illecito amministrativo: è l’illecito per il quale è comminata una sanzione amministrativa (v. sanzioni amministrative).
illecito aquiliano: v. fatti illeciti.
atipicità dell’illecito civile: v. atipicità , illecito dell’illecito civile.
illecito civile: v. illecito contrattuale; illecito extracontrattuale.
illecito concorrenziale: v. atti, illecito di concorrenza sleale.
illecito contrattuale: è l’illecito consistente nell’inadempimento dell’obbligazione (v.).
illecito extracontrattuale: è il fatto illecito (v. fatti illeciti) di cui all’art. 2043 c.c..
illecito fiscale: l’espressione illecito allude al contenuto della trasgressione e non al tipo di sanzione, pur disponendo di certi caratteri che valgono comunque a caratterizzarlo e ne rendono opportuna un’analisi autonoma. Comunque all’affermazione della necessità di un’autonoma definizione di illecito si giunge per un percorso diverso da quello che utilizza i vari tipi di sanzione essendo già di per se´ discutibile che si possa parlare di sanzioni fiscali distinte dalle sanzioni amministrative. Ugualmente non è possibile definire l’illecito in questione con riguardo al diritto dell’Amministrazione ad irrogare le sanzioni od al carattere non giurisdizionale della correlativa potestà . Ciò , perche´ si rimarrebbe nella pura descrittività , riducendo l’illiceità ad una valutazione, per se´ distinta dalla successiva sanzione, ed alla quale, se non definendo fiscale la norma violata, non si riuscirebbe a dare una connotazione propria. In realtà ad una qualificazione autonoma della figura di illecito si potrebbe giungere riconoscendo, rispetto ad altre forme di illecito, la peculiarità di alcuni elementi quali l’indipendenza strutturale dell’atto illecito, la sostanziale unità del medesimo, e la rilevanza del procedimento sanzionatorio. Ma in campo fiscale non è possibile giungere a siffatte conclusioni. Ev difficile riconoscere l’indipendenza strutturale; manca sostanzialmente la costante rilevanza di uno specifico procedimento sanzionatorio e soprattutto la varietà delle sanzioni riproduce i modelli penalistici, amministrativistici e civilistici, senza mai giungere ad unità. E pur tuttavia l’illecito riesce a configurarsi come un’autonoma figura giuridica grazie ad un ulteriore e peculiare elemento. L’illecito, infatti, appare sì come una mera sintesi verbale delle diverse ipotesi sanzionatorie (che sono penali, amministrative e forse civili), ma si distingue anche per avere un proprio autonomo oggetto di protezione. Infatti anche il sistema sanzionatorio, e quindi l’oggetto della protezione, appare permeato dal valore costituzionale di capacità contributiva proclamato nell’art. 53 Cost.. E proprio nella necessità che ciascun contribuente collabori, secondo le proprie capacità, alle spese dello Stato, risiede l’oggetto giuridico dell’obbligazione tributaria e dell’illecito. Ev così spiegata sia la necessità di un’autonoma figura di illecito, stante l’autonomo e particolare oggetto di protezione, sia delle varie forme sanzionatorie che cercano di seguire dalla nascita alla liquidazione il corretto adempimento di tale dovere contributivo. Unico, dunque, appare l’interesse protetto dalla norma fiscale e ciò nel senso che se non ci fosse stato sullo sfondo il dovere costituzionale di contribuire alle pubbliche spese, non sarebbe stato necessario proteggere l’interesse alla percezione dei tributi, qualificando come illecite tutte quelle attività dirette all’evasione del dovere in oggetto. La Costituzione dunque, costituisce senza dubbio il limite formale e sostanziale all’opera del legislatore di configurazione delle fattispecie illecite. Peraltro, sebbene l’interesse alla percezione dei tributi sia costituzionalmente rilevante, esso non vincola sull’obbligo di sanzionare ne´ sul tipo di sanzione (penale o non penale) con cui reprimere gli illeciti fiscali (v. sanzioni). Va però notato che a fronte di una generale tendenza alla depenalizzazione vi è in campo fiscale una tendenza inversa; anche se va ricordato che il sistema tributario presenta delle peculiarità innegabili e che le scelte in un senso piuttosto che in un altro dipendono da una ampia serie di variabili. In conclusione l’illecito si può definire come un illecito individuato attraverso il suo contenuto di idoneità ad offendere l’interesse costituzionale del dovere al concorso alle pubbliche spese, e minacciato con un’ampia tipologia di sanzioni, che vanno dal campo penale a quello civile.
illecito internazionale: atto o comportamento contrario ad un obbligo internazionale tenuto da un organo statale o da un soggetto internazionale. Si distingue in illecito illecito commissivo, allorquando l’illecito deriva dal compimento di un’azione, ed illecito illecito omissivo, allorquando deriva da un non facere. Elementi costitutivi dell’illecito illecito sono: a) l’antigiuridicità del comportamento posto in essere in violazione di una norma internazionale, consuetudinaria o convenzionale; b) la colpa in senso lato dello Stato che compie l’atto o tiene il comportamento in violazione del diritto internazionale; c) l’imputabilità , cioè a dire la riferibilità dell’atto o del comportamento antigiuridico allo Stato. Al riguardo, sono imputabili allo Stato gli illeciti compiuti dai suoi organi (legislativi, esecutivi e giudiziari), agenti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite. Per gli illeciti compiuti dagli organi statali al di là dei limiti delle competenze e dai semplici cittadini, lo Stato risponde soltanto della eventuale culpa in vigilando, se non ha adottato tutte le misure idonee ad impedire il compimento dell’illecito. A seconda che l’illecito illecito si sostanzi nella violazione di una norma posta a tutela di un interesse individuale o di in interesse generale della Comunità internazionale, si distinguono i delitti dai crimini internazionali (v. art. 19 Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati). I primi consentono la reazione del singolo soggetto leso che ha subito direttamente il danno. I secondi, assumono, invece, il carattere proprio dell’illecito penale di diritto interno. Il relativo rapporto di responsabilità viene, pertanto, ad instaurarsi tra l’autore dell’illecito e tutti gli altri Stati della Comunità internazionale, ciascuno dei quali (o tutti insieme), indipendentemente dal prodursi di un danno diretto, possono intervenire e reagire per ripristinare l’ordine giuridico violato, applicando le sanzioni a tal uopo previste dall’ordinamento internazionale.
illecito penale: consiste in un fatto illecito previsto dalla legge come reato (v.).
tipicità dell’illecito penale: v. tipicità , illecito dell’illecito penale.
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