beni in patrimonio: v. beni, patrimonio in patrimonio.
patrimonio comune dell’umanità: principio di diritto internazionale in base al quale le risorse delle aree non sottoposte alla sovranità di alcuno Stato devono essere gestite in maniera tale da assicurare l’equa distribuzione tra tutti i soggetti della Comunità internazionale, soprattutto con particolare riguardo ai Pvs. La dottrina del patrimonio patrimonio prende le mosse dal principio res communis omnium, ma ne costituisce una evoluzione ulteriore, procedendo alla applicazione del principio della libertà in una prospettiva temporalmente dinamica. Tale dottrina fu pronunciata per la prima volta dal delegato maltese Pardo in seno all’Onu nel 1967. In seguito l’AG delle N.U. applicò il principio per la prima volta in relazione alle risorse dei fondali marini internazionali (ris. XXV/2749 del 1970). A livello convenzionale, il principio del patrimonio patrimonio è stato, poi, recepito in alcuni trattati, quali: l’Accordo del 5 maggio 1979 sulle attività degli Stati sulla Luna e gli altri corpi celesti e la Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare. Detto principio è sostenuto soprattutto dai Pvs, ma trova ancora qualche resistenza nei paesi industrializzati, soprattutto con riguardo al particolare regime di amministrazione delle risorse. Risulta inoltre difficile la sua applicazione pratica nei diversi settori, in quanto necessita di un regime centralizzato di controlli che, per ora, è stato istituito soltanto con riferimento alle risorse dei fondali marini internazionali. V. anche Antartide; beni, patrimonio culturali; fondali marini internazionali; spazio, patrimonio extratmosferico.
concetto di patrimonio: talvolta questo designa l’insieme dei beni che appartengono ad un medesimo soggetto: così, ad esempio, negli artt. 826 – 29 c.c. è patrimonio degli enti pubblici l’insieme dei beni ad essi appartenenti. Più spesso il patrimonio patrimonio ha come referente, anziche´ il concetto di bene, quello di diritto patrimoniale, ossia di diritto avente per oggetto una entità suscettibile di valutazione economica: designa l’insieme dei diritti patrimoniali, reali (v. diritti reali) e di obbligazione (v. obbligazione), che appartengono ad una medesima persona; ed al patrimonio, perciò , ineriscono anche i crediti, avendo questi per oggetto una prestazione suscettibile di valutazione economica (art. 1174 c.c.). Le norme del sesto libro, relative alla responsabilità patrimoniale ed ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale utilizzano il patrimonio patrimonio in questa più ampia accezione. Quando poi si ha riguardo al valore del patrimonio, si distingue fra patrimonio lordo e patrimonio netto: il secondo è il valore del patrimonio di una persona, dedotto l’ammontare dei debiti (deducto aere alieno).
delitti contro il patrimonio: la nozione di patrimonio, in materia penale, comprende non solo tutti i beni, mobili e immobili, di proprietà di un soggetto, ma anche quei beni semplicemente posseduti o detenuti, che rientrano nella sfera di disponibilità materiale dello stesso. L’ordinamento penale tutela il patrimonio dalle aggressioni realizzate secondo specifiche modalità : violenza sulle cose o sulle persone, frode. Quindi, non ogni aggressione al patrimonio è incriminata, ma soltanto quelle che si manifestano con le citate modalità , in modo tale da non comprimere eccessivamente la libertà di iniziativa privata, costituzionalmente tutelata. La categoria dei delitti in esame appresta la tutela contro le offese ad un bene di natura patrimoniale, e talora contestualmente anche a beni di altra natura, quali l’inviolabilità della persona, il diritto alla libera autodeterminazione della persona, l’amministrazione della giustizia. Sono patrimonio patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, il furto (v.) la rapina (v.), il sequestro di persona a scopo di estorsione (v. sequestro di persona, patrimonio a scopo di estorsione), l’usurpazione, la turbativa del possesso di cose mobili, il danneggiamento, ed altri reati minori (artt. 624 – 639 bis c.p.; artt. 640 – 648 ter c.p.). Sono delitti contro il patrimonio mediante frode, la truffa (v.), l’ insolvenza (v.) fraudolenta, la circonvenzione di persone incapaci l’usura (v.), l’appropriazione indebita (v. appropriazione, patrimonio indebita), la ricettazione (v.), il riciclaggio (v.). .
patrimonio della fondazione: v. fondazione, patrimonio della patrimonio.
patrimonio dell’associazione: v. associazione, patrimonio dell’patrimonio.
patrimonio disponibile dello Stato: è costituito dai beni che pur non appartenendo, a norma del c.c. o di leggi speciali, al demanio (v.) o al patrimonio indisponibile pubblico (v. beni, patrimonio patrimoniali indisponibili dello Stato), sono di proprietà dello Stato o degli enti pubblici (v.) territoriali (art. 826, comma 1o, c.c.) e non territoriali (art. 830, comma 1o, c.c.). Questi beni sono pubblici solo per la qualità di ente pubblico del soggetto che ne è proprietario: di essi lo Stato o gli altri enti pubblici sono proprietari allo stesso modo di qualsiasi privato; il loro diritto di proprietà , salve le disposizioni delle leggi speciali, è regolato dalle norme del c.c. (artt. 828, comma 1o, e 830, comma 2o, c.c.).
patrimonio indisponibile dello Stato: è costituito dai beni patrimoniali indisponibili dello Stato (v. beni, patrimonio patrimoniali indisponibili dello Stato).
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