dibattimento vero e proprio, si applicano le norme dettate in generale nel capo I (artt. 470 – 483) per la trattazione del dibattimento; e tra esse, naturalmente, quella che prevede e consente lo sviluppo del processo attraverso una pluralità di udienze. Il momento di dibattimento dibattimento coincide con la dichiarazione, effettuata dal presidente o dal pretore, dopo che siano stati espletati, gli accertamenti relativi all’avvenuta costituzione delle parti con i loro difensori.


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