liquidazione coattiva di borsa: v. borsa, liquidazione coattiva di liquidazione.
liquidazione concorsuale dell’eredità: v. beneficio, liquidazione di inventario.
liquidazione della dichiarazione: la c.d. liquidazione liquidazione è un primo controllo formale della dichiarazione dei redditi, di istituzionale competenza dei centri di servizio (v.), volto a controllare i dati risultanti dalla dichiarazione e dagli allegati a questa. Tale controllo, originariamente previsto per tutte le dichiarazioni, ma poi effettuato in base a criteri selettivi predisposti con d.m., riguarda la correttezza numerica dei calcoli, il versamento delle imposte dichiarate, la spettanza delle detrazioni di imposta, la fondatezza degli oneri deducibili. La liquidazione della dichiarazione può dar luogo ad un debito d’imposta per il contribuente, nel qual caso la maggiore imposta e le eventuali sanzioni verranno iscritte a ruolo (v.), oppure ad un credito, con conseguente emissione di un ordinativo di rimborso. Occorre peraltro osservare che l’iscrizione a ruolo nel caso di rettifica si differenzia dagli atti di accertamento sia in quanto costituisce un provvedimento privo di motivazione (vedi avviso di accertamento), sia perche´ non consente il beneficio della riscossione frazionata. Con riferimento all’assenza della motivazione parte della dottrina ha rilevato la lesione del diritto di difesa del contribuente, mentre d’altro lato altra dottrina ha ritenuto compatibile tale assenza con la natura di mero atto della liquidazione e non di accertamento. Ad ogni modo tali caratteristiche sfavorevoli hanno indotto la giurisprudenza ad interpretare in chiave restrittiva la liquidazione della dichiarazione, ritenendo ad es. che essa debba essere esclusa per il diniego di esenzioni o per l’inclusione nel reddito imponibile di un provento considerato dal contribuente non tassabile.
liquidazione delle avarie comuni: la liquidazione liquidazione consiste nel procedimento giurisdizionale volto all’attuazione della contribuzione alle avarie comuni (v.). L’azione per la contribuzione alle avarie comuni si esercita su domanda dell’armatore della nave o di ogni altro interessato alla spedizione (art. 611 c.nav.). La liquidazione liquidazione è suddivisa in una fase istruttoria finalizzata alla redazione del regolamento contributivo e in una fase contenziosa volta all’esame delle impugnazioni del regolamento stesso. Ultimata tale fase si procede all’omologazione del regolamento il quale ha efficacia di titolo esecutivo (art. 617 c. nav.).
liquidazione delle persone giuridiche: v. associazione, estinzione dell’liquidazione.
liquidazione delle società: v. s.p.a., liquidazione della liquidazione; società semplice, liquidazione della liquidazione.
liquidazione dell’imposta: la liquidazione liquidazione consiste nell’applicazione di una determinata aliquota alla base imponibile, eventualmente previo calcolo di detrazioni, esenzioni, deduzioni, ecc, e dunque nella individuazione della somma di denaro che il contribuente è tenuto a pagare. La liquidazione dell’imposta può essere effettuata direttamente dal contribuente (vedi autoliquidazione), oppure essere determinata autoritativamente d’ufficio (ad es. nell’imposta di registro o di successione) oppure in sede di accertamento in rettifica. Gli atti di liquidazione emessi dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria si limitano a quantificare in termini di imposta il presupposto che è stato già accertato (sia sotto il profilo della sussistenza, che sotto il profilo della base imponibile). Tali atti pertanto sono impugnabili autonomamente per vizi propri (ad es. errori commessi dall’ufficio in sede di liquidazione) e non richiedono una motivazione, derivando da atti già motivati (dichiarazioni del contribuente o atti di accertamento).
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