Se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio (v.) o della sua ultima residenza (v.) e non se ne hanno più notizie (non si sa se sia viva o morta), può sorgere anzitutto il problema di provvedere alla conservazione del suo patrimonio. Coloro che presumono di esserne i successori e qualsiasi altro interessato o il p.m. possono chiedere al tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza la nomina di un curatore dello scomparso (art. 48 c.c.). Trascorsi due anni dal giorno cui risale l’ultima notizia, il tribunale può dichiarare l’assenza della persona (art. 49 c.c.) e immettere nel possesso temporaneo dei beni dell’assente coloro che ne sarebbero stati eredi se l’assente fosse morto (art. 50 c.c.): costoro ne hanno l’amministrazione e fanno proprie le rendite che i beni producono (art. 52 c.c., comma 2o,); ma non possono alienarli o darli in ipoteca o in pegno (art. 54 c.c.). Se l’assente ricompare, gli dovranno essere restituiti i beni, ma non (salvo alcune eccezioni) le rendite nel frattempo percepite (art. 56 c.c.). La persona scomparsa non si presume viva: i diritti che maturano in capo ad essa non possono essere in suo nome reclamati da nessuno, a meno che non si dia la prova che essa era in vita nel momento in cui il diritto è sorto (art. 69 c.c.). Neppure questa prova è ammessa qualora in favore dello scomparso si sarebbe aperta una successione, la quale è senz’altro devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza dello scomparso (art. 70 c.c.). V. anche morte, assenza presunta.
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