Enciclopedia giuridica

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Inquinamento

Introduzione da parte dell’uomo, direttamente od indirettamente, di sostanze od energia nell’ambiente che produce effetti deleteri di natura tale da mettere in pericolo la salute umana, da danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, da danneggiare ed interferire con gli aspetti esteticamente piacevoli e gli altri usi legittimi dell’ambiente. Il complesso delle norme internazionali poste a tutela dell’ecosistema ambiente contro l’inquinamento costituisce il c.d. diritto ambientale internazionale che si diversifica a seconda del tipo di inquinamento prodotto e rispetto all’elemento nei cui confronti si verifica: acustico; atmosferico; marino; nucleare. Allo stato attuale dell’evoluzione delle norme internazionali, l’inquinamento non è più visto solamente in termini transfrontalieri od assoluti, ma anche in senso globale, con riferimento a rischi ambientali che toccano questioni che sono essenziali per la continuità della stessa vita sulla terra. V. anche ambiente, diritto internazionale dell’inquinamento; Unep; immissioni.

inquinamento atmosferico transfrontaliero: esportato da uno Stato ad un altro attraverso l’atmosfera, in ragione di attività inquinanti svolte sul territorio del primo. Secondo la norma internazionale generale, formatasi a seguito delle sentenze arbitrali sul caso delle Fonderie di Trail tra Usa e Canada, rispettivamente del 1938 e del 1941, nessuno Stato ha il diritto di usare o di consentire l’uso del proprio territorio, in modo tale da provocare un pregiudizio sul od al territorio di altro Stato, od ai beni o persone che vi si trovino. Inizialmente la norma si applicava con il limite basato sul principio della contiguità o della prossimità geografica soltanto a rapporti reciproci tra Stati vicini; attualmente, per contro, il divieto di inquinamento transfrontaliero si è esteso fino a ricomprendere la protezione di spazi non sottoposti alla sovranità di alcuno Stato ed a rapporti tra Stati distanti con riferimento ad attività i cui effetti nocivi possono essere avvertiti a grande distanza. La cooperazione internazionale in materia è disciplinata dalla Convenzione di Ginevra del 13 novembre 1979, sull’inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza.

inquinamento del mare: il fenomeno dell’inquinamento marino ha dato origine ad un consistente corpo normativo, sia di origine nazionale che internazionale, finalizzato alla sua prevenzione ed alla tutela dell’ambiente marino. In particolare a seguito delle numerose catastrofi ambientali avvenute tra gli anni 1960 e 1970 in conseguenza del versamento in mare di ingenti quantitativi di idrocarburi fuoriusciti dalle cisterne di navi coinvolte in gravi incidenti, si ridisegnarono i poteri degli stati costieri allo scopo di prevenire l’inquinamento marino così causato. Oltre che nella Convenzione di Bruxelles del 29 novembre del 1969 sull’intervento in alto mare, disposizioni al riguardo sono contenute nella Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e in numerose convenzioni a livello regionale (v. trasporto, inquinamento di idrocarburi).

inquinamento marino: la Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare, dopo avere posto a carico degli Stati un obbligo generale di protezione dell’ambiente marino contro l’inquinamento (art. 192), disciplina in modo specifico sei tipi di inquinamento, a seconda della fonte: inquinamento da terra, da attività condotte sui fondali marini sottoposti alle giurisdizioni nazionali, da attività condotte sui fondali marini ed oceanici al di là delle giurisdizioni nazionali, da dumping, da navi e proveniente dall’atmosfera. Un complesso di disposizioni convenzionali disciplinano poi specificamente i diversi tipi di inquinamento, sia a livello universale che a livello regionale. A livello universale, si ricordano: la Convenzione di Bruxelles, del 1969, sull’intervento in alto mare; la Convenzione di Londra, del 1972, sul dumping di rifiuti e di altre sostanze; la Convenzione Marpol, 1973 – 1978, sull’inquinamento causato da navi; il Protocollo di Londra del 1973, sull’intervento in alto mare nei casi di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi; la Convenzione di Londra, del 1974, sulla salvaguardia della vita umana in mare; la Convenzione di Londra, del 1978, sulla sicurezza in mare; la Convenzione di Londra, del 1989, sul salvataggio.

inquinamento massiccio come crimine internazionale: l’art. 19 lett. d del Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale definisce l’inquinamento massiccio dell’atmosfera e dei mari come crimine internazionale. Perche´ si abbia crimine internazionale, quindi, un illecito contro il quale possono reagire tutti gli Stati della Comunità internazionale per violazione di un interesse generale, indipendentemente dall’esistenza o meno di un danno diretto, occorre che l’inquinamento sia qualificato come massiccio.


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