intervento armato: v. autotutela; divieto dell’uso della forza; guerra.
intervento in alto mare in caso di incidente: costituisce una previsione contenuta in molte convenzioni internazionali in materia di protezione dell’ambiente marino, che opera naturalmente unicamente rispetto alle parti contraenti di tali convenzioni. Si pensi alla Convenzione di Bruxelles del 1969, sull’intervento intervento che comporti o possa comportare un inquinamento da idrocarburi e il Protocollo di Londra, del 1973, relativo all’intervento in alto mare nei casi di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi, che consentono a Stati, diversi da quello della bandiera, danneggiati o minacciati dall’inquinamento di adottare misure di emergenza in alto mare. L’art. 221, comma 1o, della Convenzione di Montego Bay, del 1982, sul diritto del mare dispone che nessuna disposizione della presente parte pregiudica il diritto degli Stati, in virtù del diritto internazionale, sia consuetudinario che convenzionale, di prendere e fare applicare, al di là del mare territoriale delle misure proporzionate ai danni che hanno effettivamente subito o dai quali sono minacciati per l’inquinamento derivante da un incidente in mare. Secondo alcuni, tale istituto sarebbe ormai previsto dal diritto consuetudinario e posto a tutela dell’ambiente in quanto tale, come bene comune della Comunità internazionale. Pertanto, in caso di incidenti che possano provocare un inquinamento massiccio, sarebbero legittimati ad intervenire tutti gli Stati marittimi, in quanto abbiano una flotta in mare. V. anche inquinamento, intervento marino.
intervento negli affari di altro Stato: garanzia coercitiva primaria offerta dall’ordinamento internazionale agli interessi economici e sociali degli Stati, che consente un’intromissione autoritativa di uno più Stati negli affari interni ed internazionali di altro Stato, facendo ricorso a pressioni di carattere politico (c.d. intervento diplomatico) o con l’impiego della violenza militare (c.d. intervento armato). A seconda che sia esercitato sulle base di norme consuetudinarie o pattizie, si distingue in intervento non convenzionale e convenzionale. A seconda che sia posto in essere da un singolo Stato o da più Stati, si distingue in intervento individuale e collettivo; a seconda dello scopo cui mira, in finanziario, umanitario e così via. Con l’intervento si realizza la reazione degli Stati considerati uti universi, come gestori dell’ordinamento internazionale e, quindi, esplicanti una funzione di carattere pubblicistico, ad una violazione di un interesse collettivo della Comunità internazionale, come, ad esempio, nel caso di un crimine internazionale, di cui all’art. 19 del Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale, sulla responsabilità degli Stati.
intervento umanitario: v. uso della forza internazionale.
Interveniente | | | Intervento nel processo amministrativo |