Impiego della forza internazionale o bellica consistente in qualsiasi atto il quale implichi operazioni militari, quali l’attraversamento della frontiera da parte di truppe regolari o irregolari dello Stato che penetrino in profondità nel territorio, il bombardamento di parti del territorio, l’attacco contro navi od aerei militari, il blocco delle coste o l’installazione di campi minati al largo delle stesse. Se l’attacco armato è compiuto da gruppi armati non immediatamente inquadrabili nell’organizzazione politico militare dello Stato, ma comunque agenti sotto le sue direttive, si parla di aggressione indiretta di cui all’art. 3 (g) della Risoluzione Unga n. 3314 (XXIX). La guerra di aggressione è assolutamente vietata dal diritto internazionale contemporaneo, e pertanto è illecita sia a livello consuetudinario che convenzionale. Il divieto dell’uso della forza codificato nell’art. 2 (4) della Carta Onu ha ormai assunto valore di norma consuetudinaria e di jus cogens. V. anche: autotutela internazionale; conflitto armato; intervento; uso della forza internazionale.
dichiarazione delle N.U. sull’aggressione: la risoluzione dell’Assemblea generale delle N.U. del 14 dicembre 1974 definisce l’aggressione, indipendentemente dall’esistenza o meno di una dichiarazione di guerra, come: a) l’invasione o l’attacco del territorio di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato, o l’occupazione militare, anche temporanea, risultante da una tale invasione o da un tale attacco, o l’annessione con l’impiego della forza del territorio o di una parte del territorio di un altro Stato; b) il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato, del territorio di un altro Stato, o l’impiego di qualsiasi arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato; c) il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato; d) l’attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro le forze armate terrestri, navali o aeree, o la marina e l’aviazione civili di un altro Stato; e) l’utilizzazione delle forze armate di uno Stato che sono stanziate sul territorio di un altro Stato con l’accordo dello Stato ospite, in violazione delle condizioni previste nell’accordo o un prolungamento della loro presenza sul territorio in questione al di là della scadenza dell’accordo; f) il fatto che uno Stato consenta che il suo territorio che ha messo a disposizione di un altro Stato, sia utilizzato da quest’ultimo per perpetrare un atto di aggressione contro uno Stato terzo; g) l’invio da parte di uno Stato o in suo nome di bande o di gruppi armati, di forze irregolari o di mercenari che si dedicano ad atti di forza contro un altro Stato di tale gravità che essi equivalgono agli atti sopra enumerati, o il fatto d’impegnarsi in maniera sostanziale in una tale azione.
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