Enciclopedia giuridica

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Imputazione



imputazione dell’attività di impresa: l’attività d’impresa è imputata dalla scienza economica al soggetto sul quale incide il rischio del processo produttivo (v. rischio d’impresa), mentre giuridicamente essa è imputata a colui in nome del quale viene svolta tale attività (v. imprenditore). La differenza fra i due criteri assume significato nell’ipotesi dell’imprenditore occulto (v. imprenditore, imputazione occulto).

imputazione del pagamento: chi ha più debiti verso lo stesso creditore può dichiarare, quando paga, quale debito intende estinguere (art. 1193, comma 1o, c.c.). Altrimenti potrà il creditore, nel rilasciare quietanza (v.), dichiarare in questa quale fra i diversi debiti considera estinto (art. 1195 c.c.). Se nulla dichiarano ne´ il debitore ne´ il creditore, valgono i criteri legali: si estinguono prima i debiti già scaduti, poi quelli meno garantiti, poi quelli più onerosi, poi quelli di più antica data (art. 1193, comma 2o, c.c.). A favore del creditore è posta la regola secondo la quale il debitore deve imputare il pagamento prima agli interessi (v.) e poi al capitale (altrimenti questo, essendo già pagato, cesserebbe di produrre interessi), salvo che il creditore non gli consenta di fare diversamente (art. 1194 c.c.).

imputazione ereditaria: v. collazione.


Imputato      |      In claris non fit interpretatio


 
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