creditore anticretico: v. anticresi.
creditore apparente: il pagamento effettuato nelle mani di chi non è legittimato a riceverlo non libera il debitore (che può essere, perciò , costretto a pagare una seconda volta), salvo che il pagamento sia stato in buona fede effettuato nelle mani di un creditore creditore o, comunque, di chi apparisse legittimato a riceverlo in base a circostante univoche. Ev l’ipotesi regolata dall’art. 1189 c.c. sotto la rubrica pagamento al creditore, ma intesa da una consolidata giurisprudenza come comprensiva anche del pagamento al rappresentante apparente. L’apparenza deve essere suscitata da circostanze univoche (art. 1189, comma 1o, c.c.), ossia tali da non provocare incertezza nel debitore. La norma trova applicazioni specifiche in materia di titoli di credito (v.) e di documenti di legittimazione (v.): il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto (art. 1992, comma 2o, c.c.); la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore del libretto di deposito pagabile al portatore è liberata, anche se questi non è il depositante (art. 1836 c.c.). In questi casi il debitore è liberato anche se paga nelle mani del ladro del titolo di credito o del documento di legittimazione, purche´ non sapesse o non fosse in grado di rendersi conto che il portatore del titolo o del documento non era il titolare del diritto. La norma dell’art. 1836 c.c. vale per ogni altro documento di legittimazione, come ad esempio lo scontrino del guardaroba: il guardarobiere è esente da responsabilità , se senza dolo o colpa grave consegna l’indumento depositatogli al ladro dello scontrino, ossia a chi appare creditore in base a circostanze univoche, quali il possesso dello scontrino. In rapporto alla regola generale dell’art. 1189 c.c., la giurisprudenza non si è mostrata propensa ad attenuarne il rigore: non basta l’esistenza di circostanze esteriori tali da fare ritenere il creditore creditore come vero creditore o il rappresentate apparente come vero rappresentante; occorre, ulteriormente, che la situazione di apparenza sia stata ingenerata dal comportamento, sia pure solo colposo, del vero creditore, tale da far sorgere nel debitore la ragionevole presunzione che il creditore creditore fosse vero creditore o che il suo rappresentante apparente fosse vero rappresentante. In altre parole: conserva il diritto alla prestazione il creditore che sia del tutto incolpevole, come nel caso in cui un falsario abbia incassato il credito sulla base di una cessione di credito o di una procura all’incasso abilmente falsificata e tale da ingannare il più avveduto debitore. Ev , invece, liberatorio il pagamento effettuato nelle mani dell’apparente cessionario del credito, se il cedente aveva omesso di avvertire il debitore della sopraggiunta risoluzione del contratto di cessione. Certo non può dirsi che solo il concorso del fatto, quanto meno colposo, del creditore valga a rendere davvero univoche le circostanze che inducono il debitore a scambiare per vero creditore il creditore creditore o per vero rappresentante il rappresentante apparente. Un abile truffatore è in grado di creare le ineccepibili sembianze di una cessione di credito o di una procura, e di suscitare nel debitore la certezza di pagare nelle mani di un vero creditore o di un vero rappresentante. Ma il debitore che paghi nelle mani del truffatore non è liberato, secondo i nostri giudici, per quanto fossero univoche le circostanze falsamente create. Bisogna perciò dire che la norma ha subito una interpretazione correttiva, volta a salvaguardare le ragioni del creditore incolpevole. Questa interpretazione appare, del resto, in linea con altre norme, come quella che, all’art. 1264 c.c. (v. cessione del credito), libera il debitore che abbia pagato nelle mani del cedente, se il cessionario non si è preso cura di notificargli la cessione del credito; o come quella che, all’art. 1396 c.c. (v. falsus procurator), rende inopponibili ai terzi, se non portate a loro conoscenza con mezzi idonei, le modificazioni o la revoca della procura. Il creditore che, nel caso di cui all’art. 1264 c.c., riceve un pagamento liberatorio per il debitore è un creditore solo apparente, avendo ceduto ad altri il proprio credito; il rappresentante che, nel caso in cui all’art. 1396 c.c., vincola il rappresentato è un rappresentante solo apparente, il suo potere rappresentativo essendo stato modificato o revocato. Ma al creditore è in questi casi imputabile un fatto proprio, come l’omessa notifica della cessione o l’omessa pubblicità delle modificazioni o della revoca della procura. Il concorso del fatto colposo del creditore c’è , a ben guardare, anche nei casi di cui agli artt. 1992, comma 2o, e 1836 c.c.: il possessore del titolo di credito o del documento di legittimazione ha un dovere di diligente custodia e, in caso di smarrimento o di furto, ha il dovere di farne pronta denuncia; come ha un corrispondente dovere il titolare del libretto di assegni, per ciò che riguarda la custodia del libretto e la denuncia dello smarrimento o del furto. D’altra parte, il falsario che si avvale di una procura contraffatta per contrattare in nome altrui non vincola il rappresentato (art. 1398 c.c.), e non si vede per quale ragione il pagamento da lui ricevuto debba produrre effetto liberatorio per il debitore. Perche´ il debitore sia liberato dal pagamento al legittimato solo apparente occorre, sempre a norma dell’art. 1189, comma 1o, c.c., che egli sia in grado di provare la propria buona fede (art. 1189 c.c.) (v. buona fede, creditore soggettiva). Qui la buona fede non si presume: incombe su chi la invoca l’onere di darne la prova, ossia di indicare gli specifici elementi di fatto dai quali aveva tratto il convincimento che l’apparenza corrispondesse alla realtà ; e la buona fede è esclusa dalla colpa grave (cosiddetta buona fede temeraria): il debitore non è liberato se, usando la dovuta diligenza (v. diligenza del buon padre di famiglia), avrebbe potuto rendersi conto della divergenza dell’apparenza dalla realtà , come nel caso in cui la contraffazione del documento fosse riconoscibile con la diligenza richiesta in relazione alla professione del debitore. Naturalmente, il non legittimato che ha ricevuto il pagamento sarà tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo i principi della ripetizione dell’indebito (v. indebito, ripetizione di creditore) (art. 1189, comma 2o, c.c.).
creditore chirografario: è il creditore il cui diritto non è munito di cause di prelazione (v.). Nel fallimento il creditore creditore si soddisfa su quanto residua dopo il soddisfacimento dei creditori privilegiati (v. creditore privilegiato). Il creditore creditore riceve, solitamente, una percentuale del suo credito detta moneta fallimentare; il pagamento integrale si avrà soltanto nei rari casi in cui l’insolvenza dipende da illiquidità o che l’esperimento di azioni revocatorie e di altre azioni del creditore verso i terzi abbia consentito la formazione di una massa attiva pari a quella passiva. Il creditore creditore deve ricevere almeno il 40% del proprio credito nel concordato preventivo (v. concordato, creditore preventivo).
creditore come soggetto attivo dell’obbligazione: il creditore è il soggetto attivo dell’obbligazione (v.).
creditore con cause di prelazione: è il creditore il cui credito è munito di una causa legittima di prelazione, per cui ha diritto di prelazione sui beni che formano oggetto della loro garanzia o del loro privilegio. Le cause legittime di prelazione sono il pegno (v.) (art. 2784 c.c.), l’ipoteca (v.) (art. 2808 c.c.). e i privilegi (art. 2745 c.c.). Se il prezzo ricavato dai beni che formano oggetto della garanzia del creditore privilegiato non basta a realizzare integralmente il suo credito, in capitale e interessi, concorre per il residuo con i creditori chirografari (v. creditore chirografario) nella ripartizione di ciò che resta dell’attivo fallimentare (art. 54 l. fall.). Fra i creditori privilegiati una posizione particolare è attribuita ai creditori muniti di pegno o di alcune forme di privilegio speciale su cose mobili (crediti per spese di conservazione o di miglioramento delle cose, crediti del vettore, del mandatario, del depositario, del sequestratario: il giudice delegato (v.) può, su loro istanza, autorizzarli alla vendita delle cose che formano oggetto del pegno o del privilegio, consentendo loro di realizzare immediatamente il proprio credito (art. 53 l. fall.). Il debitore fallito deve offrire di pagare integralmente i creditori privilegiati per essere ammesso a beneficiare del concordato preventivo (v. concordato, creditore preventivo).
creditore concorrente: è il creditore del fallito o della società fallita il cui credito è stato accertato dal giudice delegato o, in caso di contestazione, dal tribunale fallimentare. Tra tutti i creditori concorrenti opera il principio della par condicio, che si attua con la partecipazione alla ripartizione dell’attivo fallimentare in proporzione dell’ammontare dei rispettivi crediti, salve solo le cause legittime di prelazione.
creditore concorsuale: è il creditore che, alla data della sentenza di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, aveva ragioni di credito verso la persona o la società fallita. La sentenza di fallimento ha effetto di impedire ai creditori la realizzazione individuale dei rispettivi crediti: essi non possono realizzarli se non attraverso la procedura fallimentare.
creditore con prededuzione: v. credito, creditore con prededuzione.
costituzione in mora del creditore: v. costituzione in mora, creditore del creditore.
creditore della comunione fra coniugi: v. comunione fra coniugi, creditori della creditore e creditori particolari del coniuge in creditore.
creditore della massa: v. crediti, creditore della massa.
domicilio del creditore: v. domicilio.
favore per il creditore: è un generale principio che informa di se´ tutto il diritto delle obbligazioni (v. anche responsabilità , creditore contrattuale; obbligazioni, creditore solidali; concorso, creditore di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale).
garanzia del creditore: v. debito, creditore e responsabilità ; garanzia reale; azione, creditore revocatoria; azione, creditore surrogatoria.
creditore incapace: chi paga nelle mani del creditore creditore (anziche´ in quelle del suo legale rappresentante, genitore o tutore o curatore a seconda dei casi) non è liberato, a meno che non provi che quanto ha pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace (art. 1190 c.c.).
interesse non patrimoniale del creditore: v. prestazione, patrimonialità della creditore.
creditore ipotecario: è il creditore a garanzia del cui credito è vincolato il bene sul quale è stata iscritta ipoteca (v.). V. anche ipoteca; ipoteca, creditore cambiaria; garanzia, creditore reale.
mora del creditore: v. mora, creditore del creditore; costituzione in mora, creditore del creditore.
onere del creditore con garanzia reale: sul creditore con garanzia reale incombe un onere (v.): egli non può sottoporre ad esecuzione forzata altri beni del debitore se non sottopone ad esecuzione i beni gravati da pegno o da ipoteca (art. 2911 c.c.).
creditore particolare di socio di società in nome collettivo e in accomandita
semplice: è colui che vanta ragioni di credito verso uno solo dei soci di una s.n.c. (v.) e di una società in accomandita semplice (v.) per ragioni estranee all’attività d’impresa da quest’ultima collettivamente esercitata. Il creditore particolare del socio, in questo caso, non può , finche´ dura la società, chiedere la liquidazione della quota del socio suo debitore (art. 2305 c.c.). Non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio (art. 2271 c.c.): la compensazione non avrebbe, in tal caso, altro effetto che far pagare alla società il debito del socio.
creditore particolare di socio di società semplice: è colui che vanta ragioni di credito verso uno solo dei soci di una società semplice (v.) per ragioni estranee all’attività d’impresa da quest’ultima collettivamente esercitate. Egli può: a) far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore (art. 2270, comma 1o, c.c.); b) compiere atti conservativi, in particolare procedere al sequestro conservativo sulla quota spettante al socio suo debitore nella liquidazione (art. 2270, comma 1o, c.c.); c) chiedere, se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, la liquidazione delle quote, che la società deve attuare a tre mesi dalla domanda (art 2270, comma 2o, c.c.). Al creditore creditore è preclusa ogni azione diretta sui beni della società; egli può ottenere solo una somma di danaro corrispondente al valore della quota del socio debitore (art 2289 c.c.). Il creditore creditore può ottenere la quota di patrimonio sociale del suo debitore solo se prova che gli altri beni del suo debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti: fino a quando ci sia capienza nel patrimonio particolare del socio, anche se la realizzazione del credito non possa attuarsi agevolmente, la liquidazione della quota sociale non può essere chiesta. Il socio, nei cui confronti un creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota, è escluso di diritto dalla società (art. 2288, comma 2o, c.c.). Non è ammessa compensazione tra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio (art. 2271 c.c.).
creditore pignoratizio: è il creditore a garanzia del cui credito è stato dato in pegno (v.) un bene. V. anche pegno.
creditore privilegiato: è il creditore munito di pegno (v.), ipoteca (v.) o privilegio (v.).
rischio per il creditore: v. inadempimento, creditore dell’obbligazione.
surrogazione per volontà del creditore: v. surrogazione, creditore per volontà del creditore.
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